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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.38
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00038
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 35/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di tassazione ha negato al contribuente la deduzione per la sola imposta cantonale dell'importo di fr. 4'000.-- dal reddito del lavoro; inoltre non gli ha concesso la deduzione degli interessi maturati sul conto di costruzione in quanto considerati integralmente di costruzione (cfr. decisione su reclamo del 30 gennaio 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone da un lato la richiesta di dedurre dal reddito del lavoro imponibile con l'imposta cantonale l'importo massimo di fr. 4'000.-- e dall'altro la domanda di considerare gli interessi sopportati in relazione alla riattazione dell'immobile di __________ quali veri e propri interessi passivi e non quali interessi di costruzione non deducibili nel quadro dell'imposizione ordinaria del reddito.
Il presidente della Camera, dopo aver invitato l' Ufficio di tassazione di Bellinzona a determinarsi sul ricorso, ha incaricato il proprio ispettore fiscale di meglio chiarire la natura degli interessi di cui il ricorrente chiede la deduzione, segnatamente se interessi di costruzione o interessi passivi, con riferimento anche all'abitabilità e all'uso degli immobili, verificando inoltre il dispendio del biennio di computo.
L' ispettore fiscale, dopo aver escluso l'esistenza di problemi relativi alla giustificazione del dispendio nel biennio ed aver esaminato la progressione dei lavori di riattazione di __________, ha proposto al ricorrente, trovandone il consenso, di considerare interessi passivi e non di costruzione gli interessi maturati a decorrere dal 1° ottobre 1989 (e non già dal 1° gennaio 1989), data a partire dalla quale il contribuente ha anche cominciato a incassare gli affittii (cfr. lettera del 21 giugno 1990 del contribuente all' Ufficio di tassazione). Questa Camera non può che consentire con questa soluzione, che risulta essere aderente alla realtà dei fatti. Va quindi ammessa un'ulteriore deduzione per interessi passivi complessiva di fr. 36'595.-- (fr. 18'297.-- in media annua).
Deve inoltre essere ammessa per l' IC la deduzione dal salario di fr. 4'000.--essendo emersi vantaggi o redditi d'altra fonte in connessione con l'attività dirigenziale dipendente svolta dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi IC e IFD.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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