AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.55
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00055
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 23 marzo 1995
in materia di: riparto quota imposta di ogni coniuge (IC 46/95)
presentato da:
__________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 14 giugno 1993 l'UT di Mendrisio ha notificato la tassazione IC 1991-92, con effetto dal 1° marzo 1991 al 31 dicembre 1992, a __________ -__________ __________, che l'ha contestata con tempestivo reclamo. In sede di audizione l'UT, sentite le spiegazioni fornite dal reclamante, ha ammesso ulteriori deduzioni dal reddito, segnatamente per spese di trasporto, per spese di perfezionamento professionale, per oneri assicurativi e per figli. L'accordo raggiunto è stato consegnato dall' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 20 settembre 1993: l'imponibile è così sceso da fr. 64'188.-- a fr. 55'199.--. La decisione è quindi cresciuta incontestata in giudicato.
Con lettera 13 dicembre 1994 il contribuente si è rivolto all'Ufficio cantonale di esazione, facendo presente in particolare che la tassazione concerne due diversi redditi, quello del marito e quello della moglie. La stessa veniva girata per competenza all'UT di Mendrisio, il quale con decisione del 15 novembre 1994 respingeva la richiesta di riparto delle quote tra coniugi con riferimento alla tassazione IC 1991-92.
L'interessato presentava reclamo in tempo utile, considerando avventata la decisione dell'UT emessa l'indomani dell'udienza in Pretura relativa al rigetto dell'opposizione al debito d'imposta verso lo Stato. Dopo aver nuovamente sentito il contribuente in data 16 febbraio 1995, l'UT con decisione del 20 febbraio 1995 respingeva il reclamo, argomentando tra l'altro che l'ignoranza delle disposizioni di legge non è motivo di ripristino dei termini di legge.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ -__________ __________ ripropone le sue rimostranze contro l'operato dell'UT, reo a suo dire di non averlo mai debitamente informato, malgrado i ripetuti incontri e le richieste di documentazione, sui suoi diritti circa la possibilità di chiedere la decadenza della responsabilità solidale tra coniugi. Un contribuente non può ritenersi responsabile di un reclamo fuori termine quando non è stato debitamente informato, tanto più che nelle ottanta pagine di istruzioni non si fa cenno a tale facoltà.
4.1
L'art. 10 della Legge Tributaria (LT) prevede al suo capoverso 3 che i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. La responsabilità solidale fra i coniugi decade, in particolare, su richiesta scritta di uno di essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione.
Questa Camera, in un recentissimo giudizio (CDT n. 70/94 del 25 maggio 1994 in re M. e I. Da.), ha precisato che la richiesta di riparto deve pervenire entro 30 giorni dall'intimazione dell'ultima decisione, a seconda dello svolgimento della procedura: dalla notifica della tassazione, dalla decisione su reclamo o dalla sentenza della CDT.
4.2
Ne viene che la richiesta, presentata dal ricorrente il 13 dicembre 1993 direttamente all'Ufficio cantonale di esazione, è manifestamente tardiva, anche con riferimento alla suddetta precisazione giurisprudenziale che consente, in caso di impugnazione dei rimedi giuridici ordinari (reclamo e ricorso) di far iniziare a decorrere il termine per la presentazione della domanda dall'intimazione dell'ultima decisione.
5.1
Il principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (cfr. Sammlung BGE no 627 (bis). STF del 22 marzo 1985 in re V. C; RF 1986 11 pag. 536; DTF 117 Ia pag. 297.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se l'autorità in questione era competente a rilasciarla, il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, abbia preso, fidandosi dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio (DTF 99 Ib 101; DTF 113 V 87, 106 V 72; 105 V 157, 160, 164; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3).
5.2
La fiducia del cittadino è inoltre protetta nei confronti dell'amministrazione anche quando, senza che vi sia un' informazione errata dell'autorità, egli deve poter fare affidamento (Vertrauensschutz) su un comportamento coerente e corretto, e viceversa (DTF 110 V 389; Knapp, Précis de droit administratif, pp. 67 ss.).
5.3
Per dirimere la censura sollevata dal ricorrente è comunque opportuno ricordare la natura giuridica dell'istituto che consente ai coniugi di chiedere la tassazione separata.
Come già ricordato nel citato giudizio del 25 maggio 1994 in re M. e I. Da. è opportuno allora cominciare a definire la portata del diritto attribuito ai coniugi dalla disposizione in esame. In primo luogo, si deve distinguere fra il cumulo dei fattori imponibili previsto dall'art. 10 cpv. 1 LT, per cui "i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni", ed il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 10 cpv. 3 LT. Il primo aspetto si riferisce alla fase della tassazione, cioè dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi; il secondo invece alle modalità di incasso del credito da parte del fisco.
Ebbene, tale considerazione è importante, perché permette di tener presente che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta accertato nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la reciproca autonomia delle due procedure.
Tanto è vero - sia notato di transenna - che, nei diversi cantoni svizzeri, si contano ben quattro diversi sistemi di disciplina della responsabilità dei coniugi. Si va infatti dal regime (incostituzionale) per cui solo il marito risponde dei debiti d'imposta della moglie, ma non avviene il contrario, fino a quello basilese della responsabilità "per quote" di ciascuno dei coniugi per la sua percentuale del debito. Vi sono poi due sistemi intermedi: quello della responsabilità illimitata di ciascuno dei coniugi per i debiti dell'altro (Sciaffusa) e quello della responsabilità limitata, che decade cioè in caso di insolvenza dell'altro coniuge (Böckli, Eintracht und Hader mit Steuerfolgen:Die Einkommenssteuer unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in StR 46/1991, p. 246 ss.; Wagner Pfeifer, Die interne Aufteilung der Einkommenssteuer unter Ehegatten, in StR 47/1992, p. 1 ss.; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 161 ss.).
Il sistema previsto dall'art. 10 cpv. 3 LT è in realtà diverso da tutti i modelli proposti, poiché differisce dall'ultimo proprio per il fatto di far venir meno la responsabilità solidale per effetto di una semplice richiesta; in tal modo si avvicina al sistema basilese della responsabilità proporzionale.
Tutti questi modelli sono comunque perfettamente compatibili con quello della tassazione congiunta dei coniugi.
Orbene, comunque la si riguardi, la censura ricorsuale appare infondata.
6.1
Con riferimento al principio della buona fede in senso stretto, mancano manifestamente nella fattispecie concreta gli estremi perché esso possa essere tutelato. Non solo perché il ricorrente non ha rivolto all'amministrazione alcuna richiesta intesa a conoscere le possibilità offerte dalla legge cantonale ai coniugi per scindere le loro rispettive responsabilità nei confronti del fisco, ma anche perché non si può affatto affermare con riferimento alle istruzioni ai contribuenti che l'Autorità fiscale abbia rilasciato informazioni o assicurazioni inesatte o contrarie al diritto. Certo, come afferma il ricorrente, le istruzioni sono silenti, anche nei capitoli in cui si rivolgono ai nuovi contribuenti in lingua francese e tedesca, sul riparto delle singole quote d'imposta tra i coniugi secondo l'art. 10 cpv. 3 LT-1976. Ma, come ricordato al considerando precedente, non è questione che riguardi l'adempimento dell'obbligo procedurale di presentare la dichiarazione d'imposta, che la Divisione cantonale delle contribuzioni ha inteso facilitare distribuendo ampie istruzioni, bensì questione che riguarda lo stadio successivo delle modalità d'incasso dell'imposta, ovvero dell'esazione.
Né si può pretendere che le istruzioni diramate dalla Divisione cantonale delle contribuzioni siano esaurienti su tutti gli aspetti della legislazione cantonale, poiché in tal caso, a scanso d'equivoci, tanto varrebbe distribuire il testo completo della legge senza preoccuparsi di spiegarlo riassuntivamente ai contribuenti.
D'altra parte, al contribuente bastava procurarsi il testo della legge, munito per altro di ampio indice analitico e sistematico, dove avrebbe agevolmente trovato alla voce coniugi o alla voce famiglia il rimando all'art. 10 LT-1976, che tratta appunto al capoverso 3 del riparto delle singole quote d'imposta tra marito e moglie.
6.2
Ma, proprio per quanto si è detto, il ricorso non ha miglior sorte nemmeno se lo si riguarda dalla più ampia angolazione del principio dell'affidamento. Non si vede infatti in che cosa il comportamento dell'amministrazione possa essere qualificato di incoerente e scorretto a detrimento del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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