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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.56
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00056
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1994
in materia di: revisione imposta di donazione (Rev 1/95)
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
ha donato alla madre __________ la sua quota di comproprietà di un quarto del foglio PPP __________, di __________ del mapp. __________ di __________. Il bene veniva ceduto nello stato di fatto e di diritto risultante da RF, con tutti i diritti e gli oneri relativi, comprese eventuali ipoteche.
La donataria veniva invitata dall' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione, il 23 febbraio successivo, a documentare eventuali oneri ipotecari. In mancanza di risposta, l' Ufficio emetteva in data 12 maggio 1993 il progetto di tassazione, che inviava sia al donante che alla donataria al loro domicilio di __________. Entrambe le lettere venivano però retrocesse al mittente dal competente Ufficio postale con l'indicazione "partito senza lasciare indirizzo". Cinque giorni dopo la donataria comunicava nondimeno all' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione che dal documento n. __________ relativo all' iscrizione del 1985, non risultavano oneri ipotecari a carico dei proprietari __________ __________ e __________ __________ __________. Successivamente la donataria si è nuovamente rivolta oralmente all' Ufficio, il quale ha avuto modo di ascoltarne le ragioni e di esporle il contenuto del progetto di tassazione del 12 maggio.
Finalmente il 24 febbraio 1994 l' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione ha notificato alle parti (donante e donataria) la tassazione imponendo un quarto del valore di stima della PPP __________ sul mapp. __________ di __________.
Malgrado l'esistenza di dubbi sulla tempestività del reclamo, l' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione entrava nel merito dello stesso e lo respingeva con decisione del 19 maggio 1994.
La Camera di diritto tributario respingeva, con sentenza del 22 agosto 1994, un ricorso con il quale
__________ chiedeva l'annullamento della tassazione dell'imposta di donazione e la sospensione di qualsiasi procedura al riguardo.
postula la sospensione della procedura di incasso dell'imposta da lei dovuta e chiede che venga "ristabilita la legalità della abusiva tassazione senza un documento legale valore/stima". Tale situazione richiederebbe, a suo avviso, la revisione "d'ufficio" della decisione in materia di imposta di donazione.
Tale istanza, con i documenti che la accompagnano, è stata trasmessa alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza. Con istanza del 19 aprile 1995, __________ __________ __________ ha indirizzato alla Camera un'istanza di assistenza giudiziaria e di patrocinio gratuiti.
L'art. 318 LT 1994 stabilisce che, dopo l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, a partire dal 1° gennaio 1995, la revisione delle decisioni già cresciute in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto deve essere chiesta e decisa secondo la procedura e i termini del diritto precedente, cioè in applicazione degli articoli 196 e 197 LT (cfr. anche Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, concernente il progetto di nuova legge tributaria, del 13 ottobre 1993, p. 136).
4.2
Il legislatore ticinese ha codificato tra i motivi di revisione, conformemente alla giurisprudenza in materia di imposta federale diretta (IFD), sia la violazione di disposizioni essenziali di procedura (cfr. art. 56 lett. a LPT, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1976; art. 196 lett. b LT, in vigore dal 1. gennaio 1977; RTT 1978 p. 89; STF, II Corte di diritto pubblico, del 21 settembre 1979 in re F.D., cons. 3b), sia la scoperta di nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti (cfr. art. 196 lett. a LT).
La legge cantonale ha tuttavia codificato il principio, valido già sotto l'imperio della LPT, che esclude la revisione, quando il contribuente avrebbe potuto far valere il motivo invocato in sede di revisione nel quadro della procedura ordinaria, qualora avesse fatto uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente esigere (cfr. art. 196 cpv. 2 LT; RTT 1978 p. 91; STF 21 settembre 1979, cit.).
L'istituto della revisione non è infatti dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. In altre parole, la revisione di una tassazione definitiva non può essere domandata per motivi che il richiedente, usando della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ricorsuale ordinaria.
Decidere altrimenti significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile all'avente diritto della tempestiva impugnazione ordinaria (cfr. DTF 103 IB 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; ASA 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3 a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerplichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, 1970, art. 21, p. 121).
Non essendo, dunque, stato addotto alcun fatto nuovo né alcun mezzo di prova e mancando d'altra parte ogni censura di eventuali violazioni di disposizioni essenziali di procedura, l'istanza di revisione è respinta.
6.1
In una sentenza del 1985, il Tribunale federale ha stabilito che anche in un procedimento amministrativo retto dal principio indagatorio deve essere riconosciuta - a determinate condizioni - la pretesa al gratuito patrocinio, in base alle garanzie procedurali che scaturiscono direttamente dall'art. 4 CF (ZBl 86/1985, p. 412; EuGRZ 1985, p. 485; DTF 111 Ia 279). Ciò vale dunque anche nell'ambito della procedura fiscale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 284; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 385).
Primo presupposto per l'ottenimento del patrocinio gratuito è l'indigenza dell'istante (DTF 110 Ia 27 consid. 2); occorre poi che il procedimento non sia manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 cit.; 104 Ia 73).
6.2
Deve pertanto essere chiaramente esclusa, nella fattispecie, la designazione di un patrocinatore d'ufficio. Come visto nelle considerazioni in diritto, la Camera è entrata nel merito degli argomenti ricorsuali, sicché l'eventuale intervento di un avvocato d'ufficio non avrebbe minimamente mutato lo svolgimento della procedura ed il suo esito (cfr. anche CDT n. 92/94 del 25 maggio 1994 in re L.G.).
Si rinuncia per contro a porre a carico dell'istante tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
L'istanza è respinta.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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