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Numero d'incarto:
80.1995.58
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00058
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 24 marzo 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 48/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 28 maggio 1993 l’
Ufficio di tassazione notificava ai coniugi Cantoni la tassazione IC/IFD
1991-92, esponendo loro un reddito della sostanza di fr. 69’639.-- di media
annua.
Rappresentati dallo Studio
fiduciario __________ & __________, i coniugi Cantoni presentavano
reclamo, chiedendo il riconoscimento della perdita sull’attivo mobiliare
dell’azienda di fr. 50’000.-- in relazione all’affitto alla __________ __________
di __________, in quanto comprensivo
anche dell’arredamento.
Il 26 settembre 1994 l’UT
respingeva il reclamo, rilevando che la perdita non può essere riconosciuta,
poiché la sostanza di fr. 50’000.-- esposta nei precedenti periodi quale attivo
mobiliare dell’azienda (ex __________ __________) avrebbe invece dovuto essere
esposta quale sostanza privata e, meglio, quale arredamento e oggetti d’arte.
- Il 22 marzo 1995 __________ __________
si rivolgeva all’UT di Lugano, rilevando che lo Studio fiduciario __________ & __________
l’aveva messo al corrente in data 20 marzo della decisione su reclamo.
Contestava in particolare d’aver ricevuto una raccomandata il 26 settembre
1994, ipotizzando un possibile errore nella distribuzione da parte delle PTT.
Nel merito protestava per l’iniquità della decisione dell’ Ufficio di
tassazione, qualificando il suo scritto quale ricorso alla Camera di diritto
tributario e chiedendo nel contempo di essere convocato.
L’UT trasmetteva pertanto
per competenza a questa Camera lo scritto del 22 marzo 1995 del contribuente.
- 3.1
Secondo l'art. 181 LT
contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di
diritto tributario (CDT) entro 30 giorni dall'intimazione della decisione
impugnata.
I termini stabiliti dalla
legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La loro osservanza va quindi rilevata
d'ufficio. Per la decorrenza del termine fa stato il giorno successivo a quello
dell'intimazione, art. 157 cpv. 2 LT
La situazione è identica
anche in materia di imposta federale diretta (IFD). Il termine di ricorso è di
30 giorni (art. 106 cpv. 1 DIFD). La decorrenza del termine comincia il giorno
successivo a quello della notificazione (art. 99 cpv. 2 DIFD)
3.2
Dalla ricerca postale
effettuata risulta che l’invio raccomandato dell’ Ufficio di tassazione è stato
regolarmente distribuito il 26 settembre 1994, con l’osservazione che esso è
stato preso in consegna dalla moglie, destinataria, assieme al marito, della
decisione su reclamo.
La decisione su reclamo
risulta così essere stata pacificamente intimata in modo corretto. Il termine
di ricorso è pertanto scaduto, al più tardi, il 26 ottobre 1994. Il ricorso di __________ __________,
presentato soltanto in data 24 marzo 1995, dopo aver ottenuto per il tramite
del suo fiduciario copia della decisione su reclamo che gli era stata
notificata direttamente il 26 settembre 1994, risulta pertanto manifestamente
tardivo.
3.3
Non rilevano, sia detto a
titolo del tutto abbondanziale, considerazioni concernenti eventuali
disfunzioni all'interno della famiglia nella trasmissione della corrispondenza
da un coniuge all'altro o, meglio, dalla moglie al marito.
L'argomento è comunque
assolutamente senza pregio, poiché, anche facendo astrazione dal fatto che __________ __________
era pure destinataria dell'invio raccomandato, essa sarebbe stata nondimeno
abilitata a prenderlo in consegna in virtù delle vigenti norme che regolano la
distribuzione postale. I membri adulti della famiglia che convivono con il
destinatario nella medesima economia domestica hanno infatti diritto a prendere
in consegna, in caso di assenza del destinatario, gli invii raccomandati che
gli sono indirizzati ( art. 147 lett. b Ordinanza postale -1-, che trova
applicazione in via analogica, quando un atto dell'autorità amministrativa o
giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta; CDT n.
80.94.00065 del 31 maggio 1995 in re J. L., con riferimento a DTF
100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4 aprile 1984 in re E.B.; STF
del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
- Quand'anche si
dovesse entrare nel merito della contestazione, nella denegata ipotesi in cui
si dovesse ammettere la tempestività di un gravame che risulta invece essere
manifestamente tardivo, l'esito sarebbe negativo.
4.1
Dottrina e giurisprudenza
distinguono tra sostanza aziendale necessaria e sostanza privata necessaria. La
prima é costituita da beni economici che per caratteristiche e destinazione
concreta appaiono necessari e indispensabili alla realizzazione dello scopo
commerciale. La loro appartenenza al patrimonio aziendale si evince
direttamente dalla destinazione e funzione loro conferita nell'azienda (ad es.
macchinari, fabbricati ma anche debitori o creditori). Rientrano, invece, nel
patrimonio privato tutti quei beni che sono destinati esclusivamente al
fabbisogno privato (ad es. abiti, mobili, gioielli, immobili adibiti ad uso
privato).
Sono, di contro, beni
alternativi e possono quindi essere assegnati sia alla sfera privata che a
quella commerciale, tutte quelle cose, diritti o beni economici che a motivo
della loro peculiarità e della loro destinazione non sono in connessione
diretta e immediata con il raggiungimento dello scopo aziendale, ma neppure
appaiono destinati esclusivamente a coprire un fabbisogno privato (Reich,
Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in
SJZ, vol. 80, 1984, p. 222 s.; Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, pp. 45 ss.; inoltre, Soldini, Sulla distinzione tra
sostanza aziendale e sostanza privata, in RDAT II-1993, pp. 541 ss.).
Partendo dai principi
giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i
criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una o l'altra
sfera di interessi. Secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione di un tale
bene economico deve avvenire secondo criteri oggettivi, operando una
valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e delle
circostanze particolari.
A tale proposito la
provenienza dell'attivo in questione o il modo in cui viene contabilizzato
rivestono esigua importanza. Determinante é invece la destinazione conferita al
bene in questione nell'azienda. Di conseguenza é sempre considerato appartenere
alla sostanza aziendale qualsiasi bene acquistato a scopi commerciali e che
serve direttamente o indirettamente all'azienda (DTF 94 I 464; ASA
44 p. 205; St.E 1991 B 23.2. n° 9; Reich, op. cit.,
p. 227, n° 5; Bernardoni/Duchini, loc. cit.).
A sua volta il Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri sostanzialmente analoghi a
quelli in vigore in materia di IFD ed LT (St.E. 1991 B 23.2. n°
9), ha ritenuto che il criterio determinate per assegnare un bene alternativo
alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la decisione sulla
volontà del contribuente oggettivamente manifestata e realizzata (St. E.
1991 B 23.2 n° 9, consid. 3a; Reich, op. cit., p. 226). Anche il
modo in cui un attivo é contabilizzato assurge così a indizio della volontà del
contribuente (Reich, op. cit., p. 226; Bernardoni/Duchini,
loc. cit.).
4.2
Orbene, nel caso in esame,
non si vede proprio per quale ragione la sostanza mobiliare costituita
dall'arredamento dell'ex-albergo __________
di __________ -__________, indicata dal ricorrente medesimo nella dichiarazione
d'imposta 1991-92, possa in qualche modo essere considerata sostanza aziendale.
È infatti dall'inizio o dalla metà degli anni sessanta, come affermato dal
ricorrente in occasione dell'udienza del 23 novembre 1995, che l'albergo __________ viene affittato a terzi e che la
gestione non è più condotta dalla signora __________.
Già per questo motivo deve essere escluso che vi sia ancora stata negli anni
1989-90 una qualsiasi attività aziendale che possa aver dato luogo a perdite.
Non solo, proprio a
seguito della cessione a terzi della gestione dell'albergo __________, l'autorità fiscale, come si evince
da un rapporto dell'ispettorato del 9 ottobre 1975, aveva proceduto, a suo
tempo, a imporre l'estrazione contabile a seguito della cessazione
dell'attività aziendale legata alla gerenza dell'albergo.
Ma v'è ancora di più.
L'albergo __________ è stato espropriato
salvo errore, come dichiarato all'udienza dal contribuente, già nel 1987. La
pratica d'espropriazione si è conclusa nel 1989, a seguito di un accordo tra __________ __________
detto __________ e il Municipio di __________, che ha poi consentito al giudice
delle espropriazioni di dichiarare, in data 11 dicembre 1989, privo d'oggetto
il ricorso che era stato presentato a suo tempo dall'espropriato. Il che induce
a concludere che la sostanza mobiliare dichiarata dal ricorrente come aziendale
nemmeno più esisteva, verosimilmente già al 1° gennaio 1989, ma sicuramente al
1° gennaio 1991, come sostanza privata.
4.3
Di nessun rilievo, sia
detto a titolo del tutto abbondanziale, che l'UT, seguendo acriticamente le
dichiarazioni d'imposta del ricorrente, abbia continuato a qualificare
erroneamente la sostanza da lui dichiarata come aziendale e non come privata.
Ciò che conta è - come si è visto - l'assenza di una qualsiasi attività
aziendale legata alla gestione dell'albergo almeno da una ventina d'anni a
questa parte, come risulta incontrovertibilmente dal già citato rapporto
dell'ispettorato fiscale del 9 ottobre 1975.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 480.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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