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Numero d'incarto:
80.1995.60
Data decisione, Autorità:
04.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00060
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 29 marzo 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 49/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________ __________,
rappr.
da: __________ e __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________,
cittadino austriaco, contribuente limitatamente imponibile in quanto
proprietario di un immobile nel Comune di __________
__________, è stato imposto per l'IC e
per l'IFD sul valore locativo della sostanza e per l'IC soltanto anche sulla
sostanza. Per la determinazione delle aliquote, l' Ufficio di tassazione ha
considerato un reddito all'estero di fr. 250'000.-- e una sostanza di fr.
750'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 27 febbraio 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente contesta i fattori di reddito e di sostanza
all'estero considerati dall' Ufficio di tassazione per la determinazione
dell'aliquota, chiedendone la riduzione.
-
All'udienza del 20 giugno
1995 il giudice delegato, sentite le parti, ha proposto di confermare anche per
il periodo fiscale 1991-92 gli stessi elementi di reddito e di sostanza all'estero
considerati nel periodo precedente, vale a dire fr. 250'000.-- di reddito e fr.
500'000.-- di sostanza. L' Ufficio di tassazione ha aderito seduta stante alla
proposta; il ricorrente con scritto del proprio patrocinatore di data 25 luglio
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 1995 è riformata
conformemente al consid. 3
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Contro il presente giudizio è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, entro 30
giorni (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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