AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.67
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00067
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1995
in materia di: Revisione IC/IFD 91/92 /Rev. 3/95)
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di __________ ha emesso d'ufficio la tassazione IC/IFD 1991-92 nei confronti di __________ __________ __________, poiché il contribuente nonostante molteplici richieste e una multa disciplinare non ha prodotto la documentazione atta a provare l'aumento dei capitali a risparmio per un importo di poco superiore a centomila franchi. In mancanza di prove, l'UT ha ritenuto che l'aumento del capitale a risparmio sia stato possibile grazie alle entrate registrate negli anni di computo e ha quindi commisurato il reddito aziendale in fr. 75'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione IC/IFD 1991-92 del 17 gennaio 1994). La notifica di tassazione non è stata contestata nei termini di legge; è quindi cresciuta in giudicato.
Undici mesi dopo, il 17 novembre 1994 il contribuente inviava all' Ufficio di tassazione uno scritto con cui chiedeva la revisione della tassazione IC/IFD 1991-92, lamentando un errore che sarebbe stato commesso dallo stesso Ufficio di tassazione di __________ che avrebbe tassato come reddito un credito in conto corrente di centomila franchi. Produceva la fotocopia di una lettera del 3 marzo 1989 del __________ __________ di __________.
La domanda di revisione veniva trasmessa per competenza alla Divisione cantonale delle contribuzioni, che la respingeva con decisione del 13 marzo 1995, non essendosi potuto ravvisare nella fattispecie nessuno dei motivi di revisione previsti dalla legge.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'accoglimento della propria domanda di revisione, avvertendo che dopo diversi scambi per iscritto e oralmente era stato possibile stabilire che il reddito supplementare di fr. 100'000.-- era costituito in realtà da un aumento del credito bancario presso il __________ __________. Fa in particolare presente d'aver offerto il 17 settembre 1993 alla signora __________ dell' Ufficio di tassazione di __________ procura bancaria, senza esito sul piano degli accertamenti.
Per l'IC una tassazione definitiva può fare oggetto di revisione se si sono scoperti fatti importanti o prove concludenti (art. 196 cpv. 1 lett. a LT-1976 e art. 232 cpv. 1 lett. a LT-1994). Il rimedio non é dato se il motivo di revisione poteva essere fatto valere già nella procedura ordinaria usando della dovuta diligenza. Per l'IFD l'istituto della revisione é stato creato in via giurisprudenziale. I motivi, dedotti dagli art. 136 e 137 OG, sono analoghi a quelli codificati nella LT. L'art. 147 cpv. 1 LIFD, dal canto suo, codifica espressamente i motivi classici della revisione.
Sia per l'IC che per l'IFD la revisione può essere chiesta sulla base di fatti nuovi e rilevanti che il contribuente non ha potuto addurre nella procedura ordinaria di tassazione. La revisione non é data sulla base di una diversa valutazione di circostanze di fatto già note in quella sede né sulla base di un cambiamento della giurisprudenza. Pertanto anche una nuova valutazione dei fatti che usando della ragionevole diligenza si sarebbero potuto allegare e discutere, esaurendo le ordinarie vie di ricorso, nella procedura di tassazione non giustifica la richiesta di revisione (STF del 20 febbraio 1987 in re M.; DTF 111 Ib 210 c. 1; 105 Ib c. 3a con riferimenti; ASA 49 pag. 209 c. 2b; RTT 1978 pag. 89 segg.).
L' istituto della revisione é un rimedio straordinario che non può supplire all'omissione di un tempestivo reclamo o ricorso che poteva (doveva) essere esperito nella procedura ordinaria e la cui rinuncia é imputabile al contribuente che ne fa istanza. Per ammettere la revisione occorre trovarsi in presenza di nuovi fatti o mezzi probatori che per ragioni indipendenti dalla sua volontà non é stato possibile al contribuente addurre in precedenza (revisione (STF del 20 febbraio 1987 in re M.; DTF 108 V 171 consid. 1).
In altre parole, la revisione deve essere esclusa quando l'istante non ha usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, facendo valere nella procedura ordinaria il motivo invocato (art. 196 cpv. 2 LT-1976 e art. 232 cpv. 2 LT-1994; art. 147 cpv. 2 LIFD).
Secondo l'art. 197 LT-1976, applicabile in virtù dell'art. 318 cpv. 1 LT-1994, come pure secondo la dottrina e la giurisprudenza in materia di imposta federale diretta (Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446 n. 13; ASA 21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, p. 615) l'istanza di revisione va proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta esecutiva.
Nel caso in esame non ci si trova in alcun modo in presenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova, che l' istante non avrebbe già potuto produrre durante la procedura di tassazione, rispettivamente se avesse interposto reclamo in tempo utile contro la notifica della tassazione.
La richiesta rivoltagli dall' Ufficio di tassazione era chiara: al contribuente veniva richiesta la prova dell'aumento dei capitali a risparmio. La prova prodotta in sede di revisione non è certamente nuova o tale da non poter essere prodotta già durante la procedura di tassazione. Basti dire che si tratta della fotocopia di uno scritto del 3 marzo 1989 (sic). Con la diligenza del caso il contribuente avrebbe quindi senz'altro potuto facilmente ricostruire che l'origine dell'aumento del capitale a risparmio era da ricercare nell' aumento dell'indebitamento bancario in conto corrente. Il fatto stesso che egli abbia potuto farlo in questa sede dimostra che egli, se avesse fatto uso della diligenza che si deve poter esigere da ogni contribuente, avrebbe già potuto farlo agevolmente in fase di tassazione - senza neppure rendere necessari i ripetuti richiami dell' Ufficio di tassazione al rispetto dei doveri procedurali - ma ancora successivamente, se avesse presentato reclamo in tempo utile.
Non solo una simile offerta non lo esimeva dall'obbligo di collaborare alla procedura di tassazione, poiché in casi come il presente è solo il contribuente che può conoscere la vera fonte dell'aumento dei capitali a risparmio: se dovuto a entrate non registrate o ad aumento dell'indebitamento. D'altra parte, il contribuente non può ignorare che dieci giorni dopo, il 28 settembre 1993, l'UT gli aveva rinnovato la richiesta di comunicare la provenienza dei capitali che gli avevano permesso di aumentare l'elenco titoli di ca. fr. 100'000.--. Né può ignorare il verbale del 7 dicembre 1993, da cui risulta che l'UT gli aveva chiesto di presentare una dichiarazione del __________ __________ dalla quale risultassero sia gli averi sia i debiti nei confronti della banca. Né può ignorare che ancora in data 28 dicembre egli insisteva sul fatto che il debito verso la Banca era di fr. 500'000.-- come già provato, dimenticando completamente il debito in conto corrente, di cui lui solo poteva (e doveva) essere a conoscenza. Il ricorrente avrebbe fatto meglio a dar seguito alla richiesta rivoltagli dall' Ufficio di tassazione: la banca non avrebbe avuto difficoltà a dichiarare che il proprio cliente disponeva anche di un credito in conto corrente di fr. 100'000.-- in aggiunta a quello già noto di fr. 500'000.--.
Tutto ciò dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che la negligenza probatoria del contribuente è la sola vera causa della tassazione per apprezzamento dell'UT e che non vi sono motivi di sorta per poter accogliere la domanda di revisione. Quest'ultima altro non è che un tardivo reclamo contro la notifica di tassazione, che va considerato ai limiti della temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT-1976 e 231 LT-1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 350.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster