AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.7
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00007
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________, , rappr. da. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1991-92 il contribuente ha chiesto la deduzione dal reddito delle spese di trasporto per fr. 3'000.--, delle spese di doppia economia domestica di fr. 4'400.--, delle spese di alloggio per fr. 8'400.--. L' Ufficio di tassazione ha invece ammesso unicamente una deduzione di fr. 500.-- per spese di trasporto, argomentando che determinante per il giudizio sull'ammissione o meno delle spese professionali è il luogo di dimora nel Cantone e non quello di domicilio della famiglia all'estero (cfr. decisione su reclamo del 12 dicembre 1994).
Contesta anzitutto di avere dimora fiscale in Ticino a'sensi dell'art. 4 LT, sostenendo invece di essere contribuente limitatamente imponibile unicamente per il reddito del lavoro, giusta l' art. 15 CDI. Egli va quindi considerato un "Wochenaufenthalter". Data la considerevole distanza dal luogo di domicilio, egli è obbligato a occupare un piccolo appartamento sul luogo di lavoro, facendo settimanalmente rientro al domicilio. La sua situazione non è pertanto diversa da quella dei contribuenti ticinesi che sono stati costretti a cercare lavoro fuori cantone.
Nel corso dell'udienza del 24 febbraio 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni ed il ricorrente, in particolare, ha prodotto documenti dai quali risulta che egli ha effettivamente il domicilio in Italia.
L'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una ragionevole necessità" (cfr. le sentenze CDT n. __________ del 3 ottobre 1984 in re P. e CDT n. __________ del 5 novembre 1984 in re M., citate nella decisione su reclamo dell'UT di __________).
3.2
Se il luogo di domicilio del contribuente che consegue un reddito da attività dipendente non coincide con il luogo di lavoro e per la distanza da percorrere si giustifica ch'egli usi un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, gli vengono riconosciute in deduzione dal reddito le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett.d LT e art. 22bis cpv. 1 lett. a DIFD). Se il contribuente usa i mezzi pubblici gli vengono dedotte le spese effettive (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 681).
Per chi esercita attività lucrativa dipendente l'automobile non è considerato un mezzo usuale o ordinario per l'espletamento della sua attività. Di conseguenza, per il trasferimento al luogo di lavoro gli si riconosce, di regola, la spesa per l'uso dei mezzi pubblici. Ciò a meno che sussistano circostanze particolari per le quali non si possa esigere ch'egli se ne serva. Per esempio, per motivi di salute, per la lontananza delle fermate di tali mezzi dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro, se non vi è coincidenza fra orari impostigli e quelli dei mezzi pubblici, se l'uso del veicolo personale già gli è richiesto nell'ambito della sua attività. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276) (cfr. Känzig, op. cit., p. 682/83).
Se viene ammesso l'uso del veicolo, le spese di trasferta deducibili non possono di regola essere stabilite con esattezza. Salvo casi particolari (cfr. ASA 33 pag. 276) l'autorità fiscale si basa su dei parametri calcolati su un veicolo di tipo medio (attualmente fino a -.50 fr. il km): cantonalmente (per il periodo fiscale 1993/94) queste spese sono deducibili sino a un massimo di fr. 3'300.- l'anno (cfr. decreto esecutivo del 10 novembre 1992 del Consiglio di Stato).
Occorre precisare che la deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e a condizione che dette spese non siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro o da terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3
Questa Camera ha già ripetutamente precisato che le spese sostenute per il rientro settimanale presso la famiglia all'estero, come pure la locazione di un appartamento nel luogo di dimora e il consumo dei pasti non possono essere considerati necessari per il conseguimento del reddito (cfr. CDT n. 3 del 29 marzo 1991, n. 197 del 26 agosto 1991; n. 184 del 28 agosto 1992 ; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 689).
4.1
Le persone fisiche sono illimitatamente soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (art. 4 cpv. 1 LT). La dimora fiscale nel Cantone ed in Svizzera è data quando il contribuente, senza esservi domiciliato, vi soggiorna esercitandovi un'attività lucrativa (art. 4 cpv. 3 lett. a LT). In altre parole, il dimorante viene equiparato al domiciliato. Pertanto, determinante per il giudizio sull'ammissione o meno di spese professionali è il suo luogo di dimora nel Cantone rispettivamente in Svizzera e non il domicilio suo o della famiglia all'estero (cfr. CDT 3 del 29 marzo 1991; n. 197 del 26 agosto 1991; n. 184 del 28 agosto 1992).
4.2
Perché sia data la dimora fiscale nel Canton Ticino è sufficiente che una persona fisica vi soggiorni, senza interruzioni apprezzabili, per almeno trenta giorni esercitandovi un'attività lucrativa (art. 4 cpv. 3 lett. a LT). Non vi è dubbio che il ricorrente adempia tali requisiti, soggiornando nel Cantone ben più di 30 giorni per esercitarvi un'attività lucrativa. Sebbene sia, effettivamente, difficile delimitare il campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 2 lett. a LT rispetto a quello dell'art. 7 cpv. 2 lett. a LT, per il fatto che anche per l'assoggettamento illimitato quale dimorante basta una breve permanenza in Svizzera, si deve comunque ritenere che l'assoggettamento limitato per esercizio di un'attività lucrativa nel cantone, ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. a LT, analogamente a quanto vale per l'art. 3 cifra 3 lett. a DIFD, trovi un'applicazione alquanto circoscritta. Di solito, l'assoggettamento limitato in questione riguarda professionisti dello spettacolo (solisti, attori, cabarettisti, ma anche professionisti dello sport, atleti, cavalieri, tennisti, giocatori di golf, ecc.), i quali sono d'altronde perlopiù assoggettati all'imposta alla fonte (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 77 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 100). Difficile è invece che ricadano sotto la disposizione relativa all'assoggettamento limitato per esercizio di un'attività lucrativa dei lavoratori dipendenti, poiché, da un lato, se sono retribuiti da un datore di lavoro non residente e sono presenti sul territorio in modo sporadico, sfuggono di fatto all'assoggettamento limitato, mentre, dall'altro lato, se hanno un contratto di lavoro con un'impresa svizzera, sottostanno perlopiù all'assoggettamento illimitato (Känzig, op. cit., p. 78).
4.3
È indubbio che il ricorrente rientri nell'ultima eccezione menzionata, esercitando in Svizzera un'attività lucrativa dipendente a tempo pieno, con mansioni di dirigente. Non si comprende come possa pretendere di essere assimilato al professionista dello spettacolo con altro lavoratore che lavora nel Cantone per qualche giorno. Egli è invece chiaramente un contribuente illimitatamente imponibile, in virtù della dimora fiscale sebbene abbia il domicilio all'estero. Non ha d'altronde minimamente dimostrato che l'Italia abbia mai rivendicato l'assoggettamento illimitato.
4.4
Quanto alla pretesa del ricorrente di essere assimilato al contribuente domiciliato nel Canton Ticino, che lavora però in un altro Cantone e vi trascorre i giorni lavorativi in qualità di Wochenaufenthalter, bisogna sottolineare una fondamentale differenza fra le due fattispecie: mentre il ticinese che svolge l'attività in un altro cantone e mantiene i vincoli familiari e sociali nel Canton Ticino, rimane qui illimitatamente imponibile, pagando cioè le imposte sul reddito da lavoro nello Stato ove ha il domicilio, invece il contribuente che ha la famiglia - ed anche, come nel presente caso, il domicilio civile - all'estero, ma lavora in Svizzera, è imposto per tale reddito non nello Stato ove ha il domicilio bensì in quello stesso Stato nel quale esercita la propria attività lucrativa e percepisce il relativo reddito. Al Wochenaufenthalter si consente dunque di dedurre dal reddito che egli stesso porta nel Cantone di domicilio le spese che sono necessarie a farglielo conseguire. Lo stesso discorso non può valere naturalmente per il ricorrente, che si vede imporre il reddito nello stesso Cantone in cui lo consegue, anche se poi lo trasferisce in gran parte all'estero, ove risiede la sua famiglia.
5.1
Ebbene, l'art. 25 cpv. 1 CDI I-CH afferma che
"i nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione".
In altri termini, tale disposizione vieta discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due contribuenti si trovino per il resto "nella stessa situazione". Dunque, come affermato da questa Camera in una recente sentenza relativa all'applicazione dell'analoga norma contenuta nella convenzione con la Repubblica federale tedesca (CDT n.197 del 26 settembre 1994 in re D.K.), uno Stato contraente, che, per decidere se concedere determinate agevolazioni fiscali distingue fra i suoi cittadini fra quelli che hanno la propria residenza nello Stato e quelli che non l'hanno, non può certo essere obbligato a riservare ai cittadini dell'altro Stato, che non risiedono sul suo territorio, lo stesso trattamento dei suoi propri cittadini che risiedono sul territorio dello Stato, ma è invece obbligato a trattarli allo stesso modo di quei suoi cittadini che non risiedono sul territorio dello Stato; allo stesso modo, cittadini dell'uno e cittadini dell'altro Stato contraente, che siano entrambi limitatamente imponibili, devono essere trattati allo stesso modo nell'ambito della loro limitata imponibilità (cfr. BStBl 1977 II 176; v. anche Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, B 25.1 n. 5).
5.2
Ebbene, come si è detto, ciò che conta, perché sia concessa la deduzione per le spese professionali in questione, non è la cittadinanza del contribuente, bensì il suo domicilio o la sua dimora; è irrilevante il fatto che il contribuente abbia la cittadinanza svizzera oppure quella italiana, mentre è determinante la circostanza che esso abbia il proprio domicilio o la propria dimora sul territorio dello Stato. Il divieto di discriminazione contenuto nella CDI non può infatti essere inteso nel senso che agli Stati contraenti possa essere sottratta la possibilità di trarre diverse conseguenze fiscali, nel quadro del loro diritto nazionale, dal fatto che il domicilio di una persona fisica oppure la sede di una persona giuridica si trovino all'interno od all'estero, indipendentemente dalla nazionalità (cfr. Locher/Meier/Von Siebenthal, op. cit., B 25.1 n. 2 e n. 3; v. anche Comité des Affaires fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, n. 4 ad art. 24).
5.3
Ne consegue chiaramente che a torto il ricorrente lamenta la violazione del divieto di discriminazione previsto dall'art. 25 CDI. Il fatto stesso che egli sia cittadino svizzero dimostra l'infondatezza della sua censura, comprovando, al contrario, che l'unica ragione per cui gli sono state negate le deduzioni richieste è rappresentata dal fatto che egli dimora nello stesso Cantone nel quale consegue il reddito e nel quale, per giunta, lo stesso reddito è imposto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 350.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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