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Numero d'incarto:
80.1995.86
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00086
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 1995
in
materia di: IC 91/92 (IC 67/95)
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L'architetto
__________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, dove ha abitato ed è stato titolare di uno studio d'architettura per molti
anni, in quanto proprietario di sostanza immobiliare. Nella tassazione IC
1991-92 l' Ufficio di tassazione gli ha esposto oltre al valore locativo della
sostanza di __________, l'utile derivatogli dalla vendita della proprietà
immobiliare di __________, pari a fr. 298'000.-- in media annua. L' Ufficio di
tassazione ha motivato la propria decisione di considerare la vendita della
proprietà di __________ quale atto del commercio professionale d'immobile sia
con la professione esercitata dal contribuente, sia con precedenti vendite
considerate pure quale commercio professionale d'immobili (cfr. decisione su
reclamo del 10 aprile 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso l'arch. __________, assistito dall'avvocata __________
__________, chiede lo stralcio del reddito da commercio professionale
d'immobili, contestando che la vendita di __________ possa essere considerata
tale. Spiega, innanzi tutto, che il contribuente ha svolto per molti anni la professione
di docente universitario di architettura presso il Politecnico federale di
Zurigo, dapprima come professore invitato e in seguito, dal 1971 come
professore ordinario. Rileva inoltre che, accanto alla docenza, il contribuente
ha esercitato la libera professione, in un primo tempo associandosi nella forma
della società semplice con altri architetti e in seguito, per ragioni organizzative,
nella forma di una società anonima la __________ __________ e __________
__________, di cui è presidente del Consiglio d'amministrazione.
L'immobile di __________,
oggetto dell'imposizione, era stato acquistato nel 1958 ed era stato adibito a
casa d'abitazione e suo studio personale e, dal 1982, dopo il divorzio, quale
studio della società anonima __________ __________ e __________ __________.
Precisa poi che l'acquisto all'asta, nel 1980, di una proprietà ad __________,
in parte subito rivenduta, è da mettere in relazione con problemi di natura
familiare, segnatamente con il divorzio. Infine, quanto all'immobile di
__________, acquistato e venduto anni or sono, illustra le ragioni,
dimostrative, che l'avevano indotto, per provare, dopo un dibattito pubblico,
che era possibile riattare un immobile diroccato e riutilizzare le case vecchie
del paese invece di costruire nuovi complessi.
- In occasione
dell'udienza del 26 settembre 1995, dopo aver sentito ulteriori spiegaizoni, è
stato chiesto alla rappresentante del ricorrente di meglio precisare la fisionomia
dell'immobile di __________, precisando in particolare la parte adibita a
studio, la parte già adibita ad uso proprio e della famiglia e la parte affittata
a terzi.
Ricevuta la documentaizone,
il presidente della Camera, tenuto conto dell'uso misto dell'immobile, in parte
aziendale e in parte privato, ha proposto, dopo aver conferito personalmente
con le parti, di definire il reddito aziendale derivante dalla vendita oggetto
della contestazione in fr. 100'000.-- di media annua.
Le parti hanno dato la
loro adesione: in data 27 novembre l'UT, il giorno successivo il ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza il reddito
aziendale è ridotto a fr. 100'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo
conteggio d'imposta IC 1991-92.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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