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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.9
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00009
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 8/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’ Ufficio di tassazione di __________ ha tassato d’ufficio __________ __________ per il periodo di tassazione IC/IFD 1991-92, poiché la contribuente nonostante diffida e multa disciplinare non aveva presentato la dichiarazione d’imposta e la relativa documentazione. A __________ __________ è stato esposto, in via valutativa, un reddito aziendale di fr. 50’000.--(cfr. notifica di tassazione del 20 agosto 1991).
Il 18 gennaio 1994 __________ __________, dichiarando d’essere venuta a conoscenza in quei giorni della notifica di tassazione IC/IFD 1991-92, presentava reclamo all’ Ufficio di tassazione, asserendo d’aver lavorato nel corso degli anni 1989-90 alle dipendenze del Hôtel __________ __________ di __________, come d’altronde negli anni precedenti. Postulava quindi l’assegnazione di un termine per presentare la dichiarazione d’imposta.
Il 21 febbraio 1994 l’ Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la decisione, con cui dichiarava irricevibile il reclamo, facendo tra l’altro presente alla contribuente che anche le richieste di conguaglio per il 1991 e per il 1992, in cui si fa esplicito accenno alla tassazione 1991-92, le erano state intimate già il 30 novembre 1991 (conguaglio 1991), rispettivamente il 30 novembre 1992 (conguaglio 1992). La decisione su reclamo veniva notificata per lettera raccomandata, che non veniva però ritirata.
Il 15 aprile 1994 __________ __________ trasmetteva all’ Ufficio di tassazione fotocopia di un decreto del Tribunale cantonale delle assicurazioni, datato 8 marzo 1994 e della notifica di stralcio del 25 febbraio 1994 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
L’ Ufficio di tassazione rispondeva con lettera 19 aprile 1994, facendo presente alla contribuente che la decisione su reclamo era stata emessa il 21 febbraio 1994, che era stata notificata per lettera raccomandata, ma che l’invio era stato ritornato al mittente con l’avvertenza “non ritirato”.
Fa inoltre osservare che la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe imputabile al licenziamento ingiustificato da parte dell’albergo Hôtel __________ __________ e alla profonda depressione in cui sarebbe caduta.
Citata a comparire, la ricorrente ha chiesto una prima volta il rinvio dell'udienza, mentre le seconda non è comparsa senza fornire giustificazioni di sorta.
L'art. 175 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 99 cpv. 1 DIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa.
Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere, secondo l'art. 181 LT, entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata alla Camera di diritto tributario. Identico termine di ricorso è previsto per l’imposta federale diretta dall’ art. art. 106 cpv. 1 DIFD.
4.2
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
4.3
I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD). Il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
La tardività del ricorso preclude a questa Camera di pronunciarsi nel merito della richiesta di restituzione del termine, respinta dall’ Ufficio di tassazione con la decisione su reclamo del 21 febbraio 1994.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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