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Numero d'incarto:
80.1995.9
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00009
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 16 gennaio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 8/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L’ Ufficio di
tassazione di __________ ha tassato
d’ufficio __________ __________ per il periodo di tassazione IC/IFD
1991-92, poiché la contribuente nonostante diffida e multa disciplinare non
aveva presentato la dichiarazione d’imposta e la relativa documentazione. A __________ __________
è stato esposto, in via valutativa, un reddito aziendale di fr. 50’000.--(cfr.
notifica di tassazione del 20 agosto 1991).
-
Il 18 gennaio 1994 __________ __________,
dichiarando d’essere venuta a conoscenza in quei giorni della notifica di tassazione
IC/IFD 1991-92, presentava reclamo all’ Ufficio di tassazione, asserendo d’aver
lavorato nel corso degli anni 1989-90 alle dipendenze del Hôtel __________ __________
di __________, come d’altronde negli
anni precedenti. Postulava quindi l’assegnazione di un termine per presentare
la dichiarazione d’imposta.
Il 21 febbraio 1994 l’
Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la decisione, con cui
dichiarava irricevibile il reclamo, facendo tra l’altro presente alla
contribuente che anche le richieste di conguaglio per il 1991 e per il 1992, in
cui si fa esplicito accenno alla tassazione 1991-92, le erano state intimate
già il 30 novembre 1991 (conguaglio 1991), rispettivamente il 30 novembre 1992
(conguaglio 1992). La decisione su reclamo veniva notificata per lettera
raccomandata, che non veniva però ritirata.
Il 15 aprile 1994 __________ __________
trasmetteva all’ Ufficio di tassazione fotocopia di un decreto del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, datato 8 marzo 1994 e della notifica di stralcio
del 25 febbraio 1994 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
L’ Ufficio di tassazione
rispondeva con lettera 19 aprile 1994, facendo presente alla contribuente che
la decisione su reclamo era stata emessa il 21 febbraio 1994, che era stata
notificata per lettera raccomandata, ma che l’invio era stato ritornato al mittente
con l’avvertenza “non ritirato”.
- Il 16 gennaio 1995 __________ __________
presenta ricorso a questa Camera, chiedendo la restituzione del termine secondo
l’art. 157 cpv. 4 LT. Nel merito contesta la notifica di tassazione IC/IFD
1991-92, poiché non sarebbero stati considerati fatti importanti che potevano
essere dedotti dagli atti ufficiali che l’autorità di tassazione poteva
facilmente consultare.
Fa inoltre osservare che
la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe imputabile al
licenziamento ingiustificato da parte dell’albergo Hôtel __________ __________
e alla profonda depressione in cui sarebbe caduta.
Citata a comparire, la
ricorrente ha chiesto una prima volta il rinvio dell'udienza, mentre le seconda
non è comparsa senza fornire giustificazioni di sorta.
- 4.1
L'art. 175 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 99 cpv. 1 DIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa.
Contro la decisione su
reclamo il contribuente può ricorrere, secondo l'art. 181 LT, entro 30 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata alla Camera di diritto tributario.
Identico termine di ricorso è previsto per l’imposta federale diretta dall’ art.
art. 106 cpv. 1 DIFD.
4.2
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht,
p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre
1986 in re K.B.).
Quando un invio
raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un
avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del
deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il
destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene
entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato
come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21
gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
4.3
I termini stabiliti dalla
legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data
se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD). Il reclamo,
rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro trenta giorni dal
momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
- Orbene, non v’è chi
non veda come lo scritto del 16 gennaio 1995 costituisca un atto di ricorso
manifestamente tardivo contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 1994. Non
solo la raccomandata con cui la decisione su reclamo non è stata ritirata, ma
anche la lettera del 19 aprile, con cui l’ Ufficio di tassazione avvertiva la
contribuente che la decisione su reclamo era già stata notificata non ha
provocato al reazione dell’interessata se non a distanza di nove mesi.
La tardività del ricorso
preclude a questa Camera di pronunciarsi nel merito della richiesta di
restituzione del termine, respinta dall’ Ufficio di tassazione con la decisione
su reclamo del 21 febbraio 1994.
- Questa Camera non
può far altro, in simili condizioni, che attirare l'attenzione del ricorrente
sulla possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT
consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di
circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale
per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe
loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento
degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di
prova necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art.
224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il
condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr.
150.--
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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