AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.99
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00099
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 maggio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 80/95)
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 20 febbraio 1995, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________ __________, rispettivamente ausiliaria in una panetteria lei e venditore ambulante lui, la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale il reddito imponibile era quantificato in complessivi fr. 38'306.- in media annua, essendo il reddito da attività indipendente del marito stato elevato dai fr. 11'000.- dichiarati a fr. 24'000.-;
che i contribuenti insorgevano con tempestivo reclamo e, convocati dall'autorità fiscale ad un'udienza, precisavano che l'attività di venditore ambulante del signor __________ __________ non aveva dato un reddito netto superiore a quello dichiarato, sebbene non fosse possibile dimostrare tale circostanza, mancando ogni documentazione al riguardo;
che, accogliendo in parte il gravame, l' Ufficio di tassazione riduceva, con decisione su reclamo del 24 aprile 1995, il reddito aziendale da fr. 24'000.- a fr. 15'000.-;
che, con scritto dell'8 maggio 1995, indirizzato all'autorità fiscale ma da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, i coniugi __________ chiedono di essere convocati per discutere sul reddito aziendale, ritenuto "non conforme a quanto dichiarato";
che il 24 maggio 1995 la CDT ha assegnato ai ricorrenti un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità;
che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale e che pare applicabile alla fattispecie per effetto dell'art. 221 cpv. 2 LIFD;
che infatti il Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge, ha scelto la data del 1° gennaio 1995 e nel diritto amministrativo vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412);
che tuttavia, alla luce del mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine impartitogli per emendare il suo ricorso, può essere lasciata aperta la questione di stabilire se la procedura applicabile sia quella della LIFD oppure quella dell'abrogato DIFD, come si potrebbe essere indotti a concludere leggendo una pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che, illustrando le innovazioni introdotte dalla LIFD, osserva che per i due anni fiscali che precedono l'entrata in vigore della legge è applicabile il vecchio diritto, "segnatamente in caso di tassazione intermedia, di tassazione con il sistema postnumerando, (ad es. in caso di arrivo dall'estero e di riscossione di eventuali imposte annue", senza quindi distinguere tra diritto sostanziale e diritto procedurale (cfr. ASA 61 p. 48);
che infatti l'applicazione della nuova procedura risulta comunque più favorevole ai ricorrenti per il fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD, applicabile in virtù del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico doveva considerarsi irricevibile senza che occorresse assegnare un termine supplementare per rimediare al difetto di motivazione e di una proposta concreta, sicché l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici che non contenessero "una motivazione oggettiva delle proposte fatte" (cfr. RF 1989 p. 536; ASA 58 p. 285; CDT 323/88 in re C.S.; CDT 116-118 del 17 maggio 1991 in re S.K.), né era sufficiente la motivazione secondo cui una tassazione "sarebbe fortemente esagerata" (Sammlung BGE 558 = STF del 19 maggio 1978) e neppure bastava la richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re G. D. e V);
che dunque, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito ai ricorrenti, con lettera del 24 maggio 1995, un termine di 10 giorni per motivare il gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendoli che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;
che, per il fatto che, come detto, la motivazione del ricorso è pervenuta solo in data 19 giugno 1995, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame, essendo un termine di dieci giorni sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428)
che, a mero titolo abbondanziale, si precisa che il ricorso non avrebbe comunque potuto essere accolto neppure nel merito, non essendovi né nell'incarto fiscale né allegata al ricorso alcun elemento che possa permettere di quantificare il reddito aziendale del ricorrente, che è d'altronde stato notevolmente ridotto già in sede di decisione su reclamo (da fr. 24'000.- a fr. 15'000.-) ed è ormai vicino all'importo dichiarato dallo stesso contribuente (fr. 11'000.- in media annua);
che, d'altra parte, non possono essere prese in considerazione le osservazioni contenute nella motivazione del ricorso, pervenute con lo scritto del 19 giugno 1995, per il semplice fatto che esse si riferiscono all'evoluzione del commercio del ricorrente successiva alla fine del periodo di computo determinante per la tassazione impugnata (per la tassazione 1993/94 periodo di computo sono gli anni 1991/92);
che questa Camera vuole attirare l'attenzione dei ricorrenti sulla possibilità, offerta dall'art. 224 cpv. 1 LT-1976 ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti;
che la domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT), e la decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 231 LT-1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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