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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.10
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00010
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 1996
in materia di: IFD 93/94
presentato da:
__________, __________, rappr. da: lic. rer. pol. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel periodo fiscale IFD 1993-94 il contribuente è stato tassato per apprezzamento su un reddito da attività indipendente conseguito a __________, che è stato valutato in fr. 60'000.--. Per l'IC invece è stato dichiarato esente, perché il reddito di pertinenza del Cantone Ticino era inferiore al minimo imponibile. La tassazione IC-IFD 1993-94 gli è stata notificata a Berna il 12 giugno 1995.
Il medesimo giorno gli venivano per altro notificate anche la tassazione intermedia IC-IFD 1989-90, con effetto dal 1° giugno 1990, per mutamento della professione, segnatamente per passaggio da un'attività salariata a una indipendente (gerente) e la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92.
Con scritto datato 17 luglio 1995 __________ retrocedeva all'Ufficio cantonale di esazione "tutte le fatture concernenti le imposte sul reddito" per le quali sosteneva d'aver già pagato le imposte nel Canton __________, in cui si era prodotto il reddito. Lo scritto veniva girato dall'Ufficio esazione all' Ufficio di tassazione di __________, perché lo esaminasse alla stregua di un reclamo. Pervenuto all'UT il 31 luglio 1995, lo scritto-reclamo del 17 luglio 1995 veniva dichiarato tardivo con decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995. Il contribuente non avrebbe infatti giustificato il ritardo nella presentazione del reclamo, benché gli fosse stato dato un termine fino al 20 settembre per giustificare la restituzione del termine.
Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dalla Fiduciaria __________ di __________, contesta la tassazione IFD 1993-94, affermando d'aver cessato ogni attività il 31 dicembre 1993 e di non aver conseguito alcun reddito dal 1° gennaio al 7 agosto 1994.
3.1
Secondo l'art. 99 cpv. 1 DIFD il reclamo contro la tassazione deve essere presentato entro 30 giorni dall'intimazione. I termini stabiliti dalla legge sono perentori. È tuttavia data la loro restituzione, se è provato che l'inosservanza è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 99 cpv. 4 DIFD). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
3.2
La giurisprudenza ammette la restituzione dei termini per assenza all'estero, quando essa è inopinata e imprevista, tale cioè da non permettere al contribuente o al suo rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188/1980 del 30.4.80 in re S.; 283/1985 del 6.9.85 in re H.; 469/1986 del 12.12.86 in re H.). Secondo la dottrina è colpevole e non scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3 in fine; inoltre DTF 110 Ib 94/95; 107 Ia 168; 106 II 173; Rep. 1979 pag. 37).
L'argomento non regge però ad un più attento esame degli atti.
4.1
Va innanzi tutto ricordato che, secondo l'art. 73 cpv. 1 DIFD, le comunicazioni e le intimazioni ai contribuenti si fanno per iscritto e che, secondo l'art. 74 cpv. 2 DIFD, se il luogo di dimora è sconosciuto, la decisione può essere notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Una notifica postale all'estero in materia tributaria contrasterebbe infatti con il diritto internazionale poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr. anche Reimann/Zuppinger/Schär-rer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, nota 34 al paragrafo 116).
4.2
Alcuni Cantoni, tra questi il Ticino, prevedono pertanto che il contribuente domiciliato all'estero deve indicare, su richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a ricevere gli atti fiscali, con la comminatoria che in caso di inadempienza la notifica sarà effettuata per via edittale. L' art. 155 LT dispone infatti che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, specificando che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella forma degli assenti (STF del 4 ottobre 1990 in re Hü.).
4.3
Orbene, l'incarto dell' Ufficio di tassazione contiene uno scritto del 25 aprile 1995 di __________ che comunica chiaramente all'autorità fiscale ticinese che il ristorante __________ di , di cui era gerente, aveva cessato l'attività alla fine del 1993 per demolizione e che da allora egli non aveva più svolto alcuna attività in Svizzera. Nello stesso tempo comunicava all' Ufficio di tassazione che da quella data il suo nuovo indirizzo era ", __________, __________ ", in Francia.
Ne viene quindi irrimediabilmente che la notifica della tassazione al precedente indirizzo di __________ (__________, e non __________, come indicato nella tassazione) è irregolare. L'UT, non appena preso conoscenza della partenza all'estero e del nuovo indirizzo del contribuente, avrebbe dovuto procedere conformemente a quanto esposto sopra , segnatamente invitare l'interessato a eleggere domicilio in Svizzera e, qualora non l'avesse fatto, notificargli la tassazione in via di pubblicazione ufficiale.
4.4
Non mette pertanto più conto esaminare se siano concretamente dati i motivi di restituzione del termine, né indagare più da vicino sulla tempestività del reclamo, che, se è pervenuto all' Ufficio di tassazione soltanto il 31 luglio, era già giunto in data anteriore (quando, non è dato sapere) all'Ufficio d'esazione, che glielo ha trasmesso per competenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è annullata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti e emetta una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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