AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.103
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00103
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1996
in materia di: IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IFD 1993/94 l'Ufficio di tassazione di Biasca ha riconosciuto a __________ __________ unicamente la deduzione per spese di trasferta di fr. 1’391.-- all'anno per una percorrenza giornaliera di 11 km, invece di quella richiesta di fr. 3'852.-- (cfr. notifica di tassazione del 30 gennaio 1995).
__________ presentava reclamo contro la suddetta tassazione, chiedendo che in aggiunta alla deduzione per spese di trasferta gli venisse concessa anche la deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'400.-- all'anno.
Con decisione del 29 aprile 1996 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che il contribuente, pur non beneficiando di una mensa o di una partecipazione alle spese dei pasti, fruisce di indennità in franchigia d'imposta.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ripropone, limitatamente all' IFD, la richiesta di deduzione per doppia economia domestica, negando, da un lato, di beneficiare di indennità non dichiarate e invocando, d'altro lato, l'applicazione della cifra 21a delle Istruzioni per la dichiarazione d'imposta,
4.1.
Quando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza é tale che al contribuente non é possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per il consumo del pasto fuori casa (cfr. art. 22 bis cpv. 1 lett b DIFD; si veda pure per l' IC l'art. 25 cpv. 1 lett. c LT 1976). I criteri che consentono di operare la citata deduzione sono diversi: oltre alla lunghezza del percorso sussistono altri motivi quali, ad esempio, la durata della pausa, gli orari irregolari di lavoro, problemi di salute, ecc. (cfr. Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., p. 685). Deducibile é il maggior costo derivante dal consumo del pasto fuori dal domicilio, ovvero la parte di spesa che eccede quella normalmente sostenuta per mangiare in casa (ASA 26 134; STF 78 I, 364; Känzig, op. cit., p. 686; Rivier, Droit fiscal suisse, pag. 118 lett. i). Se il consumo del pasto fuori dal domicilio, ancorché dettato da ragioni professionali, non comporta una maggiore uscita, non vi è luogo a deduzione, poiché le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia configurano una spesa di mantenimento fiscalmente irrilevante (cfr. art. 23 DIFD; si veda pure per l' IC l' art. 32 cpv. 1 lett. a LT; Känzig, op. cit., p. 497; StE 1990 B 22.3 n. 34).
4.2.
Questa Camera, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. ASA 33 277 ss.; DTF 78 I 368 ss.), ha avuto modo di ribadire che la concessione della deduzione per il pasto di mezzogiorno è legata alla deduzione per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. In altre parole, il criterio per concedere la deduzione dei pasti fuori dal domicilio é identico a quello invalso per la deduzione per spese di trasporto (cfr., ad esempio, CDT n. 187 del 19 maggio 1988 in re R.A.). Se la distanza tra domicilio e luogo di lavoro é tale da giustificare l'uso del mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro, si giustifica di riflesso anche di concedere per lo stesso motivo la deduzione del maggiore costo del consumo del pasto fuori dal domicilio. Altrimenti detto, quando non si può pretendere da un contribuente che faccia capo ai mezzi pubblici di trasporto, vuoi per la distanza che deve percorrere, vuoi per l'impraticabilità dei predetti mezzi (per motivi di tempo o altro), non si può neppure pretendere che egli faccia rientro al domicilio per il consumo del pasto di mezzogiorno. Ne consegue che la maggiore spesa che ne deriva deve essere fiscalmente riconosciuta; deve invece essere rifiutata la deduzione per il trasferimento a casa durante il mezzogiorno in quanto non più in connessione diretta con il conseguimento del reddito (cfr. CDT n. 187 del 19 maggio 1988 cit.; CDT n. 274 del 31 ottobre 1991 in re E.V.; ASA 33 279; StE 1989 B 22.3 n. 28).
4.3.
In un precedente giudizio relativo al periodo fiscale 1991-92 e riguardante il qui ricorrente, questa Camera aveva riconosciuto che in linea di principio non vi erano ostacoli alla concessione della deduzione per doppia economia domestica, poiché le indennità menzionate dall'UT nella decisione su reclamo avevano natura diversa da quella di compensare il maggior costo del pasto fuori casa ed erano per loro natura destinate a compensare il maggior impegno causato dallo svolgimento notturno del lavoro, nei giorni festivi o oltre il normale orario di lavoro (cfr. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 10.a ed., p. 150 s.) e, nel caso dell'indennità di picchetto, il lavoro svolto in caso di chiamata quando il lavoratore ha l'obbligo di essere immediatamente reperibile al domicilio durante il tempo libero (Rufbereitschaft; cfr. Rehbinder, op. cit., p. 148). Esse non avevano quindi alcuna relazione con il costo dei pasti (cfr. CDT n. 356 del 31 dicembre 1992 in re J. e G. M.).
4.4.
Reagendo a tale giudizio, senza tuttavia impugnarlo formalmente, l’UT di Biasca attirava l’attenzione sul fatto, non noto questa Camera, che le indennità senza una specifica relazione con l’assunzione dei pasti sul luogo di lavoro non erano del tutto incluse o lo erano solo in misura parziale (40%) nel certificato di salario.
La questione veniva quindi nuovamente esaminata, alla luce delle indicazioni fornite dall’autorità fiscale cantonale a questa Camera, in tre successivi giudizi (cfr. CDT n. 139 del 28 luglio 1993 in re O. D.M.; CDT n. 191 del 28 settembre 1993 e CDT n.280 del 12 dicembre 1994, entrambi in re R.R.).
Nel primo dei tre citati giudizi veniva stigmatizzata la prassi, seguita dalle __________ in materia di certificati di salario, di non far figurare o di far figurare solo parzialmente talune indennità con caratteristiche di remunerazione salariale, quali le indennità di orario irregolare e le indennità notturne, dando luogo a una situazione che non può certamente essere definita trasparente e che obbliga l'Autorità fiscale cantonale a procedere a una sorta di compensazione della deduzione per doppia economia domestica con la menzione, soltanto parziale, nel certificato di salario di alcune indennità a carattere salariale.
Veniva quindi considerato di rilievo che determinate indennità non venivano incluse o lo erano solo in parte nel certificato di salario e che dunque sfuggivano all’imposta sul reddito, rinviando per analogia alla prassi seguita in materia di contributi AVS, che considera l'indennità per lavoro notturno quale componente del salario (cfr. Lettera dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 22 novembre 1994; inoltre ZAK 1987 p. 359).
Questa Camera sottolineava inoltre l’inevitabile disparità di trattamento che viene a crearsi, talvolta a favore talaltra a sfavore del contribuente, a seconda che le indennità non menzionate nel certificato di salario superino o non raggiungano l'importo massimo della deduzione per doppia economia domestica, cui il contribuente avrebbe diritto (cfr. anche CDT n. 280 del 12 dicembre 1994 in re R.R., consid. 4.2). Considerava nondimeno che la prassi adottata sia per l'IC che per l' IFD dall’Autorità fiscale cantonale, di compensare la mancata indicazione completa delle indennità con il rifiuto della deduzione, costituisce un modo pratico, senz'altro sostenibile e comunque non arbitrario, per risolvere il tema in discussione, fin tanto che i certificati di salario delle __________ non includeranno senza eccezioni tutte le remunerazioni a carattere salariale (CDT n. 139 del 28 luglio 1993 in re O. D.M., consid. 5.1).
4.5.
A tale conclusione questa Camera è giunta dopo aver interpellato a due riprese la Divisione d’esercizio II, Servizio del personale, delle FFS ed aver avuto conferma che i certificati di salario comprendono solo nella misura del 40% le indennità notturne, in ossequio alla prassi dell’AVS di imporle solo in tale misura, e non comprendono del tutto le indennità di orario irregolare (cfr. ad es. le Avvertenze concernenti il certificato di salario delle __________ relative al 1991).
4.6.
A titolo abbondanziale si rileva che, data l'analogia della problematica, la Divisione cantonale delle contribuzioni ha preso atto di tale situazione per quanto riguarda l'IC. Dopo aver esaminato le conseguenze e, meglio, l’entità sul piano fiscale delle indennità non menzionate nel certificato di salario è giunta alla conclusione, per quanto concerne l'IC, che il personale di stazione, sia nell’ipotesi di un orario a turni di otto ore consecutive sia nell’ipotesi di un orario di lavoro irregolare, non ha diritto all’indennità per doppia economia domestica, in quanto nella prima ipotesi le indennità non incluse nel certificato di salario superano addirittura di circa fr. 1’000.-- all’anno la deduzione per doppia economia domestica e nella seconda ipotesi l’indennità giornaliera per lavoro a orario irregolare si compensa praticamente con la deduzione per doppia economia domestica (cfr. Circolare n. 14/2 del 18 giugno 1991, n. 1.2.1 e 1.2.2).
4.7.
Da rilevare, sempre a titolo abbondanziale, che una prassi e una regolamentazione analoghe vigono anche per altre categorie di dipendenti pubblici, ad. es. per gli agenti della polizia cantonale (cfr. Circolare n. 14/2 del 18 giugno 1991, n. 2.2; inoltre le già citate CDT n. 191 del 28 settembre 1993 e CDT n.280 del 12 dicembre 1994, entrambi in re R.R.).
Questa Camera non ha quindi motivo, malgrado le riserve espresse, di distanziarsi da quanto deciso nei tre citati giudizi, successivi a quello del 31 dicembre 1992 concernente il ricorrente.
In effetti, fintanto che i certificati di salario non indicheranno in modo completo e trasparente tutte le indennità versate ad un contribuente, consentendo all’autorità fiscale di decidere, a seconda della natura giuridica dell’indennità, se considerarla salario o meno, non esiste altra possibilità pratica di quella seguita dall’autorità fiscale cantonale. Appare invero pressoché impraticabile la via di richiedere sistematicamente al datore di lavoro, in concreto alle __________, di specificare, caso per caso, tutte le indennità versate, precisando quali e in quale misura sono state comprese nel certificato di salario.
5.2.
Dagli atti dell’incarto, segnatamente dai certificati di salario delle __________, risulta chiaramente che il ricorrente ha ricevuto nel 1991 altre retribuzioni per fr. 3’227.-- e nel 1992 per fr. 3’129.--. È quindi innegabile che egli abbia beneficiato di altre indennità non integralmente esposte nel certificato di salario e che quindi appaia legittimo il modo di procedere dell’ Ufficio di tassazione che, nell’impossibilità di disporre di un certificato completo sulle retribuzioni accessorie del ricorrente, le compensa con il diniego della deduzione per doppia economia domestica.
Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a favore del ricorrente rispetto agli altri contribuenti, disparità di cui egli ha per altro beneficiato nel periodo precedente, avendo l’UT omesso di esporre in modo completo a questa Camera i termini della vertenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD;
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
È ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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