AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.109
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00109
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, lavora a __________ quale funzionario delle __________. Presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 ha tra l’altro chiesto la deduzione a titolo di spese professionali dei costi di trasporto con l’automobile privata da __________ a __________, per un importo complessivo di fr. 5'760.– in media annua.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 18 dicembre 1995, l'Ufficio di tassazione di Biasca ammetteva solo parzialmente la deduzione chiesta dal contribuente, precisamente nella misura di fr. 1’000.– di media annua, cui ha peraltro aggiunto un'ulteriore detrazione di fr. 2'400.– per doppia economia domestica.
Con reclamo del 28 dicembre 1995 il contribuente contestava l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta, sottolineando la necessità di servirsi del mezzo privato a causa dei vari impegni politici e sindacali. L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione su reclamo del 20 maggio 1996, argomentando che la deducibilità delle spese di trasporto è limitata al costo degli spostamenti fra domicilio e luogo di lavoro, escluso ogni altro trasferimento per motivi estranei al lavoro.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato nella misura quantificata nella dichiarazione. Contesta le motivazioni addotte dall'autorità di tassazione per negare la deduzione delle spese di trasporto in automobile, rilevando in particolare che, quale deputato e sindacalista, i suoi impegni non sono privati bensì d'interesse pubblico.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.3.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
3.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Il ricorrente, domiciliato a __________, può sicuramente raggiungere il posto di lavoro a __________, usando i mezzi pubblici di trasporto, tanto più che è egli stesso dipendente delle ferrovie e lavora pertanto all'Officina delle __________ del capoluogo. Il collegamento con il mezzo pubblico non può quindi essere certo definito disagevole. Né la sua abitazione a __________ è ad una distanza tale dalla stazione da far sì che l'impiego dell'automobile possa essere considerato necessario.
4.2.
Gli argomenti invocati dal ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la trasferta quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo al di fuori dell’orario di lavoro, per svolgere attività politiche e sindacali.
Si tratta quindi di spese che esulano da quelle di trasferta strettamente connesse con l’esercizio dell’attività.
L'autorità di tassazione non ha voluto mettere in discussione l'interesse pubblico proprio delle attività svolte dal ricorrente, quale deputato e sindacalista. Solo, ha rilevato come i costi per esercitare tali attività non presentino alcun nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione dalla quale il ricorrente trae il reddito soggetto all'imposta.
La richiesta del contribuente appare ancor meno giustificata, se si pensa che la sua elezione in Gran Consiglio risale solo al 1995 e che di conseguenza sarà tutt'al più nella tassazione del periodo di tassazione 1997-98 che egli potrà far valere le spese connesse con lo svolgimento di tale mandato. Si ricorda, a tale proposito, che al deputato al Gran Consiglio sono dovute tra l'altro indennità di seduta sia parlamentare che di gruppo (art. 1 Decreto legislativo concernente le indennità dovute ai deputati al Gran Consiglio, del 17 dicembre 1985), e che tali indennità sono soggette all'imposta sul reddito. Quando il ricorrente le dichiarerà, avrà diritto alla deduzione prevista per l'esercizio di un'attività accessoria occasionale dipendente, in sostituzione delle varie spese professionali previste per l'attività principale. In tale evenienza, gli sarà pure riconosciuta la possibilità di far valere spese più elevate (cfr. a titolo di esempio l'art. 8 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell'8 novembre 1994, che commisura in fr. 700.– all'anno la deduzione per l'attività accessoria; cfr. inoltre la Circolare n. __________ del 10 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni).
4.3.
Quanto alle considerazioni del ricorrente in merito alla deduzione per doppia economia domestica, in relazione al pasto di mezzogiorno, le stesse sono del tutto irrilevanti, poiché la detrazione richiesta è stata concessa d'ufficio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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