AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.114
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00114
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 10 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La rivalutazione del reddito aziendale veniva poi confermata, a seguito del reclamo presentato dal contribuente, con decisione del 29 aprile 1996, in cui l’ Ufficio di tassazione spiegava dettagliatamente che dal raffronto delle entrate e delle uscite del biennio di computo, gli anni 1991-92, non emergeva praticamente alcuna disponibilità finanziaria con cui il contribuente avesse potuto far fronte al costo della vita.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente la rivalutazione del reddito aziendale. Rileva che nel calcolo del dispendio sono da considerare sospesi passivi per fr. 34’942,90 che influiscono negativamente sul bilancio, ma che compaiono ancora come liquidità. Attira inoltre l’attenzione sul fatto d’aver beneficiato dell’aiuto di terzi dopo l’incidente del giugno del 1990, per il quale riceve una rendita dell’assicurazione militare.
3.1
L'art. 173 cpv. 1 LT consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92 cpv. 1 DIFD, a sua volta, consente la tassazione d' ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti. Fin qui la lettera della norma cantonale e di quella federale relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono principi identici (cfr. Rep. 1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza del Tribunale federale ha però chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 92 cpv. 1 DIFD, e quindi di riflesso, data l'identità dei principi, anche quella dell'art. 173 cpv. 1 LT, non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l'autorità fiscale, alla luce dell'insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF, II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me, cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d' accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
L'autorità fiscale non può però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle dichiarazioni e registrazioni prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile a sua discrezione. Deve invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e, in mancanza di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti fondati sull'esperienza (cfr. art. 173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc. cit.; STF 5 settembre 1984, loc. cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, I.a ed., p. 132).
L'autorità fiscale deve, in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale, indicando nella propria decisione gli elementi su cui fonda la propria decisione (Bottoli, op. cit., p. 133).
3.2
Va d’altro canto rilevato che secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
In linea di principio tale valutazione merita conferma. A nulla vale l'argomento del ricorrente, secondo il quale il bilancio a fine 1992 evidenzierebbe sospesi per fr. 34'942,90, poiché il calcolo del dispendio dell' Ufficio di tassazione è fondato sui prelevamenti effettivi e dunque sulla liquidità effettivamente disponibile e non sul reddito aziendale.
Vero è però che il ricorrente, nella motivazione del ricorso, afferma d'aver beneficiato di aiuti di terzi per la propria economia domestica. In simili condizioni si giustifica di qualificare quale reddito d'altra fonte l'importo di fr. 10'000.-- esposto dall' Ufficio di tassazione quale reddito aziendale, stante l'azzeramento delle perdite denunciate.
Gli atti del procedimento devono pertanto venire retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimenti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti.
Le spese processuali in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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