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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.117
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00117
Lugano 27 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 maggio 1996
in materia di: riparto intercomunale
presentato da:
Comune di __________, __________ __________,
Municipio di __________, __________ __________, 2. Comune di __________, __________ __________,
Municipio di __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il dottor __________, domiciliato nel comune di __________, esercita l'attività di medico indipendente;
che egli ha uno studio medico nel comune di domicilio, ma svolge attività ambulatoriale anche negli altri comuni dell'__________ __________ in locali che gli sono messi a disposizione dai rispettivi comuni;
che l' Ufficio di tassazione ha stabilito il riparto dell'imposta base intercomunale 1995-96 attribuendo ai comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ una quota equivalente dell' 8% ciascuno e al comune di __________ la rimanente quota (cfr. decisione su reclamo del 20 maggio 1996);
che contro detta decisione sono insorti sia il comune di Cademario, che ha chiesto il riparto in base al reddito effettivamente conseguito nel comune, comunque non meno del 40%, sia il comune di __________ chiedendo l'intera attribuzione del reddito;
che, dopo aver sentito tutti i comuni interessati, questa Camera, con lettera del 6 agosto 1996, ha invitato l' Ufficio di tassazione a voler meglio chiarire la fattispecie, interpellando se necessario il dottor __________ come pure i comuni interessati al riparto;
che, interpellato dall' Ufficio di tassazione, il dottor __________ ha spiegato di esercitare la propria attività nei comuni di __________, __________, __________, __________ e __________ al massimo per qualche ora alla settimana, comunque per meno di mezza giornata e per un fatturato che si aggira percentualmente tra il 2% e il 3%;
che l' Ufficio di tassazione, sentiti anche i comuni virtualmente toccati dal riparto, ha proposto di attribuire il 75% del reddito aziendale al comune di __________ e il restante 25% al comune di __________, ritenuto che gli altri comuni non soddisfano la condizione, posta dalla prassi, della presenza settimanale del medico durante almeno mezza giornata;
che tutti gli interessati indistintamente, contribuente e comuni interessati, hanno dato il proprio assenso;
che la proposta formulata dall' Ufficio di tassazione merita considerazione e risponde alla prassi seguita in simili casi;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 maggio 1996 è riformata conformemente a quanto stabilito dall' Ufficio di tassazione pendente il ricorso.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' autorità fiscale per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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