AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.121
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00121
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 giugno 1996
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________ -
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato in __________, è comproprietario di un immobile nel
Comune di __________ e quindi limitatamente imponibile in Ticino e in Svizzera.
Nella tassazione IC/IFD
1991-92 l’ Ufficio di tassazione non ha accertato né sostanza né reddito
imponibili (cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996). Per contro nella
tassazione IC 1993-94 l’ Ufficio di tassazione ha accertato una sostanza imponibile
di fr. 711’987.-- (cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996).
-
Assistito dall’ avv.ta
__________, __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta
decisione e, conseguentemente, l’accertamento che non esiste sostanza
imponibile. Argomenta di non comprendere la regione per la quale il debito bancario
sarebbe stato ridotto da un periodo all’altro da fr. 1’374’369.-- a fr.
303’360.--. Segnala pure un errore di calcolo contenuto nella motivazione della
decisione su reclamo in relazione all’accertamento del reddito.
-
Interpellato dal
giudice, l' Ufficio di tassazione con scritto del 7 agosto 1996 ha comunicato
di essere incorso in una svista, omettendo di riportare la correzione dei
debiti ipotecari spettanti al Canton Ticino nella tassazione IC/IFD 1993-94 e
di emettere quindi una nuova decisione che rettifica l'errore.
Il ricorrente, preso atto
di detta comunicazione dell' Ufficio di tassazione, ha, dal canto suo,
dichiarato di recedere dal ricorso.
Nulla osta quindi allo
stralcio dai ruoli del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster