AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.127
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00127
Lugano 27 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, funzionario del Dipartimento militare federale, è domiciliato a __________.
Nella dichiarazione fiscale 1995/96, inoltrata il 20 giugno 1995, il contribuente denunciava un reddito del lavoro di fr. 52'448.– in media annua e chiedeva deduzioni per complessivi fr. 30'994.– per l'IC e fr. 31'085.40 per l'IFD. Faceva valere, in particolare, spese di fr. 19'376.40 all'anno per il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (__________) e di fr. 1'200.– per doppia economia domestica.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 26 febbraio 1996, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ammetteva la deduzione per spese di trasporto nella misura di soli fr. 4'000.– all'anno; la detrazione per le spese di doppia economia domestica era per contro riconosciuta nella misura richiesta.
«La deduzione delle spese di viaggio viene ammessa in fr. 6'500.–, considerato che il contribuente per il rientro al domicilio, può far uso anche del mezzo pubblico».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la deduzione di fr. 19'376,40 a titolo di spese di trasporto (134 km x 0.60 fr. x 241 giorni). Argomenta di non potersi servire del mezzo pubblico, per recarsi ad Airolo, dovendo iniziare il lavoro già alle 6,50, prima dell'arrivo del primo treno da __________. Se egli impiegasse il treno per raggiungere __________ alla mattina, ritarderebbe pertanto la partenza verso la __________ __________ di tutto il gruppo di colleghi. Il ricorrente fa pure notare che nei periodi fiscali precedenti gli è sempre stata concessa la deduzione per l'uso del mezzo privato.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti la legge annovera espressamente le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell’8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell’8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell’8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell’8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell’8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non per-mettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell’8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell’8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell’8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.5.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. “Wochenaufenthalter”) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318). Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie ed è esclusa la giustificazione di spese più elevate (art. 9 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993); per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno (art. 9 cpv. 3 Ordinanza cit.). A titolo di spese di trasporto sono deducibili le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 4 Ordinanza cit.).
Per meglio chiarire le particolarità della fattispecie, la Camera di diritto tributario si è rivolta al datore di lavoro del ricorrente, cioè al __________ del __________ della __________ delle __________ __________ __________ __________.
Con lettera del 10 dicembre 1996, il __________ __________. __________ -Campagna ha precisato quanto segue:
• in primo luogo, che il signor __________ ha beneficiato della camera presso la __________ __________ __________ di __________ dal 1° gennaio 1991 al 31 ottobre 1994, quando vi ha rinunciato «per motivi personali»;
• in secondo luogo, che luogo di servizio del ricorrente è stato, durante tutto il periodo di computo, __________;
• infine, che l’orario di lavoro del ricorrente è flessibile, cosa che gli consente di iniziare l’attività anche dopo l’arrivo del treno delle 6.56 da __________.
5.2.
Alla luce di questi nuovi accertamenti, è dunque evidente che la richiesta del ricorrente di beneficiare della deduzione per il trasporto con il mezzo privato è del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente ha invece diritto alla deduzione della spesa per il soggiorno al luogo di lavoro, pari a fr. 4’800.– per i pasti e fr. 1’200.– per la camera. A tali spese si aggiunge quella per il trasporto settimanale dal domicilio al luogo di lavoro, per il quale appare del tutto idoneo l’impiego della ferrovia, in considerazione della breve distanza fra la stazione di __________ ed il luogo di servizio. Per tali costi si ammette una deduzione di ulteriori fr. 2’000.–, oltremodo generosa se si pensa alla possibilità di usufruire di abbonamenti e biglietti per più corse.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è ridotta da fr. 6’500.– a fr. 2’000.– e quella per spese di doppia economia domestica è elevata da fr. 1’200.– a fr. 6’000.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente nella misura di cinque sesti (fr. 500.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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