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Numero d'incarto:
80.1996.133
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00133
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, taxista di professione, esponeva nella dichiarazione fiscale
1993-94 un reddito aziendale di fr. 15'631.--di media annua, dal quale chiedeva
la deduzione per contributi versati all'AVS/AI di fr. 5'204.--. L' Ufficio di
tassazione esponeva di contro al contribuente un reddito aziendale, già dedotto
il contributo AVS/AI, di fr. 35'000.-- di media annua. La valutazione dell'autorità
fiscale si fondava sul raffronto delle entrate del biennio di computo con le
relative uscite, che denotava una liquidità nettamente insufficiente per far
fronte al dispendio (cfr. decisione su reclamo del 17 giugno 1996).
-
Con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ chiede di essere tassato come a dichiarazione,
segnatamente sul reddito aziendale che emerge dal rendiconto incasso e spese da
lui prodotto in sede di tassazione.
-
All'udienza del 25 novembre
1996 il giudice, sentite le spiegazioni del ricorrente sul prezzo d'acquisto
della nuova automobile, dal quale va dedotta la ripresa della vecchia, come
pure le ulteriori spiegazioni sul tenore di vita e sulle malattie patite nel
biennio di computo, ha proposto alle parti, trovando il loro accordo, di
ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua, con conseguente
riduzione del reddito imponibile a fr. 39'900.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito
aziendale è ridotto a fr. 25'000.-- di media annua. Confermati tutti gli altri
elementi della tassazione.
§§ Gli atti del
procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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