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Numero d'incarto:
80.1996.135
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00135
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
, __________ __________ -,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 il contribuente, nato nel 1948, ha dichiarato un
reddito di fr. 10’500.--, pari al contributo di fr. 875.-- mensili versatogli
dai genitori. L’ Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 31
luglio 1995, ha esposto al contribuente un importo annuo medio di fr. 8’100.--
costituito dalla rendita ricevuta dall’ INSAI e un reddito d’altra fonte di fr.
38’000.- di media annua.
A seguito del reclamo
presentato dal contribuente il reddito d’altra fonte è poi stato ridotto a fr.
20’000.-- di media annua ed è stato determinato in funzione del dispendio
necessario per l’esistenza, dell’affitto pagato, degli oneri assicurativi e
delle spese per l’automobile (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
-
Con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ presenta ricorso perché senza lavoro, gravato di
debiti per alimenti verso il figlio per complessivi fr. 150’000.--. Fa inoltre
presente di aver chiesto il condono. Nei suoi confronti sono infatti stati
emessi attestati di carenza di beni e diversi avvisi di pignoramento.
-
Sia secondo l'art. 130 cpv.
2 LIFD sia secondo l'art. 204 cpv. 2 LT 1994 l' autorità di tassazione segue la
tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Le citate norme riprendono
in sostanza la normativa dell' 33 LT 1976, per il quale il reddito di un
contribuente doveva corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone
al cui sostentamento provvedeva. Toccava quindi al contribuente provare come
egli avesse sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo
capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT
1976).
Nel contesto
dell'applicazione della suddetta normativa, questa Camera aveva sempre considerato
legittimo, per costante giurisprudenza, integrare i redditi dichiarati dal
contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrispondesse
al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati fossero apparsi
manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia
(cfr. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT
n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Tale giurisprudenza deve
continuare a essere applicata, data la continuità normativa, anche sotto l'imperio
della LIFD e della nuova LT (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 416; Ryser/Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, Berna 1994, p. 398 s.).
- Nel caso in esame, il
ricorrente non eccepisce il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di
tassazione, contenuto nella motivazione della decisione su reclamo. In linea di
principio esso non è d’altronde criticabile, poiché è addirittura fondato su
una valutazione delle uscite che non eccede il minimo vitale.
4.1
Questa Camera ha nondimeno
potuto accertare che il ricorrente convive con la signora L. L.-M., con cui
divide tra l'altro le spese dell'appartamento, che nel calcolo del dispendio
sono state computate per intero, vale a dire in ragione di fr. 13'920.--.
Questa nuova circostanze riduce di fr. 7'000.-- di media annua la mancanza di
disponibilità finanziaria del ricorrente e conseguentemente in pari misura il
reddito d'altra fonte necessario a integrarla.
4.2
Non può per contro essere
ascoltato l'argomento del ricorrente, secondo cui egli beneficerebbe anche
dell'aiuto di parenti. Egli infatti non prova minimamente la realtà e la
consistenza di tale mezzo di sostentamento, dando indicazioni concrete, ad
esempio da dove e da chi provenga questo aiuto, come gli venga versato, se e
come debba essere rimborsato, ecc.. L'obbligo di fornire o quanto meno offrire
la prova di questa circostanza non poteva e non può sfuggire al ricorrente, al
quale è già stato ricordato in un precedente giudizio di questa Camera (CDT
n. 450-1 del 31 dicembre 1988 in re P.R.), confermato dal Tribunale federale (STF
del 6 luglio 1989 in re P.R.).
4.3
Per quanto precede, il
ricorso può essere parzialmente accolto e il reddito d'altra fonte ridotto da
fr. 20'000.-- a fr. 13'000.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 13’000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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