AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.137
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00137
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 luglio 1996
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1945, divorziata, si è sposata il __________ __________
1993 con __________ __________, anch'egli divorziato. Nella tassazione
ordinaria IC 1993-94, valida limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 14 dicembre
1993, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha applicato al reddito imponibile
alla contribuente l'aliquota B per persone sole (cfr. notifica della tassazione
IC/IFD 1993-94 del 14 febbraio 1994; notifica di tassazione per il periodo dal
1° gennaio al 14 dicembre 1993 del 20 novembre 1995 e decisone su reclamo del
17 giugno 1996).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, ora marito della contribuente,
contesta l'applicazione dell'aliquota B alla tassazione ordinaria IC 1993-94.
Dopo essersi espresso su
questioni di forma, inerenti alle modalità con l' Ufficio di tassazione ha
evaso la contestazione relativa all'aliquota applicabile, sostiene, nel merito,
che a __________ __________ deve essere concessa l'applicazione dell'aliquota A
sin dal 1° gennaio 1993 per parità di trattamento rispetto ad altri casi di
concubinato, ai quali era stata concessa l'aliquota più favorevole. Invoca
inoltre una prassi non uniforme tra i diversi Uffici di tassazione del Cantone.
Richiama infine la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RDAT
1994 II 478, in cui si afferma che le disparità tra le coppie di coniugati e
quelle di concubini sono inevitabili, rilevando tuttavia che la legge cantonale
non prevede la tassazione dei concubini.
Degli argomenti ricorsuali
verrà detto più dettagliatamente in seguito, per quanto necessario.
All'udienza le parti si
sono confermate nelle rispettive posizioni.
- Il problema
sottoposto con il presente ricorso a questa Camera è già stato affrontato in un
recente giudizio, alla base del quale vi era una fattispecie sostanzialmente analoga
alla presente, vale a dire di due contribuenti conviventi, di cui uno con figli
a carico ma senza attività lucrativa o altri redditi (CDT n.
80.95.268 del 13 febbraio 1996 in re E.M.).
Se ne ripropongono per
economia di giudizio i considerandi.
A
partire dalla sentenza Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF
39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale federale ha affermato il
principio che alle coppie coniugate ed ai concubini dev'essere assicurata la
parità di trattamento ed ha prescritto al legislatore cantonale di non imporre
i coniugi in modo più oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà
del reddito.
3.1.
Nella
citata sentenza, l'Alta Corte federale aveva costatato l'incostituzionalità
della legislazione zurighese; tuttavia, ritenuto che il ricorso di diritto
pubblico ha un mero effetto cassatorio, si era poi domandata se potesse
annullare le norme incriminate. Temendo che in caso di annullamento avrebbe
potuto essere applicata la disciplina precedente, ancor meno soddisfacente,
aveva poi rinunciato all'annullamento. Aveva d'altronde sottolineato che
ammettendo il ricorso sarebbe stata costituita una nuova disparità, fra i
coniugi che conseguono un solo reddito, non interessati dall'annullamento delle
norme zurighesi, e quelli che ne conseguono due, come i ricorrenti.
3.2.
Un'interpretazione
letterale della sentenza Hegetschweiler sembra imporre ai cantoni di applicare
uno splitting totale (Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés
et des concubins, Losanna 1992, p. 35). Tuttavia, nelle successive sentenze
sullo stesso tema, il Tribunale federale ha attenuato tale rigida
giurisprudenza, mostrando la volontà di non sostituirsi al legislatore ma di
lasciargli la scelta del correttivo (cfr. DTF 112 Ia 311 e ASA
58 p. 74).
3.3.
Nel
1991, per la prima volta, il TF ha accolto un ricorso fondato sulla sentenza Hegetschweiler
(ASA 60 p. 279 = RF 48 p. 86 = StE
1992 A 21.11 n. 33). Ha dato ragione a due coniugi, genitori di un bambino, che
si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella stessa
situazione famigliare e finanziaria. Costatato che vi era effettivamente una
differenza del 27,7% tra l'imposta dei ricorrenti e quella dei concubini, ha
stabilito che tale disparità era in contrasto con l'art. 4 CF.
Con
una sentenza del 24 gennaio 1992, poi, l'Alta Corte federale, ribadito il
principio per cui il legislatore cantonale non deve creare disparità di
trattamento fra coniugi e concubini, ha accolto il ricorso di un concubino
ginevrino, che manteneva con il reddito del suo lavoro i figli avuti con la sua
compagna, e che era stato tassato come celibe (DTF 118 Ia 1).
Nella fattispecie, il ricorrente doveva mantenere sia la compagna sia il figlio
comune, ma gli era stata rifiutata sia la deduzione dei contributi versati a
favore del figlio, non essendo un contribuente divorziato o separato, sia la
deduzione per figli. Il Tribunale federale riteneva che fosse, in tal modo,
violato l'art. 4 CF, ma rimetteva all'autorità ginevrina il compito di trovare
una soluzione che tenesse conto della diminuita capacità contributiva del ricorrente.
3.4.
Fin
qui la giurisprudenza dell'Alta Corte già nota al momento in cui questa Camera
aveva avuto modo di esprimersi sul precedente ricorso del contribuente, per il
periodo fiscale 1991-92. Pochi mesi dopo tale ultima decisione della Camera
(CDT n. 163 del 22 agosto 1994), tuttavia, la II Corte di diritto pubblico ha
emesso una nuova sentenza sull'annoso problema in discussione (sentenza del 18
novembre 1994, in DTF 120 Ia 329-342). I ricorrenti, coniugi con
due figli, con un reddito di fr. 300'000.– all'anno ed una sostanza di fr.
500'000.–, lamentavano di pagare il 17% di imposte in più rispetto ad
un'analoga coppia di concubini.
3.4.1.
Riconosciuto
che la giurisprudenza introdotta nel 1984 con la sentenza Hegetschweiler si
applica –- come affermato in DTF 118 Ia 1 – anche alle coppie di
coniugi con figli, le quali non devono pertanto essere imposte in modo più
gravoso di una coppia non coniugata con figli, nella nuova decisione i giudici
federali sottolineano peraltro come la loro giurisprudenza abbia sempre
rilevato l'ampio margine di apprezzamento di cui deve disporre il legislatore
cantonale nella realizzazione del postulato dell'imposizione secondo la
capacità contributiva. Differenti categorie di contribuenti devono infatti
essere prese in considerazione contemporaneamente se non si vuole imporre un
gruppo di contribuenti a danno di un altro: volendo garantire la parità di
trattamento nel quadro di una comparazione tra due categorie di contribuenti,
il legislatore corre il rischio di creare nuove disparità di trattamento (DTF
120 Ia 333, consid. 3, con riferimento a DTF 118 Ia 1, p. 4 consid.
3c). Inoltre, la comparabilità delle fattispecie è limitata. L'imposizione in
base al principio di capacità contributiva deve tenere conto sia dei beni
economici a disposizione dei contribuenti per coprire il loro fabbisogno sia
della loro situazione personale. Non è dunque possibile stabilire con precisione
di quanto l'imposta deve progredire allorché il reddito aumenta di un certo
ammontare, trattandosi in tal caso di una questione da risolvere in base a considerazioni
sociali e di politica finanziaria. Per quanto sia più facile, anche la
comparabilità sul piano orizzontale – cioè tra gruppi di contribuenti
(coniugati, celibi, con e senza figli, soli o con un'economia domestica comune)
con uguale capacità contributiva – è tuttavia limitata, data la difficoltà di
stimare i vantaggi derivanti dallo stato civile (p. es. le pretese in materia
di assicurazioni sociali). Tutte queste considerazioni impongono al giudice
costituzionale, secondo il Tribunale federale, una certa prudenza (DTF
120 Ia 334, consid. 3).
3.4.2.
In
una successiva considerazione, il Tribunale federale osserva che, concentrando
la propria attenzione sulla comparazione fra coniugi e concubini, la sentenza Hegetschweiler
aveva omesso di confrontarsi con la categoria dei veri celibi, cioè quelli che
vivono soli. La situazione di questi ultimi non può tuttavia essere trascurata,
rappresentando essi il 32% delle economie domestiche svizzere. Ebbene, nella
nuova sentenza del 1994, i giudici di Losanna osservano che la necessità di considerare
il c.d. «effetto di sinergia», per il quale i costi di mantenimento di una
coppia diminuiscono a causa della comune economia domestica, potrebbe anche
mettere in discussione il principio affermato nella sentenza Hegetschweiler,
secondo cui è incostituzionale un onere fiscale supplementare a carico di una
coppia di coniugi, giustificato dalle economie derivanti dalla comune economia
domestica, nella misura in cui tale vantaggio non sia preso in considerazione
anche nel caso di una coppia di concubini (DTF 120 Ia 335, consid.
4a, con riferimento a DTF 110 Ia 21e 23).
3.4.3.
La
II Corte di diritto pubblico osserva quindi che, affermato il principio per cui
l'onere fiscale di una coppia di coniugi non deve superare quello di una coppia
di concubini, ognuno dei quali consegue la metà del reddito, la sentenza Hegetschweiler
non ha tuttavia mai chiarito come debba concretamente essere effettuata la
comparazione. Nelle sue decisioni successive al 1984, il Tribunale federale ha
esaminato infatti l'onere fiscale da due punti di vista:
• nel quadro
del controllo astratto delle norme, ha esaminato in modo generale come l'onere
fiscale dei coniugi si ripartisca in rapporto ai concubini, tenendo conto della
diversa situazione in cui gli uni e gli altri si trovano;
• nel quadro
del controllo concreto delle norme, ha invece comparato la situazione specifica
delle coppie coniugate con quella dei concubini che si trovano nella stessa
situazione finanziaria e familiare, per stabilire concretamente se un onere
fiscale supplementare si rivelasse inammissibile; nel caso di un ricorso di una
coppia di concubini, ha persino esaminato la legislazione cantonale per
verificare se non comporti in modo generale un'imposizione più gravosa e sistematicamente
sfavorevole per uno dei concubini.
Osservato
che, nella misura in cui un'assoluta parità di trattamento non può essere raggiunta,
basta che la legislazione non comporti in modo generale un'imposizione più onerosa
e sistematicamente svantaggiosa di un gruppo particolare di contribuenti, il
Tribunale federale conclude che l'onere fiscale deve allora essere esaminato
tenendo conto dell'insieme delle circostanze, senza limitarsi alla situazione
del ricorrente (DTF 120 Ia 337, consid. 4c).
3.4.4.
Discostandosi
poi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine
di tolleranza del 10%, il Tribunale federale nega, ora, che si possano
tracciare limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi
di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato
costituzionale (DTF 120 Ia 337 , consid. 4d).
3.3.5.
Alla
luce delle descritte premesse, la recente sentenza dell'Alta Corte conclude che
il maggiore onere fiscale a carico dei coniugi rispetto a due concubini in pari
condizioni è condizionato dal sistema fiscale ed è pertanto inevitabile, dal
momento che nessuna legge fiscale né cantonale né federale considera i
concubini come una categoria particolare di contribuenti. Il cumulo dei fattori
imponibili dei coniugi e l'imposizione separata dei concubini, combinata con
delle aliquote progressive, comportano infatti necessariamente che le coppie in
cui un solo partner lavora siano svantaggiate finché vivono in concubinato e
vedano la loro situazione migliorare con il matrimonio, mentre, quando entrambi
i partners lavorano, essi sono avvantaggiati se vivono in concubinato (DTF
120 Ia 338, consid. 4e).
3.3.6.
Passando
ad esaminare concretamente la legge tributaria zurighese, alla luce di comparazioni
dell'onere fiscale dei diversi gruppi di contribuenti, il Tribunale federale ha
rilevato che l'aggravio fiscale a carico dei concubini rispetto ai coniugi
raggiunge comunque al massimo il 6,2% ed è giustificabile se si considerano i
vantaggi di cui godono i coniugi (prestazioni della previdenza sociale e
personale, pretese nell'ambito del diritto patrimoniale e successorio) (DTF
120 Ia 340, consid. 5c).
3.3.7.
Spostando
poi la propria attenzione sul caso del ricorrente, la II Corte di diritto
pubblico ammette che lo svantaggio per i coniugi è maggiore nel caso dei
coniugi con figli; osserva quindi che, applicando coerentemente la propria
giurisprudenza, in particolare la sentenza del 1° marzo 1991 (ASA
60 p. 279, citata supra, consid. 3.3.), si imporrebbe nella fattispecie l'accoglimento
del ricorso. A questo punto però, i giudici losannesi attirano l'attenzione su
un aspetto che, a loro avviso, era stato ignorato nella sentenza del 1991. Il
legislatore non deve porre in primo piano, infatti, la comparazione tra coniugi
e concubini con figli, bensì quella tra coniugi e concubini senza figli,
giacché i concubini con figli sono molto rari e rappresentano appena il 2,8%
delle coppie con figli. La considerazione proposta nella sentenza del 1991,
secondo cui i figli di coppie di concubini non sono tanto rari da giustificare
una rinuncia ad una comparazione con tale tipo di economia domestica, deve
allora essere respinta. Ne consegue che, per calcolare le imposte di una coppia
coniugata con figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo
sull'onere fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì su quello di
altri gruppi di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza
figli. Se, dunque, il legislatore fiscale tollera un onere fiscale
supplementare per i coniugi che si trovano nella condizione del ricorrente in
confronto con le famiglie relativamente molto meno numerose che vivono in
concubinato, non vi è nulla da eccepire sotto il profilo dell'art. 4 cpv. 1 Cost.
fed. Il Tribunale federale ha dunque respinto il ricorso dei coniugi zurighesi,
osservando che il Canton Zurigo impone in modo appropriato le persone sole (con
o senza figli) in rapporto alle coppie coniugate (DTF 120 Ia 342,
consid. 6).
3.4.
La
dottrina sottolinea in modo pertinente come, senza affermarlo esplicitamente,
il Tribunale federale si sia allontanato, con la sua ultima sentenza in materia
di imposizione dei coniugi e dei concubini, dai princìpi affermati nella
sentenza di dieci anni prima (Pfister, Zehn Jahre Rechtsprechung des
Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63 pp. 714-726; Locher,
Bedauerlicher Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp.
162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente
solo dalla sentenza del 1° marzo 1991, e ribadisca anzi espressamente il
principio per cui coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso di
concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il
contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze
nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba sopportare le conseguenze
di tali inevitabili incongruenze; comunque, l'onere fiscale dovrebbe essere valutato
con riferimento all'insieme delle circostanze e non limitandosi ad esaminare la
situazione del ricorrente. È completamente scomparsa l'affermazione, presente
in sentenze precedenti, secondo cui eventuali inevitabili differenze
nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi piuttosto che i concubini. Non
solo, ma i giudici federali sembrano attribuire pure al legislatore fiscale il
compito di compensare, favorendo i concubini, gli svantaggi che essi patiscono
in altri settori del diritto, in particolare in quello delle assicurazioni sociali,
in quello patrimoniale ed in quello successorio (Pfister, op.
cit., pp. 721-722). __________ __________, che era giudice federale ai tempi
della sentenza Hegetschweiler, manifesta inoltre sorpresa dinanzi
all'affermazione per cui, anche nel caso in cui viene impugnata una decisione
individuale, non devono essere verificate la posizione specifica del ricorrente
e la singola disposizione che lo discrimina, ma il giudice si deve limitare ad
un controllo generale dell'ordinamento fiscale. Se dunque il giudice ritiene
che la ripartizione dell'onere fiscale fra i gruppi di contribuenti è
«inoppugnabile», allora le norme sul calcolo dell'imposta sono considerate
globalmente costituzionali, anche se in rari casi particolari conducono ad una
accresciuta imposizione di un gruppo nella misura del 10% e oltre, in contrasto
quindi con il principio di capacità contributiva (Pfister, op.
cit., p. 723). Lo stesso autore fa inoltre notare come, pretendendo di
comparare fra loro coniugi con figli, da un lato, e persone sole senza figli,
anziché concubini con figli, dall'altro, il Tribunale federale finisca per
esigere un confronto fra gruppi strutturalmente diversi, senza d'altra parte
spiegare come le disparità possano essere ricondotte ad una comparazione e
senza neppure procedere esso stesso ad una simile comparazione. __________
ritiene invece che sarebbe corretto comparare i coniugi con figli con due
persone sole, ognuna delle quali ha un figlio e percepisce la metà del reddito
dei coniugi. Ciò equivale strutturalmente a una comparazione con una coppia di
concubini con due figli e con reddito uguale. Osserva, d'altronde, che il legislatore
non dovrebbe tener conto della frequenza dei diversi tipi di economia
domestica, per il fatto che il numero di membri del gruppo cui taluno appartiene
non ha nulla a che vedere con la capacità contributiva del singolo e non
rappresenta un argomento ragionevole per la misura della sua imposizione (Pfister,
op. cit., p. 725). L'ex-giudice conclude le sue considerazioni rilevando che le
differenze nell'imposizione di coniugi e concubini a svantaggio dei coniugi con
figli indica l'esistenza di un errore nel sistema. La ragione deve ricercarsi,
a suo avviso, nei vantaggi fiscali di cui gode la persona sola che mantiene un
bambino nella propria economia domestica, sebbene viva in concubinato: oltre a
beneficiare di maggiori deduzioni, gli viene applicata l'aliquota più favorevole.
Ottiene cioè, per il fatto di mantenere un figlio nella propria economia
domestica, gli sgravi previsti per i coniugi. Ciò non significa, peraltro,
secondo l'autore citato, che siano ingiustificati i vantaggi di cui gode la
persona sola, mentre forse sono i coniugi a ricevere sgravi troppo modesti per
il fatto di mantenere figli (Pfister, op. cit., p. 726).
4.4.1. Dopo
la sentenza Hegetschweiler, sono diversi i sistemi che i legislatori cantonali
hanno adottato per compensare il sovraccarico fiscale che deriva dal cumulo dei
redditi dei coniugi: doppia scala delle aliquote, splitting, deduzioni
personali, sistema del quoziente familiare (Canton Vaud) (cfr. Masmejan-Fey,
op. cit., p. 123). Il Canton Ticino ha adottato la doppia scala delle aliquote.
Il Consiglio di Stato aveva infatti esaminato attentamente i vantaggi e gli
svantaggi delle diverse soluzioni possibili (cfr. Messaggio n.
2848 del 26 settembre 1984), scartando sia l'imposizione individuale dei
coniugi perché inidonea a risolvere il problema delle famiglie con un solo
apportatore di reddito, sia lo splitting, perché criticato dalla dottrina e
perché muove da falsi presupposti, sia l'aumento delle deduzioni in cifre
assolute, perché favorisce, in considerazione della progressione delle
aliquote, in modo particolare i redditi elevati, sia la deduzione percentuale
dalle imposte dei coniugi in ragione della conseguenza sul gettito d'imposta.
L'esecutivo cantonale aveva così aderito, come era sua facoltà, alla proposta
di rivedere la scala delle aliquote, (re)introducendone una doppia: una scelta
non nuova, come si vedrà in seguito.
A
sua volta, la speciale Commissione del Gran Consiglio, esaminando il Messaggio
del Consiglio di Stato, aveva ritenuto che tale sistema era quello che meglio
si addiceva ai criteri posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e che
nel contempo offriva il vantaggio di poter evitare con una determinata tariffa
lo sgravio dei redditi alti, in ossequio al precetto costituzionale della
tassazione secondo il principio della potenzialità economica (cfr. Rapporto
7 novembre 1984 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran
Consiglio, p. 15 s.).
4.2.
L'art.
36 LT, nel suo tenore iniziale, prevedeva l'applicazione dell'aliquota
d'imposta A per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati,
divorziati, celibi e nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui
sostentamento provvedono (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato
n. __________, del 26 settembre 1984). Il tenore della norma è stato modificato
dal 1° gennaio 1992.
L'applicazione
dell'aliquota A è stata estesa anche ai contribuenti che hanno figli agli studi
di età inferiore ai venticinque anni (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. __________, del 23 marzo 1988, p. 10). Secondo l'art. 36
attualmente in vigore l'aliquota d'imposta A vale per i contribuenti coniugati,
nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con
figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli
agli studi fino al 25° anno di età.
L'art.
36bis LT, invece, stabilisce le aliquote per tutte le altre
categorie di contribuenti.
Perché
uno dei contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT possa beneficiare
dell'aliquota A, determinante è innanzitutto l'elemento della convivenza con
figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli
studi fino al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore rimasto
in vigore fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto 1986
in re E.M.; e inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.;
CDT n. 493 del 12 dicembre 1986 in re F.F.).
A
questa condizione, espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiunge,
secondo l'Autorità fiscale, una seconda, di segno negativo, segnatamente che il
contribuente non conviva more uxorio con altra persona. Altrimenti detto,
secondo la Divisione delle contribuzioni, la scala A delle aliquote sarebbe
appannaggio soltanto delle famiglie monoparentali, cioè delle famiglie composte
da un solo genitore e dai figli che non vivono in concubinato.
4.3.
Questa
Camera ha già avuto modo di negare che, riservando la scala A delle aliquote solo
ai coniugati ed alle famiglie monoparentali, si crei una disparità di
trattamento tra coniugi e concubini (cfr. sent. CDT n. 19 dell'11
febbraio 1993 in re M.W., pubbl. in RDAT II-1993 p. 415).
Anche
queste affermazioni devono tuttavia essere riviste, alla luce della nuova
giurisprudenza del Tribunale federale.
Infatti,
con una sentenza emessa lo stesso giorno di quella citata in precedenza (18 novembre
1994), la stessa II Corte di diritto pubblico della massima istanza giudiziaria
della Confederazione si è confrontata con la questione della legittimità di una
istruzione dell'autorità fiscale del Canton Zurigo, che negava ai concubini
l'applicazione dell'aliquota più favorevole e la concessione della deduzione
per celibi, vedovi e divorziati che convivono con figli. L'Alta Corte ha osservato
che in Svizzera le coppie di concubini non rappresentano una categoria di
contribuenti, ma che i partner di una simile coppia vengono imposti
separatamente come persone sole, sicché ognuno deve pagare solo per il proprio
reddito e la propria sostanza, senza che si giustifichi una compensazione di
perdite, debiti o deduzione. Ne consegue che i concubini sono maggiormente
avvantaggiati – quando raggiungono un determinato reddito complessivo – se
entrambi i partner guadagnano lo stesso importo, mentre sono svantaggiati con
il crescere della differenza fra i loro redditi. Se poi i concubini hanno
figli, il partner che ha la potestà parentale o che provvede al mantenimento
del figlio viene imposto secondo le regole vigenti per le famiglie monoparentali,
se previste dalla legge cantonale (DTF 120 Ia 346, consid. 2b,
con riferimento a DTF 118 Ia 3-4). Tale esigenza discende
direttamente dalla legge: nel caso esaminato dal Tribunale federale, si tratta
della legge tributaria del Canton Zurigo, la quale riconosce alle famiglie monoparentali
la tariffa A più favorevole ed una deduzione personale più elevata di quella
spettante alle persone sole. Il fatto stesso che la legge cantonale, così come,
d'altronde, il decreto concernente l'imposta federale diretta e la legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), non prevedano una tassazione
apposita per i concubini, impone di imporre ciascuno di essi conformemente al
loro status di celibi, separati, divorziati o vedovi. Ed è sempre la legge ad
esigere che il partner che, vivendo in concubinato, provvede al mantenimento
del figlio nella comune economia domestica, benefici della deduzione personale
accresciuta e dell'aliquota più favorevole (DTF 120 Ia 347-348, consid,
2e).
Viola
pertanto il principio costituzionale della legalità dell'imposta un'istruzione
amministrativa, come quella diffusa dall'amministrazione fiscale del Canton
Zurigo, secondo cui l'accresciuta deduzione personale e la più favorevole
aliquota d'imposta vengono concesse a quel genitore che provvede al
mantenimento del figlio nella propria economia domestica, solo se non vive in
concubinato con un'altra persona. La preoccupazione dell'autorità fiscale di
non imporre i coniugi con figli in modo più gravoso di una coppia di concubini
con figli non giustifica, secondo il Tribunale federale, di imporre i concubini
in un modo non previsto dalla legge (DTF 120 Ia 348, consid. 2f).
- Ancora
una volta, il ricorrente offre a questa Camera l'occasione di modificare la
propria giurisprudenza sullo spinoso tema dell'imposizione dei coniugi e dei
concubini.
5.1.
La
recente decisione della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale,
appena citata (DTF 120 Ia 345), trae infatti, in modo chiaro, le
logiche conseguenze del principio per cui i concubini non sono considerati,
nelle legislazioni fiscali svizzere, una categoria di contribuenti a sé stante.
È evidente, infatti, che la prassi dell'autorità fiscale ticinese di riconoscere
l'aliquota A solo alle famiglie composte di un solo genitore che non vive in
concubinato, avallata da questa Camera con la sentenza dell'11 novembre 1993 (RDAT
II-1993 p. 415 ss.), presuppone, per poter essere applicata, che il
contribuente celibe, vedovo o divorziato che, pur vivendo «in economia
domestica comune con uno o più figli minorenni, di cui egli assicura tutto o
una parte del sostentamento», vive però in concubinato, sia fatto rientrare in
una categoria diversa da quella in cui rientra il contribuente celibe, vedovo o
divorziato che invece, ceteris paribus, non vive in concubinato. Ma, come
detto, il Tribunale federale sottolinea, nelle sue nuove decisioni, che la
coppia formata da due concubini non è altro che una coppia costituita da due
persone celibi, separate, divorziate o vedove.
5.2.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso con cui il contribuente chiede di poter
beneficiare dell'aliquota A («per i contribuenti coniugati, nonché per i
vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con figli senza
attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino
al 25.mo anno di età», cfr. art. 36 cpv. 1 LT), é accolto. È indubbio infatti
che, quale unico apportatore di reddito della coppia costituita da lui e dalla
sua compagna, è il ricorrente che provvede al mantenimento della figlia comune.
Per il ricorrente, si ritorna, in tal modo alla soluzione adottata con la
decisione n. __________ del 28 agosto 1986 di questa stessa Camera.
5.3.
Non
ha bisogno di essere dimostrato che la soluzione cui si perviene, mentre si
presenta equa in un caso, come quello in esame, in cui vi è un solo concubino
che consegue un reddito da attività lucrativa, dà sicuramente luogo ad un
trattamento privilegiato rispetto a quello dei coniugi, nel caso di due
concubini che guadagnano entrambi (cfr. RDAT II-1993 p. 419, consid.
6.1.). Non a caso, il Tribunale federale ha adottato nello stesso giorno, e con
riferimento alla stessa legislazione fiscale del Canton Zurigo, la decisione
con cui afferma l'illegittimità della prassi consistente nel negare al
concubino il trattamento di favore riservato alle famiglie monoparentali e la
decisione con cui ha rimesso in discussione l'ormai decennale giurisprudenza
sulla parità di trattamento fra coniugi e concubini.
Affermando,
da un lato, che per calcolare l'onere fiscale di una coppia coniugata con
figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo con l'onere
fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì con quello di altri gruppi
di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli, e,
dall'altro, che non si possono tracciare limiti precisi all'interno dei quali
l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter
essere ancora giudicato costituzionale, l'Alta Corte ha chiaramente voluto
prevenire ogni censura di disparità di trattamento, nel momento in cui
giustificava, richiamandosi al principio di legalità, un'imposizione
vantaggiosa per i concubini con figli.
Se,
pertanto, la legislazione ticinese sia costituzionalmente legittima, alla luce
dei requisiti posti dal Tribunale federale nella sua più recente
giurisprudenza, è una questione che, nella fattispecie, può essere lasciata
aperta, ma che potrebbe essere certamente proposta da un futuro ricorso
interposto da una coppia di coniugi. La modifica che l'Alta Corte ha però
voluto apportare alla propria giurisprudenza degli ultimi dieci anni induce a
ritenere che una incostituzionalità della legge ticinese sia difficilmente
dimostrabile.
- Nel presente caso la
soluzione non può che essere quella del precedente giudizio CDT
n. ..__________ in re E.M del 13 febbraio 1996. Certo, a
differenza di quel caso, anche la convivente è apportatrice di reddito, per
cui, come rilevato al consid. 5.3 del citato giudizio, l'applicazione
dell'aliquota A dà luogo a un trattamento privilegiato rispetto a quello
riservato ai coniugi. Ciò è insito nella giurisprudenza del Tribunale federale,
dalla quale questa Camera è derivato il giudizio nel caso E.M..
Non si può quindi che
ribadire, che "affermando, da un lato, che per calcolare l'onere
fiscale di una coppia coniugata con figli, la comparazione non deve essere effettuata
in primo luogo con l'onere fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì
con quello di altri gruppi di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini
senza figli, e, dall'altro, che non si possono tracciare limiti precisi
all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe
situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale, l'Alta Corte ha
chiaramente voluto prevenire ogni censura di disparità di trattamento, nel
momento in cui giustificava, richiamandosi al principio di legalità,
un'imposizione vantaggiosa per i concubini con figli."
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso
che al contribuente è concessa l'applicazione dell'aliquota A.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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