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Numero d'incarto:
80.1996.138
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00138
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 92 int.
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è stato alle dipendenze della __________ __________ in qualità di
direttore commerciale delle fabbriche di __________ e __________ fino alla fine
di agosto del 1992. Dal 1° settembre successivo lavora alle dipendenze del
__________ __________ __________ di __________, del quale è pure azionista
nella misura del 25%. Il salario lordo di fr. 195'000.-- percepito nel 1991
dalla __________ __________ è sceso a fr. 84'000.-- presso il __________
__________ __________.
Presentando la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 in data 1° luglio 1994 il contribuente
ha chiesto nel contempo l'emanazione di una tassazione intermedia in virtù del
passaggio da direttore della __________ __________ a capo del personale del
__________ __________ __________. La stessa veniva respinta dall' Ufficio di
tassazione con decisione del 17 aprile 1996, in cui si rilevava che non erano
dati i presupposti dell'applicazione dell' art. 99 lett. e LT 1976.
La decisione veniva poi
confermata in sede di reclamo con pronuncia del 17 giugno 1996, in cui non solo
si ribadiva l'inapplicabilità alla fattispecie dell' art. 99 lett. e LT 1976,
ma anche l'inapplicabilità dell' art. 99 lett. b LT 1976 e dell' art. 96 DIFD.
In effetti, secondo l' Ufficio di tassazione, non sarebbero dati in concreto
nemmeno i presupposti del mutamento di professione, così come sono stati
tracciati dalla giurisprudenza.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di tassazione
intermedia. Considera assolte le condizioni poste dalla giurisprudenza per il
mutamento di professione (art. 99 lett. b LT 1976 e art. 96 DIFD),
sostenendo che comunque è data la diminuzione del reddito del lavoro nella
misura del 50%, così come richiesto per l'IC dall' art. 99 lett. e LT
All'udienza del 24
settembre 1996 il ricorrente ha illustrato ulteriormente le ragioni del
cambiamento professionale.
- 3.1.
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Se nel corso di un periodo
di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT).
Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il
mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF
II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti
dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella
di diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale
era in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.):
con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore
ticinese si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio
__________ FI del 26.8.86 p. 7).
L'intermedia è stata
introdotta ad evitare che un adeguamento delle modifiche permanenti delle basi
della tassazione che fosse preso in considerazione soltanto nel successivo
periodo di tassazione avesse per il contribuente conseguenze eccessivamente rigorose
(cfr. STF 10 settembre 1985 in re M.N.).
3.2.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di
professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività
dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo,
o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti
e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra
i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione
quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte
DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B.,
cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF
1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia
durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i
casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung,
tesi, Zurigo 1979, p. 89).
3.3
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale per metodo e
maniera di lavorare (cfr. DTF 109 Ib 12 consid. 2; 101 Ib 402
consid. 2b; CDT 22 ottobre 1979 in re Z. in RTT
1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione in campo
commerciale viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una
formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione
(cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B.; Känzig, op.
cit., p. 791 ss.; anche StE 1996 B 63.13 n. 50). Il mutamento del
campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non
costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt,
Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre
1984 in re G. T.).
3.4.
Il Tribunale federale ha,
ad esempio, negato che vi sia mutamento di professione quando, restando il
contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova
occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e
fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983
in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa
dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia
(cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981
in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re T.; STF
25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1983, p. 126).
Per costante
giurisprudenza un mutamento di posto nello stesso ambito professionale,
connesso con una diminuzione di salario (peggioramento della situazione professionale),
non dà luogo, in generale, ad una tassazione intermedia (DTF 115
Ib 8, consid. 3 e 4).
Il mutamento di
professione è così stato negato, ad esempio, in caso di passaggio da
amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale
di una SA a direttore di una società finanziaria. Il Tribunale federale ha
altresì precisato che non v'è mutamento di professione quando, mantenendo il contribuente
la stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi
sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali, di cui si
avvaleva in precedenza (STF 6 marzo 1986 in re B.)
In tempi recenti questa
Camera ha avuto modo di stabilire che non vi è mutamento di professione e non
vi è quindi motivo di intermedia, quando un architetto titolare di una ditta individuale,
per ragioni di età, costituisce una società in nome collettivo che esercita con
tre ex collaboratori, subendo in virtù di questo cambiamento un’elevatissima
contrazione del reddito aziendale (CDT n.118-119 del 23 giugno
1994 in re A.)
Infine, il fatto di
passare dalla posizione di capo di una divisione giuridica e del personale a
quella di consulente di tale divisione, non rappresenta un mutamento di professione
poiché , benché la sua posizione gerarchica sia cambiata, il contribuente
continua a lavorare nello stesso campo (STF del 16 marzo 1984 in
re M).
- 4.1.
Se posta a confronto con
la giurisprudenza sopra citata la situazione del ricorrente non appare
assolutamente tale da giustificare un motivo di intermedia, pur comprendendo i
motivi del tutto rispettabili, che lo hanno indotto al cambiamento.
In effetti il ricorrente è
rimasto attivo nel medesimo ambito professionale, facendo tesoro della
formazione e dell’esperienza acquisita durante molti anni di lavoro nel
settore. Se prima svolgeva attività dirigenziale per la __________, da ultimo
quale direttore del calzaturificio di __________, ora, dopo la costituzione del
__________ __________ __________, la cui direzione amministrativa è stata
affidata al figlio del ricorrente, egli si occupa pur sempre della direzione
del personale e del settore delle vendite, ricoprendo la funzione più elevata
in seno al consiglio d’amministrazione del neocostituito calzaturificio.
La fattispecie non appare
quindi sostanzialmente dissimile da altre sopra citate, per le quali non è
stato ammesso il cambiamento della professione e quindi il motivo fondante la
tassazione intermedia.
4.2.
Nemmeno il precedente
invocato dal ricorrente (CDT n. 104 del 20 febbraio 1984)
consente di pervenire a una diversa soluzione. Non tanto perché esso deve
essere considerato un caso limite, quanto piuttosto per le differenze
sostanziali che intercorrono tra le due fattispecie, prima fra tutte l’essere
rimasto, nel caso del qui ricorrente, nel medesimo ambito professionale, quello
della fabbricazione di calzature.
Irrilevante, in questo
contesto, il fatto che il calzaturificio __________ __________ non fabbrichi
prodotti finiti, ma soltanto componenti (suola e interno).
Il caso in esame non
appare per contro diverso da un altro caso, evocato nel giudizio di cui si
prevale il ricorrente, per il quale questa Camera ha negato la tassazione
intermedia, cioè quello del dipendente di banca attivo come procuratore nel
settore dei cambi il quale assume mansioni di impiegato nel settore della
corrispondenza di un’altra banca (CDT n. 103 del 20 febbraio
1984).
- 5.1.
L'art. 99 lett. e
LT prevede che il reddito e la sostanza facciano oggetto d'intermedia in caso
di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata
a titolo principale nella misura di almeno il 50% .
La lettera e
dell'art. 99 LT è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in
vigore dal 1° gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la
legislazione tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali
(cfr. Messaggio finanze N. __________ del 26 agosto 1986), poiché
era sempre più frequente che una persona - a causa di svariati motivi,
personali, congiunturali, od altri - in luogo di cessare definitivamente la sua
attività lucrativa, scegliesse o fosse costretta a svolgere una professione a
tempo parziale. Al Legislatore è quindi parso opportuno concedere la tassazione
intermedia ogni qualvolta si realizzi una durevole modificazione del reddito in
ragione di almeno il 50%, a prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi
quali l'età, la malattia, l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché,
simili condizioni, non facilmente definibili, avrebbero dato adito a seri
problemi interpretativi, con conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio
finanze N. __________, cit., p. 3).
Dal citato Messaggio e dal
relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran
Consiglio, N. 3077R, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha
richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:
-
la
prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività
lucrativa dipendente;
-
la
seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;
-
la
terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita
dalla lettera della norma nel 50%.
Attorno a quest'ultima
condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di
precisare diversi aspetti. In particolare occorre riferire la variazione ad uno
stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene
ridotta o aumentata. Il reddito modificato va confrontato con quello che sarebbe
stato conseguito senza l'aumento o la riduzione dell'attività (RTT
1989 p. 225).
È inoltre stato stabilito
che la modifica del reddito deve essere la conseguenza di un evento generatore,
vale a dire di un aumento o di una riduzione dell'orario lavorativo e non una
semplice oscillazione di reddito (RDAT I-1992 p. 217; inoltre, su
tutti questi aspetti, Soldini, La tassazione intermedia per
modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep.
1991 215 ss.; CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re P.S.).
5.2.
Orbene, nel presente caso
è pacifico che manca manifestamente l’evento generatore della modifica
dell’orario di lavoro. Dopo la costituzione del __________ __________
__________ il ricorrente ha infatti continuato a lavorare a tempo pieno.
Anche da questa
particolare angolazione del diritto cantonale, il ricorso deve quindi essere
respinto.
- Dell’esito del
ricorso e della particolarità del caso si terrà conto nella commisurazione
della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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