AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.142
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00142
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 17 luglio 1996
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
a __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 4 giugno 1996 l’ Ufficio tassazione delle persone giuridiche infliggeva alla __________ __________, in applicazione degli articoli 257 LT e 174 LIFD, una multa disciplinare di fr. 1’500.-- perché non aveva presentato, nonostante un richiamo e una diffida, quest’ultima per lettera raccomandata, la dichiarazione d’imposta IC 1994 e IFD 1995-96.
La __________ __________ reclamava con scritto del 17 giugno 1996 all’ UTPG, chiedendo l’annullamento della multa disciplinare. Asseriva d’aver provveduto in quei giorni a ultimare la dichiarazione d’imposta.
Con decisione del 21 giugno 1996 l’UTPG respingeva il reclamo, rilevando che, se la contribuente non era in grado di presentare la dichiarazione entro il termine prorogato del 30 aprile 1996, ne doveva dare tempestiva informazione all’autorità fiscale, non potendo ignorare che la proroga era stata concessa dopo la diffida per lettera raccomandata del 14 marzo 1996.
Con osservazioni del 29 luglio 1996 l’UTPG chiede la reiezione del ricorso. Fa presente, da un lato, la recidiva della contribuente, che anche nei precedenti periodi 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 la presentazione della dichiarazione d’imposta era sempre stata preceduta da una multa e, dall’altro, che dall’incarto non è rilevabile alcun appunto che stia a indicare una ulteriore richiesta di proroga telefonica. Se del caso, toccava al contribuente reagire e chiedere conferma scritta della nuova proroga.
Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
4.2
Secondo il diritto previgente, per la violazione di norme d'ordine il contribuente era punito dal diritto federale con una multa da 5 a 10'000 franchi (cfr. art. 131 cpv. 1 DIFD) e dal diritto cantonale con una multa fino a 5'000 franchi, che in caso di recidiva poteva andare fino a 10'000 franchi (cfr. art. 202 cpv. 2 LT).
4.3
Nella determinazione della multa disciplinare le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. / del 18 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in particolare tariffario, cifra 5.4; inoltre Circolare n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva. Per questo fa stato, per i contribuenti illimitatamente imponibili nel nostro Cantone, l'imposta dovuta nel precedente periodo fiscale.
In caso di recidiva la multa base viene raddoppiata la prima volta, triplicata la seconda, quadruplicata la terza e così di seguito, fino ad un massimo di fr. 20'000.-- (Circolare n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni, cifra 5.2.3; inoltre Circolare n. / del 18 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in particolare tariffario, cifra 5.3).
Nel caso in esame non v’è dubbio che, per ammissione stessa della ricorrente, la dichiarazione d’imposta non è stata presentata entro il termine del 30 aprile 1996, prorogato dopo la diffida raccomandata del 14 marzo 1996.
A propria discolpa la ricorrente sostiene d’aver chiesto telefonicamente una ulteriore proroga verso la metà di maggio.
Orbene, anche facendo astrazione dal fatto che l’asserita richiesta telefonica di proroga è avvenuta, secondo quanto affermato dalla ricorrente medesima, quando il termine prorogato era già abbondantemente scaduto, agli atti non v’è prova di un’ulteriore richiesta di proroga. Nessuna annotazione in tal senso emerge dall’incarto.
5.2
È comunque pacifico che, in simili casi, l’onere della prova di fatti che diminuiscono o attenuano l'imposizione fiscale, come pure di un motivo di discolpa incombe al soggetto fiscale che se ne prevale.(cfr. Pelka, Steuerhandbuch 1988, cifra J 137, p. 1020; CDT n. 72 del 22 aprile 1992 in re S.P.; CDT n. 302 del 15 ottobre 1990 in re R. SA; inoltre Catenazzi, Le insidie dell' invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, pag. 65 e ss.).
5.3
Un minimo di prudenza avrebbe quindi quanto meno suggerito alla ricorrente di chiedere conferma scritta della proroga che le sarebbe stata concessa telefonicamente.
È comunque appena il caso di rilevare che la ripetuta recidiva della contribuente nel non presentare la dichiarazione d’imposta non è elemento che depone a suo favore, ma che testimonia piuttosto di una reiterata negligenza nell'adempimento degli obblighi procedurali in materia tributaria.
Da quanto precede risulta pacifico che anche per il periodo fiscale IC 1994 e IFD 1995-96 la ricorrente ha commesso una violazione d'ordine. Nella commisurazione della multa occorrerà tener conto sia della capacità contributiva della ricorrente sia della sua colpa, che risulta indiscutibilmente aggravata da una recidiva che dura da almeno sei anni e di cui fanno stato le diverse multe disciplinari che le sono state inflitte in passato.
6.2
La multa inflitta dall' Ufficio tassazione delle persone giuridiche alla ricorrente sfugge, quanto alla sua commisurazione, a critiche fondate. Essa supera appena di poco il doppio della multa base prevista per una capacità contributiva pari a quella della ricorrente nel precedente periodo fiscale IC 1993 ed il triplo della multa base basata sulla capacità contributivo del penultimo periodo (IC 1993), malgrado una plurirecidiva perdurante da anni.
In simili condizioni il ricorso deve inevitabilmente essere respinto, con il carico alla ricorrente delle spese e della tassa di giustizia occasionate dalla presente procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994, come pure gli art. 111 DIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994 e art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD e 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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