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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.142
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00142
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 17 luglio 1996
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
a __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 4 giugno 1996 l’
Ufficio tassazione delle persone giuridiche infliggeva alla __________
__________, in applicazione degli articoli 257 LT e 174 LIFD, una multa
disciplinare di fr. 1’500.-- perché non aveva presentato, nonostante un richiamo
e una diffida, quest’ultima per lettera raccomandata, la dichiarazione
d’imposta IC 1994 e IFD 1995-96.
-
La __________
__________ reclamava con scritto del 17 giugno 1996 all’ UTPG, chiedendo
l’annullamento della multa disciplinare. Asseriva d’aver provveduto in quei
giorni a ultimare la dichiarazione d’imposta.
Con decisione del 21
giugno 1996 l’UTPG respingeva il reclamo, rilevando che, se la contribuente non
era in grado di presentare la dichiarazione entro il termine prorogato del 30
aprile 1996, ne doveva dare tempestiva informazione all’autorità fiscale, non
potendo ignorare che la proroga era stata concessa dopo la diffida per lettera
raccomandata del 14 marzo 1996.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ chiede l’annullamento della multa
disciplinare. Spiega di aver chiesto alla metà di febbraio (recte: il 22 marzo
- una proroga di trenta giorni del termine per presentare la dichiarazione
fiscale e di aver in seguito telefonato all’UTPG alla metà di maggio, spiegando
che a causa di un difetto nel programma elettronico di contabilità la dichiarazione
sarebbe stata presentata entro la fine di giugno.
Con osservazioni del 29
luglio 1996 l’UTPG chiede la reiezione del ricorso. Fa presente, da un lato, la
recidiva della contribuente, che anche nei precedenti periodi 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993 e 1994 la presentazione della dichiarazione d’imposta era sempre
stata preceduta da una multa e, dall’altro, che dall’incarto non è rilevabile
alcun appunto che stia a indicare una ulteriore richiesta di proroga telefonica.
Se del caso, toccava al contribuente reagire e chiedere conferma scritta della
nuova proroga.
- 4.1
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine. Chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la
LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in
particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie
all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è
punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
4.2
Secondo il diritto previgente,
per la violazione di norme d'ordine il contribuente era punito dal diritto
federale con una multa da 5 a 10'000 franchi (cfr. art. 131 cpv. 1 DIFD) e dal
diritto cantonale con una multa fino a 5'000 franchi, che in caso di recidiva
poteva andare fino a 10'000 franchi (cfr. art. 202 cpv. 2 LT).
4.3
Nella determinazione della
multa disciplinare le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico
comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare
n. / del 18 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale
delle contribuzioni, in particolare tariffario, cifra 5.4; inoltre Circolare
n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle
contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità
contributiva. Per questo fa stato, per i contribuenti illimitatamente imponibili
nel nostro Cantone, l'imposta dovuta nel precedente periodo fiscale.
In caso di recidiva la
multa base viene raddoppiata la prima volta, triplicata la seconda,
quadruplicata la terza e così di seguito, fino ad un massimo di fr. 20'000.-- (Circolare
n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle
contribuzioni, cifra 5.2.3; inoltre Circolare n.
/ del 18 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle
contribuzioni, in particolare tariffario, cifra 5.3).
- 5.1
Nel caso in esame non v’è
dubbio che, per ammissione stessa della ricorrente, la dichiarazione d’imposta
non è stata presentata entro il termine del 30 aprile 1996, prorogato dopo la
diffida raccomandata del 14 marzo 1996.
A propria discolpa la
ricorrente sostiene d’aver chiesto telefonicamente una ulteriore proroga verso
la metà di maggio.
Orbene, anche facendo
astrazione dal fatto che l’asserita richiesta telefonica di proroga è avvenuta,
secondo quanto affermato dalla ricorrente medesima, quando il termine prorogato
era già abbondantemente scaduto, agli atti non v’è prova di un’ulteriore
richiesta di proroga. Nessuna annotazione in tal senso emerge dall’incarto.
5.2
È comunque pacifico che,
in simili casi, l’onere della prova di fatti che diminuiscono o attenuano
l'imposizione fiscale, come pure di un motivo di discolpa incombe al soggetto
fiscale che se ne prevale.(cfr. Pelka, Steuerhandbuch 1988, cifra
J 137, p. 1020; CDT n. 72 del 22 aprile 1992 in re S.P.; CDT
n. 302 del 15 ottobre 1990 in re R. SA; inoltre Catenazzi, Le
insidie dell' invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT
1974, pag. 65 e ss.).
5.3
Un minimo di prudenza
avrebbe quindi quanto meno suggerito alla ricorrente di chiedere conferma
scritta della proroga che le sarebbe stata concessa telefonicamente.
È comunque appena il caso
di rilevare che la ripetuta recidiva della contribuente nel non presentare la
dichiarazione d’imposta non è elemento che depone a suo favore, ma che
testimonia piuttosto di una reiterata negligenza nell'adempimento degli obblighi
procedurali in materia tributaria.
- 6.1
Da quanto precede risulta
pacifico che anche per il periodo fiscale IC 1994 e IFD 1995-96 la ricorrente
ha commesso una violazione d'ordine. Nella commisurazione della multa occorrerà
tener conto sia della capacità contributiva della ricorrente sia della sua
colpa, che risulta indiscutibilmente aggravata da una recidiva che dura da
almeno sei anni e di cui fanno stato le diverse multe disciplinari che le sono
state inflitte in passato.
6.2
La multa inflitta dall'
Ufficio tassazione delle persone giuridiche alla ricorrente sfugge, quanto alla
sua commisurazione, a critiche fondate. Essa supera appena di poco il doppio
della multa base prevista per una capacità contributiva pari a quella della
ricorrente nel precedente periodo fiscale IC 1993 ed il triplo della multa base
basata sulla capacità contributivo del penultimo periodo (IC 1993), malgrado
una plurirecidiva perdurante da anni.
In simili condizioni il
ricorso deve inevitabilmente essere respinto, con il carico alla ricorrente
delle spese e della tassa di giustizia occasionate dalla presente procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
144 LIFD e 231 LT 1994, come pure gli art. 111 DIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994 e art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD e 112
DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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