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Numero d'incarto:
80.1996.144
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00144
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 luglio 1996
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 13 maggio 1996 l'
Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la
tassazione intermedia IC 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per modifica
dei rapporti intercantonali. La sostanza lorda (immobili nel comune) veniva
stabilita in fr. 402'975.--; il relativo reddito il fr. 15'000.-- di media
annua.
Gli elementi di reddito e
sostanza venivano poi confermati con decisione su reclamo del 15 luglio 1996.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del
15 luglio 1996, ritenendo troppo alti, rispetto ai prezzi oggi conseguibili, i
valori di stima dei terreni e del bosco.
-
3.1.
La sostanza imponibile
comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art.
50 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art.
52 e ss. della LT (cfr. art. 51 LT).
L'art. 52 LT stabilisce
che gli immobili, la cui nozione è quella dell'art. 655 CC (cpv. 2), e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1),
ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, la cui imposizione è regolata dall'art.
53 LT.
3.2.
Risulta, da quanto
precede, che, nel Canton Ticino, come d'altronde in molti altri Cantoni, la
stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori
(art. 52 LT; art. 1 Lst). L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale
di stima (art. 7 ss. Lst). Dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art.
146 seg. LT e art. 7 ss. Lst) si deve necessariamente dedurre che la procedura
di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di
tassazione (cfr. RDAT 1990 p. 169; CDT n. 224 del 4
novembre 1994 in re K.S.).
- Ciò basta ad
escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso
contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate
contro le decisioni delle autorità competenti in materia di stime. In virtù
della indipendenza della procedura di stima da quella di tassazione, le
contestazioni accennate nel ricorso avrebbero semmai dovuto essere sottoposte
all’autorità competente in materia di stima.
In questa sede si può solo
rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile,
essendosi limitata ad applicare valori di stima ufficiali cresciuti in giudicato
(CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali, per
complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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