AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.148
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00148
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’ Ufficio di tassazione, dopo aver esaminato la documentazione contabile prodotta alla luce del dispendio della famiglia nel biennio di computo 1993-94, rivalutava il reddito aziendale a fr. 48’000.-- di media annua, cui aggiungeva un reddito d’altra fonte di fr 10’000.-- in media (cfr. notifica della tassazione del 30 ottobre 1995). A seguito del reclamo presentato dai coniugi __________, l’ Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 40’000.-- di media annua e stralciava il reddito d’altra fonte. L’UT poteva infatti accertare una maggiore disponibilità nel biennio di computo, poiché l’importo complessivo delle prestazioni sociali ricevute dal marito ammontava in realtà a fr. 26’316.-- di media annua invece che a soli fr. 16’200.-- (cfr. decisione su reclamo del 15 luglio 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente la rivalutazione del reddito aziendale effettuata dall’ Ufficio di tassazione, facendo rilevare la particolarità dell’esercizio pubblico gestito dalla moglie e la forte contrazione del lavoro, nel corso del 1995, dovuta al cambiamento di destinazione (Centro universitario), che il Municipio di Lugano ha inteso conferire al Centro __________. Protestano inoltre per l’imposizione della rendita Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, già imposta in Italia.
Reddito aziendale - dispendio
3.1.
Sia secondo l'art. 130 cpv. 2 LIFD sia secondo l'art. 204 cpv. 2 LT 1994 l' autorità di tassazione segue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Le citate norme riprendono in sostanza la normativa dell' 33 LT 1976, per il quale il reddito di un contribuente doveva corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvedeva. Toccava quindi al contribuente provare come egli avesse sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976).
Nel contesto dell'applicazione della suddetta normativa, questa Camera aveva sempre considerato legittimo, per costante giurisprudenza, integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrispondesse al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati fossero apparsi manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Tale giurisprudenza deve continuare a essere applicata, data la continuità normativa, anche sotto l'imperio della LIFD e della nuova LT (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 416; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berna 1994, p. 398 s.).
3.2.
La documentazione contabile fornita dal ricorrente non consente di trarre conclusioni precise sul reddito aziendale. Basti pensare, come rilevato dall’ Ufficio di tassazione, che per il 1993 manca il dettaglio degli acquisti e che nel conto dell’esercizio 1994 figurano oltre a spese per il personale per fr. 37’430.-- non meglio precisate spese giornaliere per ben fr. 51’310.--.
Non mette comunque conto approfondire ulteriormente tali elementi, poiché, indipendentemente da queste considerazioni, il raffronto delle entrate a disposizione dei contribuenti nel biennio di computo con le uscite di quel periodo mette in evidenza una non trascurabile mancanza di disponibilità finanziarie, che giustificano una rivalutazione del reddito aziendale.
A fronte di entrate nel biennio di complessivi fr. 95’785.-- (fr. 38’244.-- di rendite AVS; fr. 14’387.-- di prestazioni dell’INPS e fr. 43’154.-- di reddito aziendale) stanno uscite per fr. 61’958.-- (fr. 2’864.-- di affitto; fr. 8’372.-- di interessi passivi; fr. 14’400.-- per premi all’assicurazione contro le malattie; fr. 1’209.-- di imposte effettivamente solute; fr. 11’113.-- di ammortamento debiti), senza considerare il necessario per vivere di una famiglia di quattro persone. Soltanto aggiungendo il minimo vitale per una famiglia di quattro persone, pari a fr. 52’080.-- per due anni, si hanno spese per fr. 114’038.--, superiori dunque alla disponibilità finanziaria del biennio.
Se poi si tiene conto delle spese accessorie alla locazione e con estrema moderazione di altre spese per tempo libero, ben si può concludere, usando estrema prudenza, che la mancanza di disponibilità sia superiore in due anni a fr. 18’253.--, vale a dire alla disponibilità minima accertata secondo i criteri validi in materia di esecuzione e fallimenti.
In linea di principio, la decisione dell’ Ufficio di tassazione appare senz’altro giustificata. Dando prova di estrema prudenza si giustifica una ripresa sul reddito aziendale dichiarato di fr. 21’577.-- di media annua, in modo tale da di fissarlo in fr. 36’000.-- di media annua.
A torto il ricorrente lamenta che la pensione erogata dall' INPS gli sia imposta in Svizzera. Le pensioni dell' INPS rientrano infatti tra i cosiddetti "altri redditi", la cui imposizione è disciplinata dalla Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, segnatamente dall' art. 21. Questa norma prevede che detti elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, sono imponibili soltanto in questo Stato, ossia nello Stato di residenza (cfr. Ménétrey, Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Lugano 1985, p. 612).
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere disatteso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 15 luglio 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr. 36’000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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