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Numero d'incarto:
80.1996.149
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00149
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e __________
__________ svolgono attività di portineria in diversi stabili del __________.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995/96 hanno quindi chiesto la deduzione
delle spese di trasferta per recarsi sui diversi luoghi di lavoro,
quantificandole in fr. 4'000.-- di media annua, come pure la deduzione per
doppia economia domestica limitata a due giorni settimanali.
L' Ufficio di tassazione
nella notifica di tassazione del 12 giugno 1995 ha per contro concesso
unicamente una deduzione per spese di trasferta di fr. 2'000.--, aumentandola
poi in sede di reclamo a fr. 3'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno
1996).
-
Con il presente tempestivo
ricorso i coniugi __________ chiedono l'aumento della deduzione per spese di
trasferta a fr. 4'000.--, come pure la concessione della deduzione per doppia
economia domestica per due giorni alla settimana, quantificandola in fr. 450.--
di media annua.
-
All' udienza del 17
settembre 1996, dopo aver chiesto ai ricorrenti ulteriori precisazioni sui
lavori di portineria svolti, sulla loro intensità e sull'entità delle
trasferte, si è convenuto su proposta del giudice di aumentare le spese di
trasferte a fr. 4'000.-- di media annua, confermando per il resto la decisione
su reclamo.
Le spese di doppia
economia domestica sono infatti insorte soltanto verso la fine del 1994 con
l'assunzione della portineria di uno stabile a __________ e sono quindi
praticamente irrilevanti per la tassazione 1995-96, basata sugli anni di
computo 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del28 giugno 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 4'000.-- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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