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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.150
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00150
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, domiciliato a __________, ha frequentato nel corso del 1993 la scuola di aspiranti gendarmi a __________, intercalandola con periodi lavorativi in luoghi diversi (__________di ____________________ stradale di __________ __________ e __________ di __________). Dal 1° gennaio 1994 svolge la sua attività a __________ __________ presso la __________ __________.
Sempre nel corso degli anni 1993-94 sua moglie __________ ha lavorato presso la __________ __________ di __________.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 i contribuenti hanno chiesto di poter dedurre a titolo di spese di trasferta un importo complessivo di fr. 9'000.--, che l' Ufficio di tassazione ha invece ammesso nella limitata misura di fr. 3'600.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
L' Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone di applicare la tariffa graduale prevista dall'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali IFD.
Alla luce di quanto esposto nel ricorso e precisato all’udienza, l’ Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, stabilendo la deduzione per spese di trasferta di entrambi i coniugi in fr. 6’660.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 6’660.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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