AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.151
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00151
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ svolge attività di rappresentante alle dipendenze della __________
__________ di __________ __________, per la quale viene remunerato a
provvigione. Lo svolgimento di tale attività implica, da un lato, ripetute
visite alla clientela e, dall'altro, la presenza alle riunioni settimanali che
si tengono a __________, come pure ai corsi periodici di formazione per manager
che si tengono in diverse parti della Svizzera e all'estero. Tutte queste spese
sono a carico del contribuente, che non riceve dalla datrice di lavoro alcuna
indennità di trasferta.
Nella
tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione per
spese di trasferta pari al 10% dell'importo delle provvigioni, vale a dire una
deduzione di fr. 8'900.-- di media annua, a fronte di una deduzione di fr.
30'000.-- richiesta dal contribuente (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno
1996).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla
__________ __________, chiede che dalle provvigioni incassate vengano dedotte
spese di trasferta in ragione di fr. 30'000.-- all'anno, come richiesto nella
dichiarazione d'imposta, spiegandone le ragioni.
In occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il rappresentante del ricorrente
ha ulteriormente illustrato il tipo di attività svolta dal suo patrocinato,
precisando altresì che per questa ragione l’AVS assoggetta ai contributi
soltanto il 70% della retribuzione.
Alla
luce di queste nuove precisazioni, tenuto conto da un lato delle indicazioni
del ricorrente circa i chilometri percorsi per le trasferte di lavoro e
dall’altro dell’assenza di prove documentali relative agli anni di computo
1993-94, il giudice ha proposto, trovando l’accordo delle parti, di elevare la
deduzione al 20% delle provvigioni e di fissare così il reddito del lavoro in
fr. 71’300.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza,
la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito
del lavoro del marito è ridotto da fr. 80’212.-- a fr. 71’300.-- di media annua.
Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster