AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.156
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00156
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ Tra il 22 e il 29 maggio 1995 l' Ufficio di tassazione notificava pertanto alla contribuente nuove tassazioni per i periodi fiscali 1990, 1991/92, 1993/94. Non impugnate, le stesse crescevano in giudicato.
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22 maggio 1996, chiedendo di stralciare il reddito accessorio di fr. 10'000.–, in considerazione del fatto che dal 1995 non beneficiavano più dell'appartamento gratuito. L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione dell'8 luglio 1996, in cui sottolineava che la tassazione si effettua normalmente in base ai redditi del biennio precedente il periodo fiscale.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
La situazione non era sostanzialmente diversa neppure prima del 1° gennaio 1995, data dell'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali federale e cantonale.
In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Il reddito accertato per la tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag. 492).
La ragione per cui, nella fattispecie, alla ricorrente viene imposto per sette anni un reddito conseguito solo cinque anni deve ricercarsi nella circostanza che nel 1990 è stata intrapresa una tassazione per inizio dell'assoggettamento. Di conseguenza, come visto sopra (consid. 4.1.), si è dovuto procedere ad una tassazione in base ai redditi conseguiti a partire dall'inizio dell'assoggettamento (tassazione postnumerando). Il reddito accertato per la tassazione 1990 è poi servito anche per la tassazione successiva, cioè per il periodo fiscale 1991/92. Per i periodi 1993/94 e 1995/96, per contro, si è applicata la modalità di calcolo prevista dalla legge per i casi ordinari: il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994). In altri termini, per il periodo fiscale 1993/94, i redditi determinanti sono quelli degli anni 1991 e 1992, e per il periodo 1995/96 quelli degli anni 1993/94.
5.2.
Ora, l'ammontare di fr. 10'000.–, la cui imposizione è contestata dalla ricorrente, rappresenta una integrazione del suo salario. La riduzione del canone di locazione o la messa a disposizione gratuita di un appartamento, convenuta dalle parti nell'ambito del contratto di portineria, rappresenta una controprestazione del datore di lavoro, per il lavoro prestato dal portinaio. Il contratto di portineria si presenta pertanto come un contratto misto, le cui prestazioni e controprestazioni sono proprie, in parte, del contratto di locazione e, in parte, del contratto di lavoro (cfr. p. es. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, p. 22 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che, finché il reddito del lavoro della ricorrente continuerà ad essere imposto ordinariamente con il sistema praenumerando, anche l'importo integrativo di fr. 10'000.– seguirà la stessa sorte.
5.3.
Di conseguenza, la sola possibilità, per la ricorrente, di ottenere lo stralcio del reddito del lavoro – compreso l'importo in discussione – è rappresentata dall'eventualità che vi sia un presupposto per procedere ad una tassazione intermedia. Non sembra peraltro che ve ne sia un motivo: è vero, infatti, che sia la ricorrente sia il marito hanno cessato l'attività alle dipendenze della __________ __________, ma entrambi risultano avere in seguito intrapreso un nuovo lavoro dipendente.
Qualora un motivo di tassazione intermedia dovesse comunque prodursi, resta impregiudicato il diritto della ricorrente di domandare l'emissione di una tassazione intermedia, entro i termini di prescrizione previsti dalle leggi applicabili (art. 193 e 309 cpv. 2 LT 1994; art. 120 LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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