AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.159
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00159
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 31 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, coniugato con __________ e domiciliato a __________, è direttore della __________ & __________. __________ di __________.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 13 maggio 1996, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile dei coniugi __________ in fr. 166'729.– per l'IC ed in fr. 171'063.– per l'IFD. L'unico punto sul quale l'autorità fiscale si era discostata da quanto contenuto nella dichiarazione fiscale era rappresentato dall'importo delle deduzioni per contributi di legge: mentre infatti i contribuenti avevano fatto valere contributi alle assicurazioni sociali per complessivi fr. 11'532.– in media annua, l' Ufficio di tassazione aveva ammesso in deduzione solo fr. 9'775.–.
Con reclamo del 31 maggio 1996, pertanto, i contribuenti contestavano la mancata deduzione dei contributi versati nel periodo di computo all'assicurazione per l'indennità perdita di guadagno. L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione dell'8 luglio 1996, in cui osservava che gli oneri per l'assicurazione per perdita di salario causa malattia rientravano non fra i contributi di legge alle assicurazioni sociali bensì tra gli oneri assicurativi, deducibili entro limiti fissati dalla legge.
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 1996 la Divisione delle contribuzioni ha proposto la reiezione del ricorso.
A norma degli articoli 32 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili fra l'altro:
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale;
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
3.2.
I contributi alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a quello che, nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali, viene definito come 1° Pilastro previdenziale. Accanto a tali contributi la lettera d prevede altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
4.1.
In tutti i casi in cui il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv. 1 CO). Si tratta della rimunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non fosse stato impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L'obbligo di pagare il salario non è tuttavia assoluto, quale che sia la durata dell'incapacità lavorativa; invece, il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro deve pagare il salario integrale varia in funzione della durata dei rapporti di lavoro.
Il cpv. 4 dell'art. 324a CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori; in particolare, si può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di assicurazione che copra la perdita di guadagno in caso di malattia e invalidità. Numerose convenzioni collettive di lavoro hanno fatto uso di tale facoltà ed organizzano imperativamente l'affiliazione dei lavoratori ad assicurazioni collettive che coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni imposte dalla convenzione collettiva di lavoro. Altri settori, non soggetti a disciplina convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro dipendenti. In simili casi, l'affiliazione, la designazione dell'assicurazione, la natura e l'estensione delle prestazioni, nonché l'ammontare e la ripartizione dei contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal lavoratore, o in un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La sostituzione dell'obbligo legale di pagare il salario con una copertura assicurativa giova sia al datore di lavoro, che può preventivare esattamente gli oneri dovuti alle assenze per malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro senza perdere i vantaggi legati all'anzianità e può affrontare senza problemi impedimenti lavorativi ripetuti o prolungati (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a ediz., Losanna 1996, p. 78 s.; v. anche Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p.350 ss.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, p. 164 ss.).
Il sistema messo in funzione dall'assicurazione per la perdita di guadagno deve accordare prestazioni almeno equivalenti a quelle derivanti dall'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario. Per valutare l'equivalenza, si considerano: la percentuale rappresentata dall'indennità giornaliera in rapporto al salario, la quota di contributi a carico del lavoratore e la durata delle prestazioni dell'assicurazione (sull'equivalenza, cfr. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p. 79; Rehbinder, op. cit., p. 352 ss.).
Assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO sono possibili solo in ambiti non coperti dalle assicurazioni sociali obbligatorie. Infatti, l'art. 324b CO disciplina i casi di impedimento lavorativo per i quali il datore di lavoro è prosciolto dall'obbligo di pagare il salario perché il lavoratore è assoggettato obbligatoriamente ad un'assicurazione sociale. In simili casi, il lavoratore vanta infatti pretese fondate sul diritto pubblico. Le assicurazioni rientranti in questa casistica eccezionale sono: l'assicurazione infortuni, l'indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione militare (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p. 82; Brühwiler, op. cit., p. 169). Da questa disposizione di coordinamento fra diritto del lavoro e diritto delle assicurazioni sociali si evince che assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO possono essere concluse, alla luce dell'attuale legislazione sulle assicurazioni sociali, solo in forma di assicurazioni per malattia che coprono il rischio rappresentato da impedimenti lavorativi dovuti a malattia (Brühwiler, op. cit., p. 164).
4.2.
I ricorrenti osservano, in primo luogo, che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione fiscale, indirizzate ai contribuenti, parlano semplicemente di contributi per la perdita di guadagno, senza escludere esplicitamente i versamenti destinati a finanziare un'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia.
4.2.1.
Per interpretare la nozione di «indennità di perdita di guadagno» contenuta nelle leggi fiscali bisogna riferirsi alla legislazione svizzera sulle assicurazioni sociali, poiché, come detto, le assicurazioni per il cui finanziamento è ammessa la deducibilità dai redditi dei corrispondenti contributi rientrano nel c.d. primo pilastro.
La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) stabilisce che le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Le prestazioni assicurative si distinguono in indennità per l'economia domestica (art. 4 LIPG), indennità per persona sola (art. 5 LIPG), assegni per figli (art. 6 LIPG), assegni per l'assistenza (art. 7 LIPG) e assegni per l'azienda (art. 8 LIPG). Quanto al finanziamento delle prestazioni in questione, la legge precisa che sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS, eccettuati gli assicurati facoltativi (art. 27 cpv. 1 LIPG); ed aggiunge che i contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 27 cpv. 3 LIPG).
4.2.2.
Anche nel caso dei ricorrenti, i contributi per l'IPG sono stati prelevati unitamente a quelli per l'AVS e l'AI, nella misura del 5,05% dello stipendio. Per esempio, dal reddito 1994 del signor __________ è stato dedotto un ammontare di fr. 4'322.– pari al 5,05% di fr. 85'584.–; aggiunto un ulteriore 1% per l'assicurazione disoccupazione, risulta l'importo di fr. 5'177.85 indicato sul certificato di salario.
Non può pertanto definirsi contraria al diritto la decisione dell'autorità fiscale di escludere la deduzione a titolo di contributi di legge dei premi per l'assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia. Come si è visto, e come ha correttamente rilevato l' Ufficio di tassazione, quest'ultima assicurazione rientra infatti nel campo dell'assicurazione malattia.
4.3.
I ricorrenti sostengono quindi che la decisione dell' Ufficio di tassazione provocherebbe un diverso trattamento di assicurazioni ugualmente obbligatorie per il lavoratore ed una disparità di trattamento fra quei lavoratori per i quali il datore di lavoro si assume l'intero pagamento dei premi e quelli che invece sono obbligati a pagare una quota dei premi stessi.
4.3.1.
Quanto al primo argomento, si è già sottolineato come l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia non sia affatto obbligatoria. Al contrario, essa rappresenta una mera eccezione alla regola, stabilita dal CO, per cui il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore impedito senza colpa di lavorare (art. 324a cpv. 4 CO). Non si può perciò condividere l'assimilazione, proposta dai ricorrenti, fra i contributi versati all'INSAI e quelli versati all'assicurazione malattia.
4.3.2.
Per quanto concerne poi la pretesa disparità di trattamento fra i lavoratori che sono obbligati per contratto a contribuire al pagamento dei premi di assicurazione e quelli per cui invece il datore di lavoro si assume l'intero premio, non si tratterebbe certamente di una discriminazione idonea ad essere sollevata in sede di tassazione. L'eventuale disparità di trattamento si ripercuoterebbe infatti in primo luogo sulla retribuzione dei lavoratori.
Anche a tale riguardo, si è comunque già rilevato in precedenza (v. supra, consid. 4.1.) come la possibilità di derogare all'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare il salario al lavoratore impedito sia subordinata all'accordo scritto delle parti ed al criterio dell'equivalenza. Se, nella fattispecie, l'accordo tra il contribuente e il suo datore di lavoro non rispetti quest'ultimo criterio è una questione che non può essere sottoposta al giudizio di questa Camera e che d'altronde non è neppure possibile valutare in mancanza di ogni indicazione in merito al tenore del contratto di assicurazione concluso dal datore di lavoro. Si deve allora presumere che, per il fatto che il contribuente si è obbligato a pagare una quota del premio assicurativo in questione, egli benefici di qualche vantaggio sul piano della misura percentuale dell'indennità giornaliera cui ha diritto oppure della durata delle prestazioni assicurative.
4.4.
Non porta ad alcuna conclusione, infine, l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui la misura dei premi pagati per la cassa malati avrebbe oggi raggiunto un livello tale da non lasciare più alcuno spazio per la deduzione dei premi dell'assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia. Basti tenere presente che è proprio il legislatore ad aver voluto un limite massimo per la deducibilità dei versamenti per assicurazioni ed interessi di capitali a risparmio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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