AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.162
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00162
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 agosto 1996
in materia di: IC 94 - IFD 95
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto
A. Il 14 dicembre 1995 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) infliggeva una multa disciplinare di fr. 500.– alla __________ __________ per la mancata consegna della dichiarazione fiscale IC 1994 e IFD 1995.
Di conseguenza, con tassazione notificata il 5 febbraio 1996 l’UTPG tassava d’ufficio la __________ __________, fissando:
• per la tassazione IFD 1995 l’utile netto imponibile in fr. 90’000.– e il capitale imponibile in fr. 650’000.–;
• per la tassazione IC 1994 l’utile netto imponibile in fr. 100’000.– e il capitale imponibile in fr. 650’000.–.
B. Con raccomandata in lingua tedesca la __________ __________ __________ di __________ inoltrava reclamo contro la tassazione del 5 febbraio 1996, chiedendo l’annullamento della stessa e la concessione di una proroga dei termini di due mesi.
L’UTPG, dando seguito alla richiesta della ricorrente, le assegnava un termine fino al 22 marzo 1996 per inoltrare i rendiconti relativi all’esercizio 1994 o per chiedere di essere sentita, con la comminatoria di irricevibilità del reclamo, qualora il termine fosse trascorso infruttuoso. Il 6 maggio 1996 l’UTPG concedeva una proroga del termine fino al 31 maggio 1996. In assenza di riscontri da parte della ricorrente, l’UTPG con decisione del 4 luglio 1996 dichiarava irricevibile il reclamo.
C. Con il presente, tempestivo ricorso la __________, società fiduciaria e di amministrazione, chiede l’annullamento della tassazione IC 1994 e della tassazione IFD 1995. Allega i bilanci e i conti PP della ricorrente relativi agli esercizi 1993 e 1994.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone invece di respingere il ricorso, in ordine, per mancanza di una procura della __________ __________ a favore della __________ e, nel merito, per l’assenza di una benché minima motivazione atta a suffragare l’inesattezza manifesta della decisione su reclamo.
La Divisione cantonale delle contribuzioni dal canto suo si allinea alla presa di posizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
considerando
in diritto
I. In ordine
Come detto, l’AFC propone, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso, non essendo stata allegata al gravame la procura della ricorrente a favore della __________ SA.
A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Ma, se anche fosse previsto dalla legge l’obbligo di allegare al ricorso la procura, l’autorità giudiziaria non potrebbe semplicemente dichiarare irricevibile il gravame, senza incorrere in un eccesso di formalismo. Secondo il Tribunale federale, l’autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio determinate irregolarità. Vi rientra in particolare proprio il caso dell'assenza di procura scritta a favore del rappresentante (DTF 108 Ia 104, 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Giurisdizione costituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano 1992, p. 234; inoltre Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 107).
All’udienza del 25 novembre 1996, la ricorrente ha comunque prodotto la procura richiesta dall’AFC.
II. Imposta federale diretta 1995
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
1.2.
Il legislatore federale ha definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che, vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940, aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo. L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti limitava la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio ai soli casi in cui il contribuente avesse violato i propri obblighi procedurali («il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale federale aveva però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di tassazione deve però avere prima esau-rito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Beh-nisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
Una volta che l’autorità di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si tratta di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente.
Anche a tale proposito, la nuova legge federale modifica la situazione preesistente.
2.2.
2.2.1.
Vigente l’abrogato DIFD, infatti, si doveva distinguere fra due ipotesi:
• nel caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente aveva il diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione ordinaria era data dal fatto che il contribuente doveva provare l’inesattezza della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere probatorio);
• se, invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione era inferiore alla misura enunciata, il contribuente poteva soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435 = ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p. 348).
2.2.2.
Si noti che, secondo il Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio poteva essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici sono caratterizzati dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne sono investite. Con la, pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si è dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso può dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettano all’ufficio in sede di tassazione. Della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT I-1994 p. 337).
2.2.3.
Dall’esame delle disposizioni che disciplinavano la tassazione d’ufficio e dalla giurisprudenza citata, la Camera di diritto tributario aveva fatto discendere la conseguenza che l’autorità di tassazione non poteva dichiarare irricevibile un reclamo contro una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente avesse contestato la valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti sarebbe stata pregiudicata la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere eventualmente la collaborazione precedentemente negata.
Tale conclusione era dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che consenta all’autorità di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo per mancata produzione di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del Tribunale federale, secondo cui il contribuente può apportare la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT I-1994 p. 336).
2.3.
Anche in relazione ai rimedi giuridici a disposizione del contribuente tassato d’ufficio la nuova legge si discosta da quella abrogata.
Per l’art. 132 cpv. 3 LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
2.3.1.
Come si vede, il legislatore ha rinunciato alla preclusione del diritto di reclamo prevista dall’art. 92 cpv. 1 DIFD, in considerazione dei dubbi circa la costituzionalità di tale disposizione; una analoga norma cantonale era già stata dichiarata incostituzionale e perciò inapplicabile dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, a causa del suo carattere punitivo (cfr. Känzig/Behni-sch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 188; Zweifel, op. cit., p. 134).
2.3.2.
La nuova legge pone peraltro due requisiti che la normativa previgente non conosceva: il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il reclamo deve essere motivato. Secondo il Messaggio che accompagnava il disegno di legge del Consiglio federale del 1983, tale disciplina è ispirata alla legislazione di alcuni cantoni; il governo menziona espressamente, a titolo di esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di Zurigo e l’art. 109 cpv. 3 di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi fede-rali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 133).
Per valutare il significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la giurisprudenza che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in questione (cfr. Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 437).
Ebbene, nelle leggi cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza della tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere della prova (Weidmann/ Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 510). Per contestare con successo una tassazione d’uf- ficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.
2.3.3.
Vi sono dunque due possibili sviluppi della situazione.
• Se il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato, la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una “ordinaria” (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d’ufficio apparirà infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”, se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell’ambito della procedura di reclamo (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).
• Se la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò non toglie, tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione d’ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op. cit., p. 145).
Venendo all’esame della fattispecie concreta, la società ricorrente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 29 febbraio 1996, ha interposto tempestivo reclamo alla stessa autorità, chiedendo che le fosse attribuito un termine di almeno due mesi per produrre la documentazione necessaria alla tassazione e precisando comunque che la tassazione non corrispondeva minimamente ai fatti, giacché la società non conseguirebbe alcun utile.
L’autorità di tassazione le ha allora attribuito due successivi termini – il primo fino al 22 marzo, il secondo fino al 31 maggio 1996 – per «inoltrare i rendiconti inerenti l’esercizio 1994 o chiedere di essere sentiti», con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, il reclamo sarebbe stato considerato irricevibile. Scaduto ampiamente anche il secondo termine, con decisione del 4 luglio, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il gravame, richiamandosi al solo art. 206 LT.
Ci si domanda pertanto se l’autorità di tassazione abbia operato correttamente, rifiutandosi di entrare nel merito del reclamo in materia di IFD.
3.2.
Come detto, l’art. 132 cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo non rappresentano tuttavia prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non dovrebbe entrare nel merito, bensì meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 510).
Secondo lo stesso Tribunale federale, d’altra parte, una prescrizione deve essere considerata quale requisito di validità solo se la legge la designa chiaramente come tale (DTF 108 Ia 103).
Se anche il contribuente che contesta, mediante reclamo, la tassazione d’ufficio, non ne prova la “manifesta inesattezza”, l’autorità fiscale è comunque tenuta a decidere nel merito. Tale conclusione appare del resto coerente con il principio per cui, in seguito al reclamo, l’autorità riesamina, facendo uso del proprio potere di apprezzamento, la valutazione effettuata nella decisione impugnata, sebbene il contribuente non abbia provato l’inesattezza della decisione. Si ricordi, d’altronde, che la procedura di reclamo è stata intenzionalmente concepita dal legislatore come parte della procedura di tassazione, tanto è vero che è la stessa autorità a esaminare i reclami contro le proprie decisioni, con piena cognizione in fatto ed in diritto, compresa la facoltà di riformare una decisione a svantaggio del contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 418).
3.3.
Se si ammettesse che l’autorità fiscale possa dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente, qualora quest’ultimo non comprovi l’inesattezza della valutazione intrapresa, ne discenderebbe in particolare la conseguenza che gli sarebbe preclusa la possibilità di apportare tale prova in sede di ricorso.
Il contribuente può invece provare l’inesattezza della tassazione per apprezzamento anche impugnando la decisione su reclamo dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, che ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità fiscale (Casanova, Rekursverfahren, in ASA 61 p. 444; Meister, op. cit. p. 180).
Con l’entrata in vigore della LIFD si può pertanto ritenere che valga ancora quanto deciso dal Tribunale federale in relazione all’art. 92 DIFD, circa la possibilità per il contribuente di provare l’inesattezza di una tassazione d’ufficio non solo nella procedura di reclamo, ma anche in quella di ricorso (cfr. supra consid. 5.2.2.). Come deciso dall’Alta Corte, d’altra parte, della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438).
3.4.
Di fronte alla circostanza che la ricorrente abbia prodotto il bilancio ed il conto economico, al momento del ricorso alla Camera di diritto tributario, si deve ritenere che sia venuto meno quello “stato di necessità” probatorio, che aveva giustificato l’emissione di una tassazione d’ufficio. Alla luce di tali documenti, la Camera potrebbe pertanto procedere ai necessari accertamenti e sostituire la tassazione per apprezzamento con una tassazione ordinaria, disponendo essa degli stessi poteri d’inda-gine dell’autorità di tassazione. Si ritiene tuttavia che l’inchiesta possa meglio essere svolta dall’UTPG, al quale gli atti sono conseguentemente rinviati.
II. Imposta cantonale 1994
1.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994).
Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
1.2.
Con una recentissima decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta, rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la procedura. Pertanto l' impugnazione delle tassazioni IFD fino al periodo 1993/94 è disciplinata dal diritto abrogato.
Data l’analogia fra l’art. 132 cpv. 3 LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994, si ritiene che quest’ultimo sia applicabile solo a partire dalle tassazioni per il periodo fiscale 1995.
L'art. 173 cpv. 1 LT 1976 consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2 propone poi la preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare, per gli elementi che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva.
2.2.
Quanto alle disposizioni generali sui rimedi giuridici, il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT).
L'autorità fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
2.3.
Con la già citata sentenza del 1993 (RDAT I-1994 p. 336, confermata poi dalla successiva RDAT I-1995 p. 348) la Camera di diritto tributario ha esteso i princìpi vigenti in materia di imposta federale diretta anche all'imposta cantonale, affermando il principio per cui il contribuente può riprendere la collaborazione anche in sede di ricorso.
Ciò impone di interpretare la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di tassazione inserisce nella richiesta di documentazione che essa indirizza al contribuente, allorché quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione d'ufficio senza peraltro indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la conseguenza, prospettata per il caso in cui l'invito di produrre la documentazione richiesta venga disatteso, consista non già nella vera e propria dichiarazione di irricevibilità – che precluderebbe la facoltà di ricorrere alla Camera di diritto tributario – bensì in una mera conferma della tassazione impugnata, senza ulteriori atti istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso potrebbe entrare nel merito di un eventuale successivo ricorso, accompagnato dalla produzione di mezzi di prova atti a dimostrare l'inesattezza della tassazione d'ufficio.
III. Spese
Nonostante il sostanziale accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso è stato determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che le incombevano nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 luglio 1996 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, perché completi l’inchiesta ed emetta una nuova tassazione IC 1994 e IFD 1995.
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l’IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l’IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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