AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.163
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00163
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con ricorso del 7 agosto 1996, __________ __________, domiciliato a __________, ha impugnato la decisione su reclamo concernente la tassazione IC/IFD 1995-96, notificatagli dall'Ufficio di tassazione di Locarno in data 8 luglio 1996;
che, nel suo gravame, il ricorrente spiega di trovarsi fuori cantone per motivi di lavoro e sostiene di non essere perciò in grado di motivarlo e di produrre la documentazione necessaria, ma si impegna tuttavia a completare il ricorso entro due settimane;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);
che , nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera dell'8 agosto 1996, un termine di 10 giorni per emendare il gravame e per precisare se lo stesso vada esteso anche all'imposta federale diretta, avvertendolo che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;
che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che, per il fatto che la motivazione del ricorso non è pervenuta, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame;
che, comunque, si vuole rilevare che il contribuente ha sempre offerto all'autorità fiscale, sia nella procedura di tassazione sia in quella di reclamo, una collaborazione molto lacunosa, trascurando i propri obblighi procedurali e costringendo quindi l'Ufficio di tassazione a ripetute richieste di documentazione ed anche a valutazioni, vista l'impossibilità di effettuare accertamenti soddisfacenti;
che, alla luce di quest'ultima circostanza, la Camera deve fare osservare al ricorrente che essa non sarebbe in nessun modo in grado di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è prevenuta l'autorità fiscale nella decisione impugnata, proprio perché il ricorrente continua, anche nella procedura di ricorso, a negare la propria collaborazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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