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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.164
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00164
Lugano 5 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1989/90 l' Ufficio di tassazione ha esposto loro un reddito aziendale di fr. 716'461.-- di media annua (cfr. decisone su reclamo dell' 8 luglio 1996); nella tassazione IC/IFD 1991/92 un reddito aziendale di fr. 1'315'764.- di media annua (cfr. decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996).
In relazione alla tassazione 1989/90 rilevano, in particolare, che per l'operazione di , per la quale l'UT non ha considerato né utili né perdite, deve essere ammessa una perdita provvisoria di un milione di franchi. Contestano inoltre la ripresa di fr. 1'150'000.-- sugli onorari versati alla __________ e alla __________ -.
In relazione alla tassazione 1991/92 criticano innanzi tutto la decisione dell' Ufficio di tassazione di non considerare, nell'operazione immobiliare di __________, come perdita la garanzia di fr. 600'000.-- per mancate locazioni fornita dai contribuenti alla Cassa pensione del __________ . Contestano inoltre la ripresa di fr. 880'000.-- sugli onorari versati alla __________ e alla __________ -.
Il 20 febbraio 1997 i ricorrenti e l' Ufficio di tassazione hanno convenuto di determinare l'utile netto imponibile per il periodo fiscale IC/IFD 1989/90 in fr. 300'000.-- di media annua e per il successivo in fr. 298'000.-- (cfr. verbale di audizione del 20 febbraio 1997).
Questa Camera acconsente. Quanto concordato dalle parti è in effetti il risultato di un attento e puntuale riesame delle diverse posizioni relative al reddito aziendale dei ricorrenti alla luce delle contestazioni ricorsuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza le decisioni su reclamo dell' 8 luglio 1996 sono riformate nel senso dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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