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Numero d'incarto:
80.1996.168
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00168
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l’ Ufficio di
tassazione di Mendrisio notificava il 10 luglio 1995 la tassazione IC/IFD
1993-94 a __________ e __________ __________ in __________, nella quale
stabiliva il reddito imponibile in fr. 47’893.-- e l’imposta annua dovuta al
Cantone in fr. 3’089,20;
-
che quasi un anno dopo, il
16 giugno 1996 i coniugi __________ presentavano reclamo, che l’ Ufficio di
tassazione, con decisione del 29 luglio 1996, dichiarava irricevibile perché
manifestamente tardivo. Nella relativa decisione, in cui il reddito imponibile
veniva confermato, l’importo dell’imposta dovuta al Cantone veniva tuttavia
elevato a fr. 3’417,70;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la nuova quantificazione
dell’ imposta dovuta al Cantone e riprendono le questioni già precedentemente sollevate;
-
che a giusta ragione l’
Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai
contribuenti il 16 giugno 1996, poiché il termine concesso dalla legge per
reclamare contro la notifica della tassazione è di trenta giorni (art. 206 cpv.
1 LT);
-
che d’altra parte in
concreto non è dato alcun motivo di restituzione in intero del termine, quali
malattia, servizio militare, assenza dal Cantone o altro motivo grave (art. 192
cpv. 4 LT);
-
che pertanto la notifica
della tassazione del 10 luglio 1995 è cresciuta in giudicato in tutti i suoi
elementi, compreso il calcolo dell’imposta dovuta;
-
che l'autorità di
tassazione non può modificare unilateralmente una tassazione cresciuta in
giudicato, al di fuori dei casi del ricupero d' imposta, della revisione e
della rettificazione di errori di calcolo (CDT n.132 del 23
giugno 1994 in re E.M.);
-
che, trascorso infruttuoso
il termine di reclamo, l’autorità di tassazione non poteva modificare,
quand’anche fosse stato errato, il calcolo dell’imposta dovuta, tenendo conto
del reddito fuori cantone non considerato per stabilire l’aliquota applicabile
alla notifica di tassazione;
-
che , pertanto, la
decisione su reclamo va confermata nella misura in cui dichiara irricevibile
perché tardiva l’impugnativa dei coniugi __________, senza che metta conto
entrare nel merito dei problemi sollevati nel ricorso, ma va annullata nella
misura in cui modifica il calcolo dell’imposta dovuta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1996 è annullata nella
misura in cui determina l’imposta cantonale dovuta in fr. 3’417,70.
§§ È
pertanto integralmente ripristinata la notifica di tassazione del 10 luglio
1995.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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