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Numero d'incarto:
80.1996.18
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00018
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 18 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 int.
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, nata nel
1939, vedova, già alle dipendenze dell'aiuto domiciliare di __________, ha
intrapreso dal 1° luglio 1992, assieme a __________, un'attività indipendente
quale gerente della boutique Fantasilandia presso il Centro commerciale
di __________.
L' Ufficio di tassazione
di __________ ha pertanto proceduto ad allestire una tassazione intermedia con
effetto dal 1° luglio 1992, fino alla fine del periodo fiscale, cioè fino al 31
dicembre 1992, esponendole un reddito aziendale annuo di fr. 57'300.--,
calcolato sulla base del reddito conseguito dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre
1993, riportato a dodici mesi (cfr. decisione su reclamo del 15 gennaio 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso chiede la riduzione del reddito aziendale espostole dall'
Ufficio di tassazione, asserendo di essere vittima di una diversa calcolazione
del reddito rispetto a quella effettuata nel caso dell' altra socia __________.
-
All'udienza del 7
marzo 1996 le parti hanno preso atto che l' Ufficio di tassazione di
__________, che ha tassato la consocia della ricorrente e nel cui comprensorio
viene svolta l'attività da parte della società, ha determinato il reddito in
fr. 44'000.--; per ragioni di equità, si è convenuto di ridurre il reddito
aziendale anche nel caso della ricorrente a fr. 44'000.-- di media annua per il
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992.
La tassazione del periodo
fiscale successivo resta invece invariata, in quanto già cresciuta incontestata
in giudicato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, gli atti
del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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