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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.180
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00180
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
, __________ - __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione di Bellinzona esponeva a __________ e __________ __________, oltre all’importo delle indennità per perdita di guadagno per il servizio di protezione civile e le indennità di disoccupazione, un reddito d’altra fonte di fr. 12’000.-- di media annua, che veniva poi ridotto a fr. 5’000.-- (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, domiciliato negli __________ __________ dal 1° gennaio 1996, fa presente, da un lato, di essere in attesa del divorzio dalla moglie, dalla quale vive separato e, dall’altro, di aver trascorso gran parte del tempo, a decorrere dal mese di dicembre del 1993, negli __________ __________, fatta eccezione di due brevi periodi in cui ha assolto i corsi della protezione civile.
In occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il fratello del ricorrente ha dichiarato a questa Camera che il ricorrente ha soggiornato pressoché ininterrottamente negli __________ __________ dall’inizio del 1995, segnatamente il __________, dove ha lavorato con regolare permesso di lavoro per ditte estere e che dal 1° gennaio 1996 è titolare di un permesso che gli consente di lavorare anche per ditte statunitensi. Ha inoltre prodotto copia della dichiarazione d’imposta presentata all’autorità fiscale californiana per il 1995, dalla quale risulta un reddito lordo di oltre $ 45’000.-- e un reddito netto di circa $ 21’000.--,imposto in quello Stato.
Preso atto di questa nuova situazione di fatto, l’ Ufficio di tassazione ha dichiarato di rettificare la tassazione intermedia per partenza dalla Svizzera dal 1° gennaio 1996, emessa il 9 settembre ma non ancora notificata, facendola decorrere già dal 1° gennaio 1995.
In simili condizioni il ricorso per il periodo 1995-96 diventa privo di oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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