AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.181
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00181
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 6 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________ chiedevano la deduzione di un
importo di fr. 3'500.-- per liberalità a enti di pubblica utilità, segnatamente
ai __________ __________ della __________ (in seguito: __________), che
l'Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 17 giugno 1996 non ammetteva.
Il reclamo, presentato dai
contribuenti il 20 giugno 1996, facendo valere la pubblica utilità
dell'associazione beneficiaria della loro liberalità, veniva respinto con
decisione su reclamo del 12 agosto 1996.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti ripropongono, in questa sede, la richiesta di
dedurre l'importo devoluto ai __________.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone per contro di respingere il ricorso.
- 3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotti dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti
a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in
virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente
il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli
26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola
prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e
il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000
franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non
rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle
detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono
dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una
deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare
di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la
deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal
fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché
tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti
dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato
preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore
elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di
pubblica utilità.
In secondo luogo, si
richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle
liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone
giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico
o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni
legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in
questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste
norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che
perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente,
che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche
non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti
esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così,
non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui
la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto
pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994
(sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente
risposta n. __________ del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato
all’interrogazione del 22 settembre 1996 dell’on. __________ __________).
- 4.1.
Come ha correttamente
rilevato l’autorità fiscale, nella decisione impugnata prima e nelle
osservazioni al ricorso poi, la Società sportiva __________ discatori della
__________ non beneficia dell’esenzione fiscale in qualità di ente che persegue
scopi di pubblica utilità. Ciò basta a giustificare il rifiuto di ammettere in
deduzione il versamento effettuato dal ricorrente.
Va comunque rilevato che
quand’anche la società non avesse mai presentato una domanda d’esenzione per
difetto di non fattori imponibili, l’eventuale domanda, per quanto si dirà in
seguito non potrebbe verosimilmente venire accolta (v. consid. 4.6).
4.2.
D’altra parte, il fatto
che la società __________ non benefici dell’esenzione fiscale è del tutto
coerente con i princìpi cui la legge subordina l’esonero delle persone giuridiche.
Secondo l’art. 65 LT 1994,
sono esenti dall'imposta, fra l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno
scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale
esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto
altresì precisare che scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di
interesse pubblico (lett. b).
L'acquisizione e
l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una
posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
esercitate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta, le persone giuridiche devono
presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni (art. 5 Regolamento della legge tributaria).
4.3.
Adottando la disposizione
citata, il legislatore cantonale ha voluto conformarsi alle scelte effettuate
dal legislatore federale, riprendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1 lett.
f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta
federale diretta (LIFD).
Rispetto al diritto
cantonale previgente, il cambiamento è sostanziale, soprattutto su due aspetti:
• in
primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi
perseguiti dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora
solo lo scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge
tributaria del 1976 riconosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse
per la comunità svizzera»;
• vi
è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona
giuridica: mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la
nuova legge ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è
estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n.
__________ del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
4.4.
In relazione alle persone
giuridiche che perseguono scopi ideali, la Commissione tributaria, nell’esame
del progetto sottopostole dal Consiglio di Stato, ha tuttavia auspicato
un’interpretazione estensiva della nozione di scopo pubblico o di pubblica
utilità, in modo da continuare a garantire l’esonero delle persone giuridiche
che allora ne beneficiavano per il fatto di perseguire uno scopo ideale. Si
tratterebbe infatti perlopiù di associazioni che, se anche fossero tassate, non
pagherebbero alcuna imposta perché non conseguono alcun utile (cfr. Verbale
della Commissione speciale in materia tributaria, del 16 novembre 1993, p. 16
s.; Rapporto di maggioranza n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p.
45).
Quest’ultima presa di
posizione della Commissione desta non poche perplessità, se si pensa che
l’esenzione degli enti con scopi ideali era stata introdotta con un’apposita
modifica della lett. l dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120
della legge tributaria del 1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del
18 febbraio 1986). A tale proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio
n. __________ del 9 ottobre 1985 si legge:
«La base legale
prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non
consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività
principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi
all'interno dell'ente medesimo.
Il Consiglio di Stato
reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono
un'attività a scopo ideale con l'intendimento di migliorare la condizione dei
loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni
che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società
per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti
risultano confermati dal Rapporto n. __________ della Commissione
speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, del 29 gennaio 1986. Per
evitare che, ad esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli
interessi personali, sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere negata
l'esenzione, poiché «non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25 261)»,
nel Rapporto si afferma «la necessità di inserire nella legge accanto al
carattere di pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter
estendere maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto
cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT
II‑1993 n. 5t).
Ebbene, da un lato, il
legislatore esprime dunque la volontà di sopprimere la menzione degli enti che
perseguono scopi ideali, per conformarsi alle esigenze della legge federale
sull’armonizzazione (LAID), che è molto più restrittiva (cfr. Locher,
Referto concernente la compatibilità della vigente legge tributaria in
relazione ai disegni di legge sull’armonizzazione e sull’imposta federale
diretta, edizione speciale RTT 1990 p. 31 s.); dall’altro, auspica però
un’interpretazione della nuova formulazione restrittiva della disposizione
sull’esenzione, che si rivela tanto “estensiva” da finire per comprendere
esattamente tutti i casi che rientravano nella precedente formulazione della
norma, che si è voluta modificare! Si osservi, d’altronde, che in Commissione è
stata addirittura scartata la proposta di introdurre una norma transitoria, che
avrebbe lasciato sussistere l’esenzione degli enti con scopi ideali fino al
2001, proprio per evitare di dover rinunciare all’esonero di tali persone
giuridiche nel 2002 (cfr. Rapporto di maggioranza n. __________
R1, del 26 aprile 1994, p. 45)!
Non si può tuttavia
supporre che il legislatore voglia eludere con uno stratagemma gli obblighi
dettati dalla legge sull’armonizzazione.
È quindi chiaro che
l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale è riservata alle persone
giuridiche che perseguono uno scopo «pubblico o di pubblica utilità» e non
anche a quelle con un mero scopo “ideale”.
4.5.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di
principio quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una certa
cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
-
lo
svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che risponde ad un
preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della
popolazione;
-
il
perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed
altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i
promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato
della sua attività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a favore
di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
-
la
devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni
devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF,
II Corte di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG,
Basilea, cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202
cons. 1; ASA 60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung
gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich,
in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund,
in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht
der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern,
Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter,
L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica utilità' giusta
l'art. 10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung
wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer,
Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad
art. 16 DIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.;
Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton
Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168 del 30
aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981
in re Clinica S. A.).
4.6.
Ebbene, l’attività delle
società sportive è generalmente ritenuta di interesse privato, per il fatto che
non serve a promuovere il benessere pubblico se non indirettamente (Trümpy,
op. cit., p. 102 s.; Reich, op. cit., p. 471). Manca pertanto il
primo dei requisiti cui si subordina l’esenzione fiscale per scopi di pubblica
utilità, cioè il fatto che si tratti di un’attività esercitata nell’interesse
della generalità della popolazione.
Si tenga presente che il
legislatore cantonale aveva introdotto gli articoli 15 cpv. 1 lett. l e
120 cpv. 1 lett. e LT 1976, pensando proprio, come si legge nel
Messaggio, alle società sportive, alle società per il tempo libero, alle
società amatoriali, alle società locali e altre, menzionando tra le società per
il tempo libero quelle di foto cine e radioamatori, quelle ornitologiche e
micologiche, come pure in generale altre società per il tempo libero (Messaggio
n. __________ del 9 ottobre 1985, p. 28 s.; inoltre Rapporto n.
__________ della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio,
del 29 gennaio 1986).
Per il fatto stesso che le
nuove leggi non prevedono più gli scopi ideali accanto alla pubblica utilità,
si deve ritenere che la società sportiva finanziata dal ricorrente non potrebbe
beneficiare dell’esenzione fiscale.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Eccezionalmente, si rinuncia tuttavia a porre a
carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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