AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.182
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00182
Lugano 26 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, è titolare di un'azienda agricola.
Nella dichiarazione fiscale 1995/96, il contribuente denunciava redditi netti dall'attività di agricoltore per fr. 51'924.– nel 1993 e fr. 23'760.– nel 1994. Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 10 giugno 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona elevava il reddito aziendale a fr. 80'000.– in media annua. In seguito ad un reclamo del contribuente, l'autorità di tassazione riduceva il reddito in questione a fr. 64'000.– in media annua, spiegando di averlo calcolato aggiungendo al reddito dichiarato delle riprese per partecipazione privata a spese generali e le riserve tacite manifestatesi con la rivalutazione contabile degli attivi di bilancio. Il calcolo dell'utile era il seguente:
reddito aziendale medio dichiarato fr. 37'842.–
ripresa consumo privato e partecipazione alle spese fr. 3'000.–
aggiunta entrate non dichiarate (parte sussidi) fr. 1'162.–
rivalutazione contabile degli attivi fr. 12'000.–
reddito aziendale fr. 64'504.–
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta le riprese e le aggiunte effettuate dall'Ufficio di tassazione. Quanto all'affitto, spiega di occupare solo tre locali al secondo piano della masseria per la quale paga un canone di fr. 12'000.– all'anno e chiede perciò che la ripresa sia ridotta a fr. 4'200.–. Per le altre spese private, ritiene ingiustificata una ripresa superiore a fr. 800.–. Infine, dichiara di non condividere il valore attribuito agli impianti di irrigazione ed alla rimanente attrezzatura dell'azienda.
Rivalutazione contabile
3.1.
Secondo gli articoli 18 LIFD e 17 LT 1994, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (cpv. 1). Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (cpv. 2 prima frase).
3.2.
Gli incrementi di valore dei beni commerciali non sono dunque imponibili finché non appaiono nella contabilità. In effetti, si tratta di meri incrementi patrimoniali latenti, spesso legati alla congiuntura; l'equità impone pertanto di imporli come reddito solo al momento in cui l'imprenditore li riconosce come tali, contabilizzandoli (Probst, Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct – Personnes morales, Ginevra 1995, n. 23 ad art. 58 LIFD, p. 132). La rivalutazione è dunque una semplice operazione contabile, mediante la quale viene aumentato il valore contabile di un attivo contabilizzato ad un valore inferiore a quello reale; tale operazione comporta cioè la realizzazione di riserve tacite (Reich, Die Realisation stiller Reserven im Bilanz-steuerrecht, Zurigo 1983, p. 97).
I redditi dovuti a rivalutazione contabile sono dunque imponibili insieme agli altri proventi dell'attività commerciale (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 227 ad art. 21 DIFD, p. 446; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 420; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 199).
3.3.
Rispetto al diritto fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, con l'introduzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge tributaria del 21 giugno 1994, l'assoggettamento degli utili in capitale relativi alla sostanza commerciale non è più fatto dipendere dagli obblighi di tenuta della contabilità previsti dal diritto commerciale (art. 934 cpv. 1 CO; artt. 53 e 54 ORC). Come detto, gli articoli 18 LIFD e 17 LT 1994 estendono infatti tale assoggettamento all'intero settore dell'attività lucrativa indipendente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 4 ad art. 18 LIFD, p. 67).
Di conseguenza, per alcune categorie di lavoratori indipendenti, fra cui gli agricoltori, è sorto solo a partire dagli esercizi 1993 e 1994 l'obbligo di tenere la contabilità a fini fiscali. Con la presentazione del bilancio iniziale al 1° gennaio 1993, si è posto pertanto lo stesso problema che sopravviene ogniqualvolta un'azienda personale sempre tassata sulla base di una valutazione allestisce e sottopone per la prima volta all'autorità di tassazione il bilancio ed il relativo conto economico. In simili casi, il confronto del valore della sostanza risultante dal primo bilancio con l'ammontare della sostanza aziendale tassata per valutazione alla stessa data permette di determinare l'ammontare della sottovalutazione in cui era incorsa l'autorità fiscale fissando per apprezzamento la sostanza imponibile. La differenza di valore così accertata è quindi assimilabile, dal punto di vista fiscale, ad una contabilizzazione di plus-valori, ossia ad uno scioglimento di riserve occulte (Bernardoni/Duchini, op. cit. p. 611).
3.4.
Non riuscendo a ricostruire il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione, la Camera ha incaricato il proprio perito di procedere ad un esame in azienda delle schede contabili. Questi ha potuto rilevare la registrazione di un complemento di apertura di fr. 32’500.– in data 1° gennaio 1993; tale registrazione si riferisce all’acquisto del furgone __________, che in realtà è stato peraltro acquistato già nel 1992. Il pagamento è stato effettuato in parte nel 1992 (fr. 16’000.–) e in parte nel 1993 (fr. 16’500.–); al momento dell’apertura, è stato pertanto inserito nel conto creditori l’importo di fr. 16’500.–.
Nel 1992, avrebbe dovuto essere messo a bilancio, nel conto trattori e automezzi, l’importo di fr. 32’500.–, cui avrebbero fatto riscontro fr. 16’000.– al conto finanziario e fr. 16’500.– al conto creditori. Con l’introduzione della contabilità, l’attivo si sarebbe rivalutato di fr. 32’500.– ed il passivo (creditori) di fr. 16’500.–. La rivalutazione contabile netta ammonta così a fr. 16’000.–, pari a fr. 8’000.– in media annua.
4.1.
Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (art. 16 cpv. 1 LIFD, art. 15 cpv. 1 LT 1994).
Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD, art. 15 cpv. 2 LT 1994).
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato un promemoria concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende e uno concernente la stima del vitto e dell'alloggio per la tassazione dei dipendenti (cfr. per il periodo di computo 1993/94, l'edizione 1993 dei promemoria, pubblicati in ASA 62 p. 258 ss.).
4.2.
L'autorità ha ripreso l'importo di fr. 10'500.– in media annua a titolo di parte privata dell'affitto pagato dal ricorrente ed ulteriori fr. 3'000.– per consumo privato e partecipazione alle spese.
In occasione dell’incontro con il perito della Camera di diritto tributario, in data 13 novembre 1993, il ricorrente ha ritirato il ricorso nella misura in cui si riferiva ai redditi in natura, accettando le relative riprese.
Su tale punto, la decisione è conseguentemente confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 agosto 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 60’000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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