AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.185
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00185
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 settembre 1996
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ __________ __________, cittadino italiano, lavora dal 1° febbraio 1995 alle dipendenze della __________ __________ grazie a un permesso di dimora temporaneo limitato a 120 giorni con uno stipendio mensile di fr. 6'000.--, come risulta dalla domanda di assicurazione del rilascio di un permesso temporaneo di dimora presentata il 19 dicembre 1994 dalla __________ __________.
L’Ufficio imposte alla fonte con decisione del 2 luglio 1996 stabiliva il reddito imponibile del contribuente in fr. 66'000.-- e quello annuo determinante per l'aliquota in tre volte tanto, cioè in fr. 198'000.--. L'imposta alla fonte veniva così stabilita in fr. 17'160.--.
In sede di reclamo l’Ufficio riduceva il reddito annuo determinante per l'aliquota a fr. 132'000.-- con conseguente diminuzione del carico fiscale a fr. 13'530.-- (cfr. decisione su reclamo del 6 settembre 1996).
L’Ufficio imposte alla fonte propone, per contro, di respingere il ricorso, argomentando che il metodo di determinazione della capacità contributiva dei contribuenti con permessi di dimora speciali è quello recentemente adottato dalla Divisione delle contribuzioni e verte sull’annualizzazione dei salari.
All’udienza del 25 novembre 1996, il ricorrente ha precisato che il salario percepito nel corso del 1995 è stato di fr. 66’000.– per l’intera attività svolta.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
3.2.
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Sono segnatamente imponibili: Sono imponibili:
a. tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;
b. tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione. Fanno in particolare parte di questi proventi le indennità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi di queste ultime (art. 105 cpv. 2 LT; per l’imposta federale diretta, art. 84 cpv. 2 LIFD).
3.3.
Sia per i lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale sia per quelli senza, la trattenuta d'imposta è stabilita, secondo l'art. 108 LT (cfr. anche art. 85 LIFD), sulla base di un'aliquota diversa a seconda che si tratti di persone sole (lett. a), di coniugati che vivono in economia domestica, vedovi separati, divorziati, nubili e celibi che vivono in comunione domestica provvedendo al sostentamento di figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno o di persone bisognose (lett. b), coniugati con doppio reddito che vivono in comunione domestica (lett. c), in quest'ultimo caso quando entrambi i redditi sono conseguiti in Svizzera (cpv. 2).
Per i redditi a tempo parziale o accessori l’aliquota è invece prevista un'aliquota forfetaria del 4% (lett. d).
La divisione delle contribuzioni nella direttiva n. 1 valida dal 1° gennaio 1996 prevede sette diverse tabelle d'imposta, tre per i lavoratori con domicilio o dimora fiscali e tre per quelli senza, conformemente a quanto previsto dall'art. 108 cpv. 1 lett. a - c LT ed una per i contribuenti con attività accessoria o a tempo parziale stabilito, conformemente all’art. 108 cpv. 1 lett. d LT.
3.4.
Per i lavoratori con permessi speciali (120 giorni, ecc.) nel corso dell'anno civile, la citata direttiva della Divisione cantonale delle contribuzioni prevede (cfr. III.B.5) che:
a. per i consulenti, collaboratori ecc. il reddito di attività lucrativa conseguito in Svizzera, qualunque sia il suo ammontare, è assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte con l'aliquota massima prevista dalle Tabelle A e B per dimoranti tenuto conto della situazione familiare
b. i professori e docenti occupati presso più scuole o istituti sono assoggettati alla trattenuta con l'aliquota corrispondente al salario massimo della categoria del Cantone.
La nuova direttiva, in vigore dal 1° gennaio 1995, non diverge sostanzialmente dalla precedente su questo punto (cfr. Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte valide dal 1° gennaio 1986, cifra 10.2). Essa prevedeva infatti che consulenti, collaboratori, con permessi speciali di 90 / 120 giorni all'anno fossero assoggettati con l'aliquota massima prevista dalle tabelle, tenuto calcolo della situazione familiare:
a. per redditi fino a fr. 84'000.-- annui con l'aliquota massima prevista dalla tabella ufficiale - dimorante redditi semplici fr. 7'000.-- mensili;
b. per gli altri casi fanno stato con le aliquote per redditi superiori secondo il salario mensile corrispondente.
Questa Camera ha già avuto occasione di esaminare la normativa dell'abrogata LT-1976 e le relative direttive con riferimento all’aliquota d'imposta alla fonte applicabile ai lavoratori con permessi speciali (120 giorni, ecc.).
Secondo una prima sentenza di questa Camera in CDT n. 257 del 9 settembre 1989 in re S. SA, la ratio di queste disposizioni dell'Autorità fiscale risiede, non altrimenti che nel caso dell'imposizione dei tantièmes, dei gettoni di presenza e altre indennità percepite dai membri dell'amministrazione di una persona giuridica, dove è prevista l'aliquota lineare del 30% (cfr. Direttive valide dal 1° gennaio 1986, cifra 10.3), nel fatto che queste persone dispongono di altre entrate di non trascurabile entità non colpite alla fonte (si vedano in generale sul tema dell'imposizione di tali entrate: Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 27 e p. 109 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 694; Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna, 1993, p. 387; Commission d'harmonisation fiscale, Règlementation harmonisée en matière d'impôt à la source, p. 158 s.).
Significativa era stata considerata la circostanza che, per i membri dell'amministrazione di una persona giuridica, esulassero dal novero di queste indennità le remunerazioni o prestazioni corrispettivo di un'attività salariata prestata quale dipendente della persona giuridica, che sono colpite con l'aliquota progressiva.
Era quindi stata tratta la duplice conclusione:
che le aliquote applicabili alla trattenuta alla fonte non devono infatti disattendere il principio che vuole che l'aliquota sia la più aderente possibile a quella applicabile in sede di tassazione ordinaria e tenga conto sia della progressione sia del reddito sia delle spese sopportate per conseguirlo sia delle deduzioni sociali (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, p. 295 s.; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 66 ad § 3 LT-ZH, p. 9; ASA 40 p. 353 ss.; inoltre, con riferimento alla Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione, Menétrey, in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 618); e
che le aliquote non devono comunque disattendere, in linea di principio, l'art. 4 Cost. fed., che vieta l'arbitrio, segnatamente la disparità di trattamento (Baur/Klöti-Weber/Koch/ Meier/Ursprung, op. cit., p. 685).
4.2.
Questa Camera, in una successiva sentenza, ha poi avuto modo, esaminando il campo d'applicazione di dette norme, di distinguere i dipendenti frontalieri, che prestano la loro attività nel nostro paese durante un periodo ben delimitato di tempo, comunque non superiore a 90 / 120 giorni, da quelli che lavorano a tempo pieno per tutto l'anno alle dipendenze della stessa azienda, svolgendo la loro attività in parte in Svizzera (al massimo per 90 / 120 giorni) e in parte (per il resto) all'estero sempre per la medesima azienda, che eroga loro il salario per tutto l'anno, giungendo alla conclusione che:
nel primo caso si giustifica l'applicazione dell'aliquota massima, dovendosi presumere con grande verosimiglianza l'esistenza di altri redditi non trascurabili che, fosse il lavoratore imposto con tassazione ordinaria, andrebbero a cumularsi con quelli svizzeri per la determinazione dell'aliquota;
negli altri casi, invece, non potendosi presumere l'esistenza di altri fattori di reddito all'estero (quanto meno non in misura diversa da qualsiasi altro frontaliere con permesso annuale), che, in caso di tassazione ordinaria, si cumulerebbero con quelli svizzeri per la determinazione dell'aliquota, si giustifica invece, in linea di principio, l'applicazione dell'aliquota corrispondente al reddito effettivo.
In casi simili ci si trova infatti al cospetto di un dipendente annuale di un'azienda ticinese, che beneficia di un permesso di dimora limitato a 90 / 120 giorni unicamente per il fatto che svolge la maggior parte del lavoro all'estero, dove risiede, ma che comunque percepisce dodici mensilità all'anno e non solo il salario pari al tempo di lavoro effettuato in Svizzera (cfr. CDT n. 206 del 3 settembre 1990 in re G. SA).
Nel citato giudizio veniva inoltre ribadito che i salariati, che esercitano un'attività all'estero conservando il domicilio in Svizzera, rimangono assoggettati in linea di principio all'imposta anche durante la durata del lavoro all'estero; sono tuttavia riservati i trattati di doppia imposizione, nella misura in cui attribuiscono l'imposizione del reddito del lavoro salariato allo Stato in cui viene effettivamente svolto il lavoro (cfr. Rivier, Le droit fiscal international, 1983, p. 138). Veniva infine rilevato che la riserva a favore degli accordi di doppia imposizione vale altresì per i lavoratori domiciliati all'estero, che svolgono un'attività di breve durata (inferiore a 90 / 120 giorni) in Svizzera.
Nel quadro dei rapporti italo-svizzeri, la Convenzione sulla doppia imposizione del 9 marzo 1976 stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo Stato (cfr. art. 15 cpv. 1 CDI). Determinante non è quindi tanto il domicilio del lavoratore, quello del datore di lavoro o lo Stato nel quale la retribuzione è pagata, quanto piuttosto lo Stato in cui è esercitata l'attività (cfr. Menétrey, op. cit., p. 606, cifra 1).
Si deve quindi concludere che, in simili casi, l'Autorità fiscale può imporre soltanto il salario conseguito in Svizzera durante il periodo per il quale il contribuente è abilitato a svolgere un'attività lucrativa, vale a dire durante al massimo 90 / 120 giorni.
5.2.
In un'ulteriore sentenza (CDT n. 210 del 26 settembre 1994 in re M. e T. O.) questa Camera ha riconosciuto che, in virtù del verbale sottoscritto l'8 luglio 1985 fra Italia e Svizzera, alla tassazione alla fonte (o anche a conguaglio) di un frontaliere non si aggiungono, ai fini della commisurazione dell'aliquota, i redditi del coniuge tassato in Italia.
5.2.1.
Vero è che, se un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione (cfr. art. 24 cpv. 3 CDI I-CH). La Svizzera applica infatti il metodo dell'esenzione, manda cioè esenti da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o meno. In virtù della c.d. riserva dell'aliquota globale o cumulativa, però, la Svizzera può tener conto degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétrey, op. cit., p. 618; Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p. 135; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F. Di T.; CDT n. 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
5.2.2.
Tuttavia, secondo l'art. 15 cpv. 3 CDI I-CH, il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato separatamente dall'Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione.
L’art. 1 dell'Accordo dispone, in particolare, che i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. Le norme successive disciplinano la compensazione finanziaria transfrontaliera; sono silenti in relazione alle modalità di percezione dell’imposta a carico dei frontalieri e sul tipo di aliquota.
L’art. 5 dell'Accordo prevede tuttavia l’organizzazione di un incontro annuale tra i rappresentanti del Ministero competente e delle Regioni interessate, da parte italiana, e i rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese, come pure della Confederazione, da parte elvetica, per esaminare i problemi sollevati dall’applicazione dell'Accordo. Tale norma ripropone, in sostanza, quanto disposto dall'art. 26 CDI I-CH. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio, così prevede l'art. 26 cpv. 3, per appianare per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. L'art. 26 cpv. 4 affida inoltre a una Commissione mista il compito di regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dall'interpretazione della Convenzione (cfr. Menétrey, op. cit., p. 622).
5.2.3.
Nel quadro di uno degli incontri periodici previsti dall'art. 5 dell'Accordo, le Autorità competenti degli Stati contraenti hanno potuto appianare la controversia interpretativa sollevata da parte italiana in merito all'imposizione dei frontalieri e, meglio, all'aliquota d’imposta loro applicabile. La soluzione concordata dalle parti contraenti è consegnata nel verbale dell'8-9 luglio 1985, in cui si legge che “i criteri cumulativi di tassazione di cui sopra non saranno applicati nei confronti della coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo e ciò a decorrere dal 1.1.1986” (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.).
5.2.4.
Dando applicazione concreta alla soluzione concordata dalle delegazioni dei due Stati contraenti l’8-9 luglio 1985, il Canton Ticino ha abolito, dal 1° gennaio 1986, la scala delle aliquote per i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero (mod. DRF 285). Da quella data la scala delle aliquote (mod. F 286) non considera più il secondo reddito se conseguito all’estero. La “Tabella delle aliquote applicabili ai frontalieri senza doppi redditi conseguiti in Svizzera” (F 286), non distingue dunque più, come in passato, tra coloro il cui coniuge svolge attività all'estero o meno (cfr. CDT n. 271 del 31 ottobre 1991 in re C.N.).
5.2.5.
D'altra parte, come riconosciuto anche da questa Camera (CDT n. 210 del 26 settembre 1994 in re M. e T. O.), la soluzione concordata nel Verbale dell'8-9 luglio 1985 si applica a tutti i frontalieri indistintamente, non prevedendo distinzioni di sorta in relazione alla modalità con cui l’imposta viene prelevata, se alla fonte o a conguaglio (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p. 309).
5.3.
Già in precedenza questa Camera aveva avuto modo di stabilire che nel calcolo dell'aliquota per l'imposta alla fonte non si tiene conto di eventuali redditi all'estero (CDT 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
5.3.1.
È certo vero che, secondo l'art. 24 cifra 3 CDI, la Svizzera può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di un residente in Svizzera che percepisce redditi o possiede un patrimonio all'estero, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione ed è altrettanto vero che l'applicazione di tale norma, con cui la Confederazione si é riservata di applicare il principio dell'aliquota globale, viene estesa non solo ai casi in cui la Svizzera è lo stato di domicilio del contribuente, vale a dire nel caso esplicitamente considerato dalla cifra 3 dell'art. 24 CDI, ma anche quando la Svizzera è lo stato della fonte dei redditi (cfr. Menétrey, op. cit., p. 618; inoltre Rivier, Le droit fiscal international, p. 135).
5.3.2.
Ragioni di parità di trattamento inducono tuttavia, nell’ambito dell’imposizione alla fonte, ad altra soluzione, dal momento che la “Tabella delle aliquote applicabili ai frontalieri senza doppi redditi conseguiti in Svizzera” (F 289) non distingueva più, come in passato, tra coloro il cui coniuge svolge attività all'estero o meno (CDT 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
Veniva nel contempo sottolineato che l'imposta alla fonte poggia su un sistema basato su generalizzazioni e semplificazioni. Solo accertamenti generalizzati nell'ambito del sistema semplificato di trattenuta alla fonte, per altro non previsti né dalla LT del 1976 né dalla nuova LT del 1994, avrebbero infatti consentito di tener conto in modo uguale per tutti i contribuenti del principio dell'aliquota globale.
Sarebbe quindi stato lesivo della parità di trattamento, nel quadro del sistema della trattenuta alla fonte, considerare altri redditi all’estero solo in alcuni casi, ad es. quando l'autorità di tassazione ne é fortuitamente a conoscenza (CDT n. 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
In un recentissimo giudizio (cfr. CDT n. 80.96.00108 dell’11 ottobre 1996 in re B. SA) questa Camera ha sottoposto a esame critico la cifra 10.2 delle Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte valide dal 1° gennaio 1993 (per altro identica nella sostanza alla cifra III B 5.a della direttiva valevole dal 1° gennaio 1995), poiché le disposizioni convenzionali sopra citate e i relativi accordi bilaterali trovano applicazione anche nel caso dei lavoratori frontalieri al beneficio di un permesso speciale di 90 / 120 giorni, non diversamente da quelli al beneficio di un permesso annuale.
Richiamata la giurisprudenza sopra esposta in relazione, da un lato, alla compatibilità del computo di redditi esteri con la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione e i relativi accordi e, dall’altro, alla parità di trattamento con il sistema semplificato della trattenuta alla fonte, questa Camera ha concluso che la cifra 10.2 delle Direttive d’applicazione della LT 1976, per altro identica nella sostanza al par. III B.5 delle direttive emanate in applicazione della LT 1994 e della LIFD, è in contrasto con le disposizioni convenzionali nella misura in cui applica sistematicamente a tutti i salariati al beneficio di un permesso speciale di 90/120 giorni l’aliquota massima e non quella riportata all’anno.
Se infatti è vero, si afferma in quest’ultimo giudizio, che, per i beneficiari di tantièmes, gettoni di presenza e altre indennità, percepite nell’ambito dell’amministrazione di una persona giuridica, si può presumere in base all’esperienza e al tipo di prestazione fornita che essi dispongono di altre entrate di misura non trascurabile, lo stesso non si può dire con altrettanta certezza per i salariati assoggettati alla fonte che beneficiano di un permesso speciale di 90 / 120 giorni. Inoltre la loro situazione presuppone una certa durata e quindi anche una regolarità della prestazione lavorativa, diversamente dall'episodicità insita nell’attività di chi, in virtù di conoscenze del tutto particolari o funzioni altamente qualificate ricoperte altrove, viene chiamato a sedere nel consiglio d’amministrazione di una persona giuridica o prestare occasionalmente consulenza (cfr. CDT n. ..__________ dell’11 ottobre 1996 in re B. SA; inoltre CDT ..__________ del 12 novembre 1996 in re M.-E. T.).
Dall’esame della giurisprudenza sin qui citata, si deve trarre la conclusione che anche per il lavoratore al beneficio di un permesso speciale di 90/120 giorni, che svolge la propria attività sempre alle dipendenze della medesima ditta, in parte in Svizzera e in parte più rilevante all’estero, l’aliquota applicabile alle retribuzioni assoggettate in Svizzera alla trattenuta alla fonte non può che essere quella del salario annuale (o comunque riportato all’anno), come nel caso di tutti gli altri lavoratori al beneficio di un permesso speciale che non svolgono per il datore di lavoro svizzero altra attività se non quella consentita loro dal permesso.
D’altra parte, per i motivi di parità di trattamento con il sistema semplificato della trattenuta alla fonte, non si giustifica in casi come il presente, diversamente dagli altri, di tener conto di eventuali redditi esteri aggiuntivi. Tale soluzione appare d’altronde in sintonia con quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LT 1994, secondo il quale l’aliquota per doppi redditi, nel caso di coniugati che vivono in comunione domestica, trova applicazione solo nel caso in cui ambedue i redditi sono conseguiti in Svizzera. Il che conferma, e contrario, che nel quadro di un sistema impositivo semplificato, quale quello della trattenuta alla fonte, si è forzatamente indotti a evitare, per le evidenti difficoltà d’accertamento già evidenziate dalla giurisprudenza di questa Camera, di considerare i redditi esteri.
7.2.
Ne consegue, concretamente, che l’aliquota deve essere calcolata sul salario annuo conseguito a partire dal 1° febbraio 1995, senza l’aggiunta dei redditi esteri indicati dal contribuente.
Il salario annuo versato dalla __________ __________ al ricorrente, per la quale ha iniziato a lavorare il 1° febbraio 1995, deve essere stabilito in fr. 72’000.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Il salario annuo determinante per l’aliquota è stabilito in fr. 72’000.–.
§§ Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione imposte alla fonte per l’emissione di un nuovo conteggio.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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