AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.186
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00186
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ , rappr. da: __________ - __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ __________ fino al 31 dicembre 1990. Dall’inizio di gennaio dell’anno successivo ha intrapreso un’attività indipendente quale gerente della stazione di servizio di __________ e dal 12 luglio 1991 anche di quella di __________ e dell’annesso ristorante. A seguito di questo cambiamento d’attività, l’ Ufficio di tassazione ha allestito con effetto dal 1° gennaio 1991 una tassazione intermedia per passaggio da attività dipendente ad attività indipendente.
In sede di tassazione il reddito aziendale veniva quantificato tanto per il periodo IC/IFD 1991-92 quanto per il successivo in fr. 130’000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 del 22 maggio 1995 e della tassazione ordinaria del 1993-94 del 29 maggio 1995).
A seguito del reclamo tempestivamente presentato dal contribuente contro le due suddette notifiche, l’ Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 110’000.-- di media annua, dopo averlo concordato con il contribuente medesimo nel corso di un’audizione avvenuta il 6 agosto 1996 (cfr. decisione su reclamo IC/IFD 1991-92 -intermedia- del 19 agosto 1996; decisione su reclamo IC/IFD 1993-94 del 9 settembre 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso non motivato del 18 settembre 1996 __________ __________ __________ contesta entrambe le suddette decisioni su reclamo. Invitato da questa Camera a emendare il vizio di carente motivazione, il ricorrente specificava i punti sui quali dissentiva dal calcolo del dispendio allestito dall’ Ufficio di tassazione, rilevando altresì che l’autorità fiscale gli avrebbe semmai dovuto esporre un reddito d’altra fonte, ma non aumentare il reddito aziendale. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Come accennato in narrativa, in data 6 agosto 1996 il contribuente è stato sentito dall’ Ufficio di tassazione. Al termine dell’audizione si è testualmente convenuto quanto segue:
Si richiama il verbale redatto il 1. luglio 1996. Preso atto della documentazione e delle precisazioni fornite in questa sede si decide la definizione del reddito aziendale valido sia per la tassazione intermedia 1991/92 che per la tassazione del biennio 1993/94 in fr. 110’000.-- annui netti. Tutti gli altri elementi delle tassazioni in esame restano invariati.
Il verbale veniva sottoscritto seduta stante dal contribuente personalmente.
4.1
Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
4.2
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.3
Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
4.4
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: “Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist” (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.5
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.).
Esso risulta per altro essere il frutto di un’ approfondita discussione, in cui sono stati valutati i diversi aspetti controversi del calcolo del dispendio.
Non può più quindi essere ammesso che attraverso il presente ricorso il ricorrente rimetta in discussione quanto da lui concordato con l’ Ufficio di tassazione. Diversamente si disattenderebbero sia la natura dell’accorso transattivo sia il principio della buona fede processuale che la sottende.
Ciò ha da valere a maggior ragione se si considera che il ricorrente non solleva argomenti sostanzialmente nuovi, che non siano già stati considerati e valutati in occasione della definizione concordata del reddito aziendale. Non sono infatti nuovi gli aspetti legati al computo nel calcolo del dispendio dei titoli privati che emergono dall'elenco titoli, alla rivalutazione del valore dell’automobile inserita nella contabilità aziendale, né quelli relativi al prestito asseritamente ricevuto dalla madre, né le divergenze relative a determinate posizioni contabili diverse da quelle emergenti dall’elenco titoli, poiché a fine anno verrebbero già prese in considerazione operazioni allibrate dalle banche soltanto all’inizio dell’anno successivo, e così di seguito.
Si noti inoltre che la valutazione del reddito aziendale effettuata dall’ Ufficio di tassazione sulla scorta degli elementi che emergono dagli atti appare tutt’altro che ingenerosa, soprattutto se si considera che le spese per il vitto non hanno praticamente avuto alcuna incidenza nell’elevare il reddito aziendale del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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