AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.193
Data decisione, Autorità: 12.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00193
Lugano 12 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1996
in materia di: IC 1995/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è formalmente domiciliato a __________ dal __________ __________ 1995, ma lavora a __________, nel Canton __________, alle dipendenze dell'impresa di costruzioni paterna.
Nella tassazione 1995-96 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio gli ha esposto:
per l'IC (intermedia per inizio dell'assoggettamento dal 1° gennaio 1995) un reddito del lavoro di fr. 54'107.-- e uno della sostanza di fr. 1'570.-- di media annua;
per l'IFD (tassazione ordinaria basata sugli anni di computo 1993-94) un reddito del lavoro di fr. 17'730.-- e uno della sostanza di fr. 19'438.--.
Gli ha inoltre concesso per l' IC le seguenti deduzioni: fr. 3'300.-- per le spese di trasporto (abbonamento generale FFS) e fr. 12'000.-- per spese di doppia economia domestica e di alloggio sul luogo di lavoro, a fronte di un importo chiesto in deduzione dal contribuente di fr. 28'560.--. Per l' IFD l'autorità fiscale ha ammesso le deduzioni relative al biennio di computo, durante il quale il contribuente era stato domiciliato a Tavannes (cfr. decisione su reclamo del 30 agosto 1996).
L'autorità fiscale propone invece di respingere il ricorso.
Su richiesta della Camera il ricorrente ha poi prodotto il contratto di locazione stipulato con il padre per l'abitazione di __________ e i giustificativi dei versamenti del canone di locazione, come pure un foglio contabile del padre, dal quale risulta l'allibramento di un importo di fr. 15'120.-- per la locazione dell'appartamento di __________.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
Nella fattispecie, per l' IC (intermedia dal 1° gennaio 1995) l' Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni massime per spese di doppia economia domestica: fr. 4'800.– per il pranzo e per la cena e di fr. 7'200.-- per la camera.
Tale decisione appare tutt'altro che ingenerosa, se si considera che il ricorrente ha saputo provare il versamento del canone di locazione per l'abitazione di Ligornetto, ma che per quella di __________ si è limitato a produrre la scheda contabile del padre __________ -__________, dalla quale risulta l' allibramento una tantum di un canone di locazione di fr. 7'560.-- all' anno con l'indicazione tra parentesi "val. loc." e la fotocopia di due ricevute di versamento per il 1995 e il 1996 datate risp. 2 febbraio 1996 e 14 settembre 1996. Il che potrebbe far pensare addirittura all'eventualità di una prestazione valutabile in denaro del genitore al figlio, soprattutto se si considera che il canone locatizio che risulta dall' Acte de bail à loyer è di soli fr. 630.-- annui (e non mensili), come indicato a due riprese.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 3'300.-- (fr. 2'800.-- per l'abbonamento generale FFS e fr. 500.-- per altre spese), a copertura del trasferimento settimanale da __________ a __________ e dalla dimora al luogo di lavoro.
Nel ricorso, il contribuente sostiene che se si servisse dei mezzi pubblici di trasporto i suoi spostamenti settimanali da __________ a __________ aumenterebbero in termini di tempo di __________ __________ sia per l'andata sia per il ritorno.
5.2.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame, posto che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana da __________, dove per altro vivono i genitori e la sorella, a __________, la scelta di usare il mezzo privato, se può essere condivisa da un punto di vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra illustrate.
Senza che metta conto verificare partitamente i tempi di percorrenza proposti nel ricorso, l'uso del mezzo pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie e imprevisti.
Né può essere dimenticato che il ricorrente dimora durante la settimana a __________, dove lavora. Non solo: l'abitazione da lui occupata è situata nella stessa via e allo stesso numero civico in cui il padre ha lo studio d'architettura e il domicilio (ch. de la __________, 8) e a poca distanza dalla sede dell'impresa di costruzioni (rue .. __________, __________).
5.6
In simili condizioni, senza che metta conto interrogarsi sull'aspetto, non controverso, del domicilio del ricorrente, già ammettere la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico significa sostanzialmente ammettere la deduzione di spese motivate unicamente da considerazioni personali. A maggior ragione quindi non può essere ammessa la deduzione per l'uso del mezzo privato.
La decisione dell' Ufficio di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge per altro a critiche fondate anche dal profilo della quantificazione delle spese ammesse. L'autorità fiscale ha infatti concesso al ricorrente la deduzione dell'abbonamento generale delle FFS, cui ha aggiunto prudentemente un importo di fr. 500.-- per tener conto di eventuali ulteriori spese.
Si precisa ancora che le censure del ricorrente sono state esaminate solo con riferimento all'imposta cantonale, per il fatto che ai fini dell'IFD non è stata effettuata alcuna tassazione per inizio dell'assoggettamento ed i redditi imposti sono dunque quelli del periodo di computo 1993/94, nel quale il contribuente era ancora domiciliato a __________. Le deduzioni per il trasferimento da quest'ultimo comune a Ligornetto non possono quindi in nessun modo essere prese in considerazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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