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Numero d'incarto:
80.1996.195
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00195
Lugano
13 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 1 ottobre 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 intermedia.
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il 30 gennaio 1995 l'
Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________
__________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui non veniva accertato
alcun reddito imponibile. Il 20 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione notificava
al contribuente una tassazione intermedia per mutamento di professione, a
valere dal 15 marzo 1993. Il reddito del lavoro veniva stabilito in fr.
63'814.-- di media annua.
-
L'interessato
presentava reclamo in tempo utile chiedendo diverse deduzioni supplementari,
tra cui quella dell'importo di fr. 7'000.-- per assicurazioni sociali pagato all'
UEF di Locarno; quella per spese di doppia economia domestica e trasporto in
relazione al fatto che il luogo di lavoro si trova a __________; quella per
spese di riqualificazione professionale; quella per premi di assicurazione
malattia in ragione di fr. 7'200.-- e non di soli fr. 3'000.--; quella per
liberalità in ragione di fr. 150.-- e infine quella per figli in ragione di fr.
12'000.-- invece di soli fr. 9'000.--
Con decisione del 9
settembre 1996 l' Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo.
Ammetteva tra l'altro la deduzione di fr. 7'200.-- per la camera a Zurigo,
quella per spese professionali in ragione di fr. 500.-- (massimo legale) per
l'IC, quella per l'assicurazione malattia in ragione di fr. 6'000.--. Negava di
contro la deduzione per liberalità in quanto non prevista dalla legge per il
periodo fiscale 1993-94 e quella dei contributi sociali versati all' UEF in
quanto relativo all'attività indipendente precedentemente cessata. Rilevava
inoltre che la deduzione per figli era quella massima prevista dalla legge nel
periodo fiscale 1993-94.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente ripropone la richiesta di dedurre l'importo
di fr. 7'000.-- per contributi sociali versati all'UEF, come pure l'intero ammontare
delle spese di alloggio e trasporto a __________ e quindi non soltanto dell'importo
di fr. 7'200.-- e infine la deduzione integrale delle spese di riqualificazione
professionale.
-
All'udienza del 12 dicembre
1996, dopo aver sentito dal ricorrente ulteriori spiegazioni circa l'importo
versato all' UEF per contributi AVS arretrati e la nuova attività salariata
svolta a __________, su proposta del giudice, si è convenuto di portare la deduzione
per doppia economia domestica a fr. 10'800.-- di media annua, confermando per
il resto tutti gli altri fattori della tassazione per i motivi esposti nel
verbale dell'udienza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per doppia economia domestica è portata a fr. 10'800.--; per
il resto essa è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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