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Numero d'incarto:
80.1996.196
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00196
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 27 settembre 1996
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, __________
__________, studente, domiciliato a __________, è stato assoggettato alle
imposte per la prima volta nel periodo fiscale 1995/96;
-
che, non avendo ricevuto
la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna diffidava
il contribuente, con decisione dell'8 agosto 1996, a voler adempiere
all'obbligo, avvertendolo che in caso di inottemperanza gli sarebbe stata
inflitta una multa;
-
che con scritto del 14
agosto 1996 il contribuente contestava la diffida, argomentando di avere già
trasmesso la dichiarazione fiscale;
-
che in data 26 agosto 1996
l'autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96,
nella quale rilevava l'inesistenza di elementi imponibili;
-
che, con decisione del 16
settembre 1996, l'Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare
di fr. 50.– per non avere consegnato la dichiarazione fiscale;
-
che con decisione del 17
settembre 1996 l'autorità fiscale respingeva il reclamo contro la tassa di
diffida, non essendo stato provato l'inoltro della dichiarazione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede
nuovamente di annullare la tassa di diffida, facendo notare la contraddizione
rappresentata dal fatto che egli è stato multato per non avere consegnato la
dichiarazione, quando già aveva ricevuto la notifica della tassazione;
-
che, invitato a prendere
posizione sul ricorso, l'Ufficio di tassazione ha ammesso, con scritto del 7
ottobre 1996, di essere incorso in un errore ed ha avvertito di avere proceduto
all'annullamento della tassa di diffida;
-
che con ciò il ricorso è
divenuto privo d'oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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