AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.198
Data decisione, Autorità:
12.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00198
Lugano
12 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 settembre 1996
in
materia di: revisione IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ e __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 10 marzo 1995 i
coniugi __________ e __________ __________ presentavano la dichiarazione
fiscale IC/IFD 1995-96, in cui indicavano nell’apposito scomparto di avere due
figli minorenni, __________ nato nel 1985 e __________ nata nel 1980.
Postulavano quindi alla cifra 26.a una deduzione dal reddito di fr.
12’000.--per l’IC e di fr. 9’400.-- per l’ IFD, che veniva pacificamente
concessa dall’ Ufficio di tassazione nella tassazione notificata loro l’ 11
marzo 1996.
-
Il 15 maggio 1996 i
coniugi __________ chiedevano all’ Ufficio di tassazione la revisione della
suddetta tassazione, lamentando che non sarebbe stata loro riconosciuta la
deduzione per la figlia __________, nata nel 1976 e per il figlio __________,
nato nel 1977, entrambi apprendisti.
Con decisione dell’ 11
giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva la domanda di revisione,
rilevando che nella fattispecie non era dato nessuno dei motivi di legge che
legittimano la revisione, non la scoperta di un errore essenziale di procedura,
non un fatto nuovo e un nuovo mezzo di prova.
- Assistiti dal
__________ __________ e __________ i coniugi __________ ricorrevano (recte:
reclamavano) in data 9 luglio 1996 all’ Ufficio di tassazione di Bellinzona,
ribadendo che per errore nella dichiarazione fiscale non erano stati annotati i
due figli maggiori. Rilevavano inoltre che i due figli maggiori erano stati
tassati personalmente e che le relative tassazioni erano state notificate nel
maggio del 1995 (ad __________) e nel maggio del 1996 (a __________).
Argomentavano inoltre che il tassatore avrebbe facilmente potuto rilevare
l’errore, se avesse confrontato la dichiarazione fiscale 1993-94, in cui
comparivano tutti e quattro i figli, con quella 1995-96. Egli avrebbe inoltre
potuto facilmente constatare dalla tassazione personale dei due figli maggiori
che __________ era a tirocinio con un reddito che non raggiungeva il minimo
imponibile.
Il 13 agosto 1996 l’
Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei coniugi __________,
argomentando che la revisione non può essere ammessa per motivi che il
contribuente avrebbe potuto far valere usando della diligenza, che si poteva
ragionevolmente pretendere da lui nell’ambito della procedura ordinaria.
Nemmeno il riferimento alle tassazioni personali dei due figli maggiori dei coniugi
__________ può essere considerato valido motivo di revisione, la dichiarazione
d’imposta essendo personale.
- Con scritto del 10
settembre 1996 il __________ __________ e __________ si rivolgeva alla
Consigliera di Stato direttrice del Dipartimento delle finanze, sottoponendole
il caso dei coniugi __________ e attirando fra l’altro l’attenzione sul fatto
che la mancata indicazione dei due figli maggiori verrebbe a costare loro un
importo sproporzionato.
L’ 8 ottobre 1996 lo
scritto del __________ alla Direttrice del Dipartimento finanze veniva
trasmesso per competenza a questa Camera e, meglio, perché lo tratti alla
stregua di un ricorso tempestivo contro la decisione su reclamo del 13 agosto
1996 dell’ Ufficio di tassazione.
Prendendo posizione sul
ricorso a questa Camera, l’ Ufficio di tassazione si riconfermava nella propria
decisione, limitandosi a osservare testualmente che “il fatto di non aver
richiesto la deduzione per i figli __________ (1976 - 19 anni) e __________
(1977 - 18 anni) ha indotto l’UT a ritenere che il contribuente rinunciasse a
chiedere tale deduzione, in quanto non giustificata”.
- 5.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione
di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un
crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art.
147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. CDT n. ..__________ del 13
febbraio 1996 in re G. Z.; DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b;
103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34
p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 1111; Richner / Frei / Weber / Brütsch, Zürcher Steuergesetz
- Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner / Jung / Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451; CDT
n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G. Z.).
5.3.
Non mancano, tuttavia,
casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto strettamente al suddetto
principio per cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato. È vero, peraltro, che, prima dell'entrata in vigore della
LIFD, l’istituto della revisione, in materia di imposta federale diretta, non
era previsto dalla legge, ma era disciplinato esclusivamente dalla
giurisprudenza, che applicava per analogia gli art. 136 e 137 OG. Non mancano
dunque decisioni con cui in anni lontani l’Alta Corte aveva ammesso la
revisione in casi in cui l’autorità di tassazione si era fondata su constatazioni
di fatto manifestamente inesatte o su motivazioni giuridiche manifestamente errate
(DTF 74 I 407, 71 I 105, 70 I 170).
Deve poi essere menzionata
una sentenza, relativa ad un caso ticinese, in cui il Tribunale federale ha
ammesso che la insufficiente od errata motivazione di una decisione
dell’autorità fiscale, oltre a costituire vizio di forma, è anche tale da
giustificare una revisione. Ciò perché non permette al contribuente di
accertare immediatamente la portata della decisione, ma provoca invece «una
sicura confusione in punto ai fattori imponibili ed in particolare agli elementi
posti dal fisco a fondamento della tassazione» (DTF 105 Ib 245).
La dottrina fa giustamente notare come tale motivazione non sia coerente con i
princìpi da sempre affermati dallo stesso Tribunale federale – ed ora
codificati nella LIFD –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente
motivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giuridici o da una
notificazione viziata: si tratta comunque di un vizio di procedura cui si può
porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza
dell’Alta Corte esige, invece, in simili casi, che il destinatario della
decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli
elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt
mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?,
in: Gauch (a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges
publiés par la faculté de droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg,
Friburgo 1990, p. 109). L'autore citato ritiene che i giudici federali sarebbero
stati più coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero impostato la
motivazione sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia 573, invece
di affermare l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?,
cit., p. 110).
5.4.
Va detto, d'altra parte,
che vi sono anche autori che sostengono la necessità di ammettere una
revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché
l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (Henry Zwahlen già nel
1946, Arthur Graf nel 1953, Jürg Bosshart nel 1987). Una revisione “agevolata”
sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde
Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., pp.
121-122; Känzig / Behnisch, op. cit., pp. 366-367):
– che
il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura
di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);
– che
l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed essenziale;
– che
la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che
il contribuente renda credibile, nella procedura di revisione, l'errore nella
tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.
Non sarebbero invece
determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli
avrebbe potuto avvedersi dell'errore e servirsi di un rimedio giuridico
ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?,
cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
5.5.
Una revisione “agevolata”,
nel senso descritto, è ammessa anche da tribunali cantonali, in materia di
imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF 38/1982 p.
135 ss., 45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta (sentenza del
1° dicembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Friburgo,
in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista manifesta
dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa anche dalla giurisprudenza di
questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata
considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia
insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche
il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n.
20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.;
CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
5.6.
Dovendosi pronunciare
sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce delle nuove
leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il fatto che
ora anche il legislatore federale ha codificato la regola secondo cui la revisione
è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD). Di
fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe neppure
possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sull'art. 4 Cost. fed.
(principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere
eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione (CDT
n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z.).
- 6.1.
Dall’esame degli atti
emerge con chiarezza che lo scritto del 15 maggio 1996, che i ricorrenti
denominano domanda di revisione, altro non è, nella sostanza, che un reclamo,
presentato tardivamente, contro la tassazione IC/IFD 1995-96, notificata loro dall’
Ufficio di tassazione l’ 11 marzo 1996.
È infatti evidente che
l’argomento centrale, quello relativo alla mancata indicazione dei due figli
maggiori, che il 1° gennaio 1995 erano ancora apprendisti, poteva già essere
fatto valere in sede di reclamo. Come d’altronde spiegano i ricorrenti medesimi
nello scritto del 15 maggio 1996, la mancata indicazione dei due figli maggiori
già in sede di dichiarazione poggia su di un errore o su di una svista, in cui
sono incappate le persone, cui si sono rivolte per farsi aiutare.
Ostano quindi, in linea di
principio, all’accoglimento del ricorso, gli art. 232 cpv. 2 LT-1994 e 147 cpv.
2 LIFD.
Decidere diversamente
significherebbe far assurgere l’istituto della revisione, che è rimedio
giuridico straordinario, a rimedio giuridico ordinario che consentirebbe di
fatto al contribuente, senza che vi siano concretamente motivi di revisione o
di restituzione del termine, di recuperare il termine utile di reclamo o
ricorso lasciato decorrere infruttuosamente.
6.2.
Nè è possibile, nelle
concrete circostanze del caso, attribuire al tassatore una svista manifesta,
nel senso che si sarebbe dovuto accorgere per così dire d’ufficio dell’ omessa
indicazione dei due figli maggiori apprendisti.
Soltanto laddove il
contribuente medesimo o il suo rappresentante forniscono una dichiarazione
completa, può essere questione, in linea di principio, di svista manifesta
commessa dall’autorità fiscale nel non aver rilevato un dato determinante per la
tassazione.
Nel caso in esame la
pretesa svista è stata occasionata da una dimenticanza dei ricorrenti medesimi,
segnatamente dei consulenti ai quali si sono rivolti.
Non si può invero
pretendere dal fisco che, in occasione dell’esame di una determinata partita
fiscale, effettui la collazione delle dichiarazioni dei diversi periodi per
ravvisare eventuali modificazioni della composizione del nucleo familiare. Né
sarebbe opportuno, per evidenti ragioni di delicatezza e discrezione, che il fisco,
quand’anche si avvedesse di una differenza, chiedesse ragione in ogni caso al
contribuente perché un membro della sua famiglia non viene più indicato tra
quelli che possono dare diritto a una deduzione.
6.3.
In simili condizioni
questa Camera non può aderire alla richiesta dei ricorrenti. Data la
particolarità del caso si fa nondimeno astrazione dal prelevare la tassa di
giustizia e dall’accollare spese ai soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster