AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.198
Data decisione, Autorità: 12.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00198
Lugano 12 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 settembre 1996
in materia di: revisione IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ e __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 marzo 1995 i coniugi __________ e __________ __________ presentavano la dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96, in cui indicavano nell’apposito scomparto di avere due figli minorenni, __________ nato nel 1985 e __________ nata nel 1980. Postulavano quindi alla cifra 26.a una deduzione dal reddito di fr. 12’000.--per l’IC e di fr. 9’400.-- per l’ IFD, che veniva pacificamente concessa dall’ Ufficio di tassazione nella tassazione notificata loro l’ 11 marzo 1996.
Il 15 maggio 1996 i coniugi __________ chiedevano all’ Ufficio di tassazione la revisione della suddetta tassazione, lamentando che non sarebbe stata loro riconosciuta la deduzione per la figlia __________, nata nel 1976 e per il figlio __________, nato nel 1977, entrambi apprendisti.
Con decisione dell’ 11 giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva la domanda di revisione, rilevando che nella fattispecie non era dato nessuno dei motivi di legge che legittimano la revisione, non la scoperta di un errore essenziale di procedura, non un fatto nuovo e un nuovo mezzo di prova.
Il 13 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei coniugi __________, argomentando che la revisione non può essere ammessa per motivi che il contribuente avrebbe potuto far valere usando della diligenza, che si poteva ragionevolmente pretendere da lui nell’ambito della procedura ordinaria. Nemmeno il riferimento alle tassazioni personali dei due figli maggiori dei coniugi __________ può essere considerato valido motivo di revisione, la dichiarazione d’imposta essendo personale.
L’ 8 ottobre 1996 lo scritto del __________ alla Direttrice del Dipartimento finanze veniva trasmesso per competenza a questa Camera e, meglio, perché lo tratti alla stregua di un ricorso tempestivo contro la decisione su reclamo del 13 agosto 1996 dell’ Ufficio di tassazione.
Prendendo posizione sul ricorso a questa Camera, l’ Ufficio di tassazione si riconfermava nella propria decisione, limitandosi a osservare testualmente che “il fatto di non aver richiesto la deduzione per i figli __________ (1976 - 19 anni) e __________ (1977 - 18 anni) ha indotto l’UT a ritenere che il contribuente rinunciasse a chiedere tale deduzione, in quanto non giustificata”.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z.; DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner / Frei / Weber / Brütsch, Zürcher Steuergesetz
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451; CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G. Z.).
5.3.
Non mancano, tuttavia, casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto strettamente al suddetto principio per cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. È vero, peraltro, che, prima dell'entrata in vigore della LIFD, l’istituto della revisione, in materia di imposta federale diretta, non era previsto dalla legge, ma era disciplinato esclusivamente dalla giurisprudenza, che applicava per analogia gli art. 136 e 137 OG. Non mancano dunque decisioni con cui in anni lontani l’Alta Corte aveva ammesso la revisione in casi in cui l’autorità di tassazione si era fondata su constatazioni di fatto manifestamente inesatte o su motivazioni giuridiche manifestamente errate (DTF 74 I 407, 71 I 105, 70 I 170).
Deve poi essere menzionata una sentenza, relativa ad un caso ticinese, in cui il Tribunale federale ha ammesso che la insufficiente od errata motivazione di una decisione dell’autorità fiscale, oltre a costituire vizio di forma, è anche tale da giustificare una revisione. Ciò perché non permette al contribuente di accertare immediatamente la portata della decisione, ma provoca invece «una sicura confusione in punto ai fattori imponibili ed in particolare agli elementi posti dal fisco a fondamento della tassazione» (DTF 105 Ib 245). La dottrina fa giustamente notare come tale motivazione non sia coerente con i princìpi da sempre affermati dallo stesso Tribunale federale – ed ora codificati nella LIFD –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente motivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giuridici o da una notificazione viziata: si tratta comunque di un vizio di procedura cui si può porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza dell’Alta Corte esige, invece, in simili casi, che il destinatario della decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, in: Gauch (a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés par la faculté de droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg, Friburgo 1990, p. 109). L'autore citato ritiene che i giudici federali sarebbero stati più coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero impostato la motivazione sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia 573, invece di affermare l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., p. 110).
5.4.
Va detto, d'altra parte, che vi sono anche autori che sostengono la necessità di ammettere una revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (Henry Zwahlen già nel 1946, Arthur Graf nel 1953, Jürg Bosshart nel 1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., pp. 121-122; Känzig / Behnisch, op. cit., pp. 366-367):
– che il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);
– che l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed essenziale;
– che la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che il contribuente renda credibile, nella procedura di revisione, l'errore nella tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.
Non sarebbero invece determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli avrebbe potuto avvedersi dell'errore e servirsi di un rimedio giuridico ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
5.5.
Una revisione “agevolata”, nel senso descritto, è ammessa anche da tribunali cantonali, in materia di imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF 38/1982 p. 135 ss., 45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta (sentenza del 1° dicembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Friburgo, in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista manifesta dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa anche dalla giurisprudenza di questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n. 20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.; CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
5.6.
Dovendosi pronunciare sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce delle nuove leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il fatto che ora anche il legislatore federale ha codificato la regola secondo cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD). Di fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe neppure possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sull'art. 4 Cost. fed. (principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione (CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z.).
Dall’esame degli atti emerge con chiarezza che lo scritto del 15 maggio 1996, che i ricorrenti denominano domanda di revisione, altro non è, nella sostanza, che un reclamo, presentato tardivamente, contro la tassazione IC/IFD 1995-96, notificata loro dall’ Ufficio di tassazione l’ 11 marzo 1996.
È infatti evidente che l’argomento centrale, quello relativo alla mancata indicazione dei due figli maggiori, che il 1° gennaio 1995 erano ancora apprendisti, poteva già essere fatto valere in sede di reclamo. Come d’altronde spiegano i ricorrenti medesimi nello scritto del 15 maggio 1996, la mancata indicazione dei due figli maggiori già in sede di dichiarazione poggia su di un errore o su di una svista, in cui sono incappate le persone, cui si sono rivolte per farsi aiutare.
Ostano quindi, in linea di principio, all’accoglimento del ricorso, gli art. 232 cpv. 2 LT-1994 e 147 cpv. 2 LIFD.
Decidere diversamente significherebbe far assurgere l’istituto della revisione, che è rimedio giuridico straordinario, a rimedio giuridico ordinario che consentirebbe di fatto al contribuente, senza che vi siano concretamente motivi di revisione o di restituzione del termine, di recuperare il termine utile di reclamo o ricorso lasciato decorrere infruttuosamente.
6.2.
Nè è possibile, nelle concrete circostanze del caso, attribuire al tassatore una svista manifesta, nel senso che si sarebbe dovuto accorgere per così dire d’ufficio dell’ omessa indicazione dei due figli maggiori apprendisti.
Soltanto laddove il contribuente medesimo o il suo rappresentante forniscono una dichiarazione completa, può essere questione, in linea di principio, di svista manifesta commessa dall’autorità fiscale nel non aver rilevato un dato determinante per la tassazione.
Nel caso in esame la pretesa svista è stata occasionata da una dimenticanza dei ricorrenti medesimi, segnatamente dei consulenti ai quali si sono rivolti.
Non si può invero pretendere dal fisco che, in occasione dell’esame di una determinata partita fiscale, effettui la collazione delle dichiarazioni dei diversi periodi per ravvisare eventuali modificazioni della composizione del nucleo familiare. Né sarebbe opportuno, per evidenti ragioni di delicatezza e discrezione, che il fisco, quand’anche si avvedesse di una differenza, chiedesse ragione in ogni caso al contribuente perché un membro della sua famiglia non viene più indicato tra quelli che possono dare diritto a una deduzione.
6.3.
In simili condizioni questa Camera non può aderire alla richiesta dei ricorrenti. Data la particolarità del caso si fa nondimeno astrazione dal prelevare la tassa di giustizia e dall’accollare spese ai soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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