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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.2
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00002
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94, il contribuente esponeva un reddito del lavoro di fr. 84'525.– per il 1991 e di fr. 65'452.– per il 1992, al netto delle spese di trasporto, di trasferta, per l'ufficio, la pubblicità e di ogni altro costo professionale.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993-94, con decisione del 30 maggio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna elevava peraltro il reddito del lavoro a fr. 86'000.– in media annua, spiegando di aver effettuato la ripresa di alcune spese professionali, in particolare quelle di trasporto e di trasferta, giudicate eccessive.
Con tempestivo reclamo del 6 giugno 1994, il contribuente contestava le riprese in questione, ritenendo conformi alla realtà le indicazioni contenute nella dichiarazione fiscale. L'autorità fiscale respingeva il gravame con decisione dell'11 dicembre 1995, sottolineando la sproporzione esistente fra le spese di trasporto e quelle per i pasti con i clienti, da un lato, e l'attività effettivamente svolta nel periodo di computo, dall'altro.
All'udienza del 29 febbraio 1996, su proposta del Presidente della Camera, le parti hanno convenuto di ridurre il reddito del lavoro per il periodo fiscale 1993-94 a fr. 80'000.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è riformata nel senso che il reddito del lavoro è ridotto a fr. 80'000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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