AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.20
Data decisione, Autorità:
15.04.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00020
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 gennaio 1996
in
materia di: IFD 1995 tassazione degli utili straordinari
presentato
da:
SA, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________ SA è
una società anonima, con sede ad __________, il cui scopo sociale è «la
compera, la vendita, la costruzione e la locazione, nonché la gestione di beni
immobili, appartamenti in condominio».
In data 14 settembre 1995,
l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla
società citata tre decisioni:
• la
tassazione IC 1994, in cui l'utile del 1994 (fr. 32'700.–) veniva imposto con
l'aliquota del 12% e il capitale di fr. 236'000.– con l'aliquota del 3%, cui si
aggiungeva l'imposta immobiliare di fr. 1'497.25;
• la
tassazione IFD 1995, in cui l'utile medio del biennio 1993/94 era stabilito in
zero franchi, mentre il capitale era commisurato in fr. 236'000.– ed era
imposto con l'aliquota dello 0,8%;
• la
tassazione degli utili straordinari conseguiti negli anni 1993/94, per
l'imposta federale diretta: l'utile era rappresentato dall'utile conseguito
mediante la vendita di due quote di PPP, pari a fr. 237'708.–, dedotta la
perdita di fr. 80'734.– conseguita nello stesso biennio, per un imponibile in
media annua di fr. 156'900.– (aliquota del 9.8%, imposta di fr. 15'376.20).
- La contribuente
impugnava la terza decisione menzionata con reclamo del 6 ottobre 1995,
contestando che l'utile conseguito da una società immobiliare mediante l'alienazione
di immobili potesse considerarsi utile straordinario. Lo provava, a suo dire,
il fatto stesso che altre alienazioni immobiliari erano avvenute negli anni
precedenti ed ulteriori vendite erano imminenti.
L'UTPG respingeva il
gravame con decisione del 27 dicembre 1995, sottolineando come il testo dell'art.
206 cpv. 2 LIFD, nella sua versione tedesca più chiara di quella italiana, non
consenta alcun dubbio circa la volontà del legislatore di assoggettare ad
un'imposta straordinaria gli "utili in capitale" percepiti nel corso
dell'ultimo biennio prima dell'entrata in vigore della nuova legge federale
sull'imposta federale diretta.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ SA ripropone la contestazione
già sottoposta all'autorità di tassazione con il precedente reclamo. Ribadisce
che l'alienazione di appartamenti in condominio rappresenta la propria normale
attività aziendale e non può pertanto essere considerata straordinaria.
Nelle sue osservazioni del
14 marzo 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone la
reiezione del ricorso, sottolineando il carattere straordinario degli utili
immobiliari di una società immobiliare.
All'udienza del 26 aprile
1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
- 4.1.
Si deve ricordare che una
delle più importanti innovazioni introdotte dalla nuova legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD), per quanto attiene all'imposizione delle
persone giuridiche, concerne proprio le basi di calcolo temporali.
Secondo l'art. 58 cpv. 1 dell'abrogato
decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD), infatti, il periodo di
computo comprendeva i due anni precedenti il periodo di tassazione (tassazione
biennale in base al sistema praenumerando).
Il reddito netto
imponibile era dunque la media dei risultati degli anni che cadono nel periodo
di computo (art. 58 cpv. 2), rispettivamente la media dei risultati degli esercizi
chiusi nel corso del periodo di computo (art. 58 cpv. 3 ). In deroga a tale
principio l'art. 58 cpv. 4 prevedeva la tassazione in base al risultato del
primo esercizio (cosiddetta «tassazione sul presente»), se la persona giuridica
era stata costituita nel corso di un anno fiscale (lett. a) o quando all'inizio
del periodo di tassazione era trascorso un solo esercizio o se il primo
esercizio non era chiuso che nel corso di detto periodo (lett. b). Se la
tassazione si basava sul primo esercizio e se la durata di questo era più lunga
o più breve di un anno civile, l'utile netto veniva riportato sul periodo di un
anno (art. 58 cpv. 5).
La nuova legge afferma
invece, in primo luogo, che le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio
sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale, e, in secondo luogo, che il
periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale (art. 79 cpv. 1 e 2
LIFD). Alla tassazione biennale con il sistema praenumerando, conformemente
al DIFD, si sostituisce dunque quella annuale con il sistema postnumerando (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 318; Probst,
Commentaire de la loi fédérale sul l'impôt fédéral direct, Personnes morales,
Ginevra 1995, p. 313; Steinmann, Die zeitliche Bemessung bei den juristischen
Personen, in ASA 62 p. 3).
4.2.
Il passaggio
dall'imposizione secondo il sistema praenumerando a quella secondo il
sistema postnumerando produce naturalmente una lacuna: poiché, per
l'anno 1995, si applica per la prima volta il sistema della tassazione sul
presente, allora accade che gli anni 1993 e 1994 non saranno base di calcolo
per nessuna tassazione. Il legislatore ha pertanto previsto delle misure che
tengano conto di tale situazione.
4.2.1.
La prima misura è
rappresentata dal c.d. procedimento di imposizione della differenza ("Differenzsteuerverfahren").
Per accertare l'imposta sull'utile dovuta, per il primo periodo fiscale dopo
l'entrata in vigore della legge – cioè per l'esercizio commerciale 1995 – si
intraprendono allora due calcoli dell'imposta, uno secondo il diritto previgente
ed uno secondo la LIFD. Infine, l'imposta viene calcolata secondo il diritto
che comporta l'imposta sull'utile più elevata (art. 206 cpv. 1 LIFD). In tal
modo, l'utile conseguito nel biennio precedente non cade semplicemente nella lacuna,
ma funge da base di calcolo almeno in quei casi in cui oltrepassa l'utile del
1995 (Reich, Zeitliche Bemessung [natürliche und juristische Personen,
inkl. Übergangsregelung], in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 346).
4.2.2.
Oltre all'imposta dovuta
in base al descritto procedimento di tassazione sulla differenza, ed a
prescindere da quale diritto sia stato applicato per la suddetta tassazione,
viene prelevata pure un'imposta speciale sugli utili straordinari
realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante gli anni civili 1993 e 1994
(art. 206 cpv. 2 LIFD).
Per redditi straordinari,
secondo lo stesso legislatore, si intendono «gli utili da capitali, le
rivalutazioni contabili di elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti
e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale»
(art. 206 cpv. 3 LIFD). L'elenco in questione è tassativo (Reich,
op. cit., p. 348).
La legge precisa
ulteriormente che tali utili straordinari servono in primo luogo a compensare
le perdite di cui è autorizzata la deduzione (art. 206 cpv. 2): il Consiglio
federale ha precisato che sono deducibili, da un lato, le perdite dei tre
periodi precedenti e, dall'altro, quelle subite nel periodo di calcolo (art. 5
cpv. 1 Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le
persone giuridiche, del 16 settembre 1992).
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni definisce l'imposta speciale come un «conteggio fiscale
finale effettuato a seguito della modificazione del sistema di tassazione» (Circolare
n. 4 del 26 novembre 1992: Commento dell'ordinanza sulle basi temporali
dell'imposta federale diretta per le persone giuridiche, p. 4). Essa ha infatti
lo scopo di consentire la piena imposizione di quegli utili che o sarebbero tassati
soltanto per metà – per il fatto di essere calcolati sulla media di due anni
(1993 e 1994), mentre l'imposta per il 1995 è prelevata solo un anno –, oppure
non sarebbero imposti affatto, cadendo nella lacuna rappresentata dal periodo
di computo 1993/94 (Reich, op. cit., p. 349 s.; Wuermli/Leppert,
A.o. Erträge und Aufwendungen juristischer Personen in den Übergangsbestimmungen
des DBG – Anregungen für die sachgerechte Deklaration, in ST 1995 p. 255; Steinmann,
op. cit., p. 6 s.).
- Nella fattispecie,
le parti non sono d'accordo sulla definizione degli «utili straordinari» che
sono soggetti all'imposta speciale prevista dall'art. 206 cpv. 2 LIFD. L'autorità
di tassazione ha infatti ritenuto che l'utile contabile realizzato con la
vendita, avvenuta negli anni 1993 e 1994, di due appartamenti della ricorrente,
costituisse reddito straordinario imponibile; secondo la ricorrente, per
contro, gli utili provenienti dall'alienazione di appartamenti non potrebbero
essere considerati "straordinari", per il fatto che la vendita di
tali oggetti è esplicitamente prevista dallo scopo sociale della società.
5.1.
Come si è detto, l'enumerazione
degli utili straordinari fatta dal legislatore all'art. 206 cpv. 2 LIFD deve
considerarsi tassativa. Né la legge né l'ordinanza del Consiglio federale né la
Circolare dell'AFC definiscono tuttavia in modo più preciso gli utili in
questione, in modo da consentire di distinguerli precisamente dagli utili ordinari.
Secondo la dottrina sono infatti ipotizzabili utili in capitale che, a seconda
dell'attività aziendale, devono considerarsi ordinari in un'azienda e
straordinari in un'altra: è il caso, per esempio, dell'utile proveniente
dall'alienazione di una partecipazione sociale; neppure ogni scioglimento di
accantonamenti è necessariamente un utile straordinario (Weber, Direkte
Bundessteuer: Einjährige Veranlagung für juristische Personen und Übergangsregelung
[mit Seitenblick auf die kantonalen Steuern], in RF 49/1994 p. 61; Wuermli/Leppert,
op. cit., p. 258 ss.).
Gli autori ritengono
dunque che la delimitazione fra utili ordinari e straordinari debba essere
effettuata in base ai criteri sviluppati per altri casi. Sono infatti noti casi
in cui è necessario procedere alla suddivisione degli utili in ordinari e
straordinari: all'inizio dell'assoggettamento, alla fine dell'assoggettamento
ed anche quando si deve calcolare l'utile di esercizi durati più o meno di un
anno (Weber, op. cit., p. 61 s.). Altro esempio che può essere
citato per analogia è quello della trasformazione di società (Wuermli/Leppert,
op. cit., p. 257). In tutti i casi citati si tratta di prevenire uno sfruttamento
abusivo della lacuna esistente nel periodo di computo.
5.2.
Nelle sue osservazioni, l'AFC
cita una sentenza del Tribunale federale relativa all'imposta annua dovuta da
una società immobiliare al momento della sua liquidazione, conformemente all'art.
53 cpv. 2 DIFD (ASA 25 p. 247 ss.).
L'Alta Corte, esaminando i
materiali legislativi che avevano portato all'adozione dell'art. 53 DIFD,
rilevava che tale disposizione mirava ad imporre tutte le riserve tacite
realizzate prima della chiusura della liquidazione e non erano fino ad allora
state tassate. In considerazione del fatto che gli ammortamenti operati al fine
di costituire le riserve tacite vengono addebitati al conto dei profitti e
delle perdite che è servito da base per l'imposizione durante gli anni
precedenti la liquidazione, il legislatore ha così ritenuto equo prelevare
un'imposta annua intera anche sui profitti in capitale e i plusvalori
realizzati durante il periodo di computo. Nella stessa sentenza, il Tribunale
federale ha quindi precisato che fra i profitti soggetti all'imposta speciale
dovevano rientrare anche quelli realizzati in seguito alla vendita di parcelle
ricavate da un insieme di terreni. All'obiezione della società ricorrente, che
paragonava l'alienazione dei fondi da parte sua alle vendite di merce
effettuate nell'esercizio di un'impresa commerciale, i giudici federali
ribattevano che, sebbene il confronto fosse, in una certa misura, giustificato,
tuttavia ciò non si opponeva all'imposizione. Facevano inoltre notare che, secondo
la norma legale, poco importava che i profitti immobiliari fossero stati
ottenuti mediante la liquidazione del «sostrato economico» del contribuente o
meno e che tali utili dovessero considerarsi ricavi commerciali ordinari o
utili straordinari.
5.3.
Può essere presa in
considerazione anche un'altra sentenza del Tribunale federale, più recente, che
si riferisce a quell'imposta speciale annua che era dovuta dalle persone
fisiche ex art. 43 DIFD, nei casi di cessazione dell'assoggettamento o
di tassazione intermedia (ASA 61 p. 791 ss.).
La Commissione cantonale
di ricorso in materia di IFD del Canton Zurigo aveva accolto il ricorso di un
contribuente che, dopo avere per diversi anni rinnovato e locato immobili da
lui stesso acquistati, li aveva infine alienati tutti, prima di trasferirsi in
Spagna. Secondo i giudici cantonali, infatti, non vi erano i presupposti per il
prelievo di un'imposta speciale, perché, da un lato, non si sarebbe trattato di
profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda obbligata a tenere
una contabilità (art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD), e, dall'altro, il ricavo
proveniente dalle vendite non avrebbe rappresentato un profitto in capitale
straordinario – come sarebbe stato invece se si fosse venduto un immobile
appartenente al capitale immobilizzato – bensì il risultato della normale
attività aziendale e quindi un utile ordinario.
A quest'ultima
argomentazione, il Tribunale federale ha ribattuto affermando che è vero che
sottostanno all'imposta annua solo i profitti in capitale ed i plusvalori e non
invece gli utili aziendali ordinari, conseguiti nell'ambito della normale
attività aziendale, cosa che sarebbe incompatibile con il carattere di
conteggio fiscale finale che è proprio dell'imposta speciale; tuttavia, ha
negato che tale imposta colpisca solo i profitti in capitale del patrimonio immobilizzato.
Al contrario, secondo i giudici federali, fra gli utili soggetti all'imposta
speciale rientrano tutti i profitti in capitale, ivi compresi quelli sulle
scorte di merce. Fra i profitti straordinari di una azienda soggetta all'obbligo
di tenere la contabilità, secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, dunque,
rientravano anche gli utili conseguiti mediante la realizzazione di riserve
tacite sul patrimonio circolante.
A conferma del carattere straordinario
dell'utile in questione, il Tribunale federale sottolineava pure la circostanza
che lo stesso contribuente aveva ammesso di avere alienato gli immobili in
seguito alla decisione di trasferirsi in Spagna e di cessare pertanto la propria
attività.
5.4.
Dalle sentenze citate è
possibile rilevare che, effettivamente, come fa notare la ricorrente, vi è una
differenza fra l'azienda per la quale gli immobili rappresentano capitale
immobilizzato – come è l'edificio nel quale si svolge un'attività commerciale,
artigianale o industriale – e quella per cui invece costituiscono capitale
circolante, assimilabile alle riserve di merce.
Nella prima decisione, il
Tribunale federale, come detto, ha riconosciuto che il confronto, proposto
dalla ricorrente, fra le merci vendute da una azienda che esercita il commercio
e gli immobili alienati da una società immobiliare, è giustificata in una certa
misura. Ha poi però argomentato che le norme legali non limitano l'imponibilità
ai soli profitti straordinari.
Nella seconda, invece, ha
fatto un'affermazione che non sembra del tutto concorde con la conclusione
contenuta nella sentenza precedente: mentre, infatti, in quest'ultima aveva
finito per sostenere che il carattere ordinario o straordinario dell'utile è del
tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento all'imposta speciale, nella decisione
più recente definisce per contro incompatibile con il carattere del tributo in
questione l'imposizione degli utili aziendali ordinari, conseguiti
nell'esercizio della normale attività. L'Alta Corte ha poi però ammesso il
carattere straordinario dei profitti in capitale conseguiti dal contribuente in
questione, sottolineando la circostanza che egli aveva voluto liquidare
l'azienda per potersi trasferire all'estero, e per questa ragione aveva
alienato tutti gli immobili che costituivano il capitale circolante
dell'azienda stessa.
5.5.
Non si può dunque
prescindere dal requisito del carattere straordinario del profitto in capitale,
per procedere al prelievo di una imposta speciale, tanto più che ora è lo
stesso testo dell'art. 206 cpv. 2 e 3 LIFD a richiederlo («redditi
straordinari»).
Il carattere straordinario
non può comunque evincersi semplicemente dallo scopo sociale dell'azienda, in
modo tale da escluderlo automaticamente in presenza di una vendita immobiliare
effettuata da una società fra i cui fini rientra l'alienazione di immobili. Al
contrario, tale valutazione dovrà essere effettuata alla luce della ratio
della disposizione applicata. Come per le imposte previste dagli articoli 43 e
53 DIFD, anche nel caso dell'imposta speciale disciplinata dall'art. 206 LIFD
si tratta di evitare che, per effetto di un passaggio da un sistema di
tassazione all'altro – nella fattispecie, dal sistema praenumerando a
quello postnumerando – vi siano delle riserve tacite che vengono
realizzate ma sfuggono all'imposizione o vengono imposte solo per metà. In
questa prospettiva, si spiega come mai il Tribunale federale, nella sentenza
del 1991 (ASA 61 p. 791), dopo avere affermato chiaramente che
sono solo gli utili straordinari e non quelli ordinari a sottostare all'imposta
speciale, abbia poi affermato il carattere straordinario del profitto in
capitale conseguito dal contribuente che aveva alienato tutti gli immobili
precedentemente ceduti in locazione, ponendo l'accento sulla circostanza che il
contribuente aveva liquidato la sua azienda per potersi trasferire all'estero.
Come, in quel caso, la liquidazione dell'azienda – avvenuta mediante
l'alienazione di tutti gli immobili – rappresentava l'elemento che faceva sì
che la vendita degli immobili non fosse un mero utile ordinario bensì un utile
straordinario, analogamente, nel caso in esame, è il passaggio dal sistema di
tassazione praenumerando a quello postnumerando a far sì che la
realizzazione delle riserve occulte relative ai due immobili alienati assurga a
utile straordinario. Se non si procedesse, infatti, ad imporre il relativo
utile contabile mediante l'imposta speciale, lo stesso sarebbe imposto solo per
metà, per effetto del descritto sistema di tassazione previsto dalle
disposizioni transitorie della LIFD. Si otterrebbe cioè una sorta di esenzione
fiscale, almeno parziale, di alcuni utili importanti, grazie alla transizione
da un sistema di imposizione all'altro. Ed è proprio per prevenire simili esiti
che il legislatore ha introdotto l'art. 206 cpv. 2 LIFD.
5.6.
Le considerazioni che
precedono permettono anche di relativizzare, almeno in parte, le contraddizioni
ravvisate dalla stessa AFC nella giurisprudenza del Tribunale federale a
proposito della definizione degli utili straordinari.
5.6.1.
In due sentenze,
rispettivamente del 1963 e del 1973, l'Alta Corte ha infatti affermato il
carattere ordinario degli utili conseguiti da società immobiliari mediante la
vendita di immobili (ASA 32 p. 413 ss.; ASA 43 p.
44 ss.).
Si trattava, in quei casi,
di applicare l'art. 58 DIFD. Come si è già accennato in precedenza, se
un'impresa é costituita nel corso di un anno fiscale (art. 58 cpv. 4 lett. a
DIFD), se all'inizio del periodo di tassazione é trascorso un solo esercizio o,
infine, se il primo esercizio non é chiuso che nel corso del periodo di
tassazione (art. 58 cpv. 4 lett. b DIFD), allora l'utile netto imponibile é
determinato in base al risultato del primo esercizio (art. 58 cpv. 4 DIFD). In
questo caso, e se il primo esercizio é più lungo o più breve di un anno civile,
il reddito netto é computato per un anno civile intero (art. 58 cpv. 5 DIFD).
Tale ordinamento ha come
conseguenza che il primo esercizio, di regola, funge da periodo di computo per
due o anche tre periodi di tassazione. Il fatto che, in virtù della norma
citata, l'utile conseguito nel primo esercizio possa servire per le tassazioni
di più periodi fiscali crea difficoltà quando, durante tale esercizio, si sono
realizzati guadagni eccezionali e sono state effettuate spese straordinarie.
Considerare tali circostanze eccezionali per diversi periodi di tassazione
condurrebbe a risultati urtanti. Per tali ragioni, conformemente alla
giurisprudenza costante, si giustifica di scostarsi dal testo dell'art. 58 cpv.
4 e 5 DIFD e di non tenere conto per più periodi di tassazione di guadagni o di
spese eccezionali. Al proposito é irrilevante se l'applicazione letterale dell'art.
58 DIFD andrebbe a favore o a scapito del contribuente (RF
43/1988, p. 406 ss. consid. 2c e riferimenti; STF del 4 novembre
1991 in re G. e F. SA).
5.6.2.
In applicazione dei
princìpi suddetti, il Tribunale federale ha concluso che, quando lo scopo
statutario di una società anonima è il commercio immobiliare, il plusvalore
realizzato con una vendita avvenuta durante il primo esercizio della società
non può essere qualificato come utile straordinario e pertanto rientra
nell'utile netto determinante tanto per il primo periodo di tassazione quanto
per il secondo. Per valutare il carattere ordinario o meno dell'utile, ai fini
dell'applicazione del principio giurisprudenziale in questione, ci si conforma
dunque allo scopo statutario dell'azienda (cfr. anche Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 186 s.).
5.6.3.
Il problema sollevato
dall'applicazione dell'art. 58 DIFD non è tuttavia del tutto assimilabile a
quello posto dalle altre norme esaminate, che si riferiscono al prelievo di
imposte speciali sui profitti in capitale.
Lo scopo di tale eccezione
alla rigorosa applicazione dell'art. 58 cpv. 4 e 5 DIFD era infatti quello di
far sì che la tassazione della persona giuridica all'inizio dell'assoggettamento
fosse il più possibile conforme alle esigenze dei princìpi della giustizia fiscale.
Il principio per cui l'imposta federale diretta, di massima, intende colpire
ogni reddito un'unica volta, permette, in effetti, d'imporre il contribuente
conformemente alla sua capacità contributiva e favorisce pertanto il principio
della parità di trattamento (DTF 94 I 148). Con l'art. 58 DIFD,
infatti, il legislatore non ha voluto imporre più volte un medesimo utile, ma
semplicemente prevedere un metodo di calcolo capace di dare soddisfazione
quando la tassazione non può essere fondata sull'utile netto medio dei due anni
anteriori (DTF 84 I 243 consid. 2).
Come si vede, la deroga
eccezionale all'art. 58 DIFD è giustificata solo dalla preoccupazione di
contrastare la presunzione su cui si fonda il sistema della tassazione praenumerando,
quando fin dall'inizio dell'attività di un'azienda è possibile prevedere che
tale presunzione sia destinata a rivelarsi infondata, in presenza di un fattore
di carattere eccezionale che ha influito sul calcolo dell'utile del primo
esercizio. Ebbene, non appare manifestamente in contrasto con i princìpi della
giustizia fiscale presumere – fatte salve circostanze eccezionali di segno
opposto – che un'azienda costituita con lo scopo statutario di alienare
immobili, la quale per giunta ha effettivamente effettuato simili transazioni
nel suo primo esercizio, sia poi destinata ad effettuare analoghe operazioni
nell'esercizio che segue.
Diverso è il caso delle
alienazioni immobiliari effettuate negli anni 1993/94 da una società che nel
1995 è tassata solo sulla media degli utili del biennio. Essa avrebbe la
certezza dell'esenzione almeno parziale degli utili immobiliari del biennio in
questione, se non vi fosse un'apposita norma che garantisce l'assoggettamento
dei profitti in questione ad un'imposta speciale.
5.6.4.
Per quanto poco opportuna
dal profilo della coerenza interpretativa, la differente qualificazione degli
utili straordinari proposta dal Tribunale federale può dunque essere risolta
nel senso che alla regola eccezionale creata in via giurisprudenziale per
l'applicazione dell'art. 58 DIFD deve essere data un'interpretazione estremamente
restrittiva.
5.7.
Nella fattispecie in
esame, deve poi essere ricordato che il carattere straordinario dell'utile è
dimostrato anche, come sottolinea l'AFC nelle sue osservazioni, dalla effettiva
occasionalità delle alienazioni di appartamenti effettuate dalla ricorrente.
- Alla luce delle
considerazioni espresse, la decisione impugnata deve essere confermata. La
tassazione speciale oggetto della decisione stessa permette infatti di evitare
che, per effetto della transizione dal sistema di tassazione disciplinato dal
DIFD a quello previsto dalla LIFD, l'utile realizzato mediante l'alienazione
degli appartamenti venduti nel 1993 e 1994, benefici di un'esenzione fiscale
non voluta dal legislatore.
Il calcolo dell'utile, non
contestato, appare comunque conforme alle indicazioni emergenti dalla
contabilità della stessa ricorrente: l'imponibile corrisponde, per ogni singolo
appartamento, alla differenza fra il valore di alienazione ed il valore contabile,
dedotte le perdite dello stesso periodo di computo.
Visto l'esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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