AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.202
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00202
Lugano 5 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1996
in materia di: assoggettamento all'imposta sull'utile e sul capitale assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni
presentato da:
Fondazione __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Precedentemente un’istanza volta a conseguire l’esonero dal pagamento delle imposte sul reddito era stata accolta dall’autorità cantonale competente con decisione del 19 settembre 1978.
Il 19 maggio 1994 l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni comunicava all’ __________ l’intenzione di riesaminare la pratica alla luce del fatto che non aveva aderito all’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
Dopo approfondita istruttoria la Divisione delle contribuzioni, rivedendo le precedenti decisioni di esenzione, con due distinte decisioni del 18 settembre 1996 stabiliva che l’ __________ sarebbe stato assoggettato sia all’imposta sull’utile e il capitale sia all’imposta di donazione e successione dal 1° gennaio 1997.
Argomenta sostanzialmente di chiedere l’esenzione non tanto in quanto persona giuridica di diritto pubblico, quanto piuttosto quale persona giuridica che persegue scopi di pubblica utilità (interesse pubblico), come era avvenuto vigente la vecchia LT del 1976. Rileva inoltre che la sua funzione all’interno della pianificazione ospedaliera cantonale non è mutata e continua a essere conglobato nella pianificazione. Nega infine di perseguire uno scopo imprenditoriale, facendo presente di non aver mai conseguito utili di sorta e di aver potuto sopravvivere solo grazie al patrimonio della Fondazione e alle donazioni e devoluzioni di privati.
La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della struttura sanitaria cantonale fino alla creazione dell’ EOC, l’autorità fiscale rileva che l’ OM, non aderendo all’ EOC, dopo la modifica legislativa del 1982, ha abbandonato per sua libera scelta e, meglio, perché desiderava mantenere una posizione indipendente, lo statuto di ospedale pubblico.
D'altronde, nemmeno un esame del caso alla luce dei presupposti classici della pubblica utilità, come invocato nel ricorso, consentirebbe, secondo la Divisione cantonale delle contribuzioni, una diversa soluzione.
Con lettera del 19 febbraio 1997 l' __________ comunicava a questa Camera di ritirare il ricorso presentato il 16 ottobre 1996 contro le decisioni della Divisione cantonale delle contribuzioni.
In simili condizioni la causa deve venire stralciata dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster