AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.209
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00209
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1995/96, denunciavano redditi del lavoro per complessivi fr. 192’264.– in media annua. Facevano valere, fra le altre, una deduzione di fr. 10’828.– in media annua per contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro). Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 22 luglio 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in detrazione tali contributi per soli fr. 9’880.–. Tale limitata considerazione dei contributi alla previdenza individuale era poi confermata anche nella decisione del 14 ottobre 1996, in seguito a reclamo dei contribuenti. L’autorità fiscale si richiamava infatti all’Ordinanza relativa al 3° Pilastro, da cui faceva discendere la conclusione che la moglie aveva diritto ad un versamento pari a solo il 20% del reddito da attività lucrativa, cioè solo fr. 4’466.–.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, argomentando che l’Ordinanza del Consiglio federale, così come interpretata nella decisione impugnata, comporterebbe un trattamento svantaggioso per i contribuenti non affiliati al 2° Pilastro, i quali oltre a non beneficiare di una Cassa pensione avrebbero pure diritto ad una contribuzione inferiore al 3° Pilastro.
3.1.
A norma degli articoli 32 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili fra l'altro:
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamen-tari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vec-chiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previ-denza professionale;
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
3.2.
I contributi alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a quello che, nel sistema svizzero delle assicura-zioni sociali, viene definito come 1° Pilastro previdenziale. Ac-canto a tali contributi la lettera d prevede altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme rico-nosciute della previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
3.3.
La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A:
a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza ri-schio.
La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le de-nominazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
3.4.
Diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata:
• per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato); per il periodo fiscale 1995/96, tale limite superiore ammonta a fr. 67’680.–, cui corrisponde dunque una deduzione di fr. 5’414.–
• per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); per il periodo fiscale 1995/96, la deduzione non può pertanto superare l’importo di fr. 27’072.–.
L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).
Non essendo la signora __________ affiliata ad alcuna istituzione di previdenza, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto che fosse applicabile l’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3.
Ha però calcolato la deduzione consentita, fondandosi sul reddito lordo da lei percepito (fr. 22’327 x 20% = fr. 4’465.40).
La Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986 precisa peraltro che per reddito del lavoro «si deve intendere la globalità del reddito conseguito dal contribuente nell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente, principale o accessoria, come risulta dalla dichiarazione d’imposta. Trattandosi di reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente questo corrisponde al salario lordo dopo deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD...» (Circolare cit., par. 5 lett. d).
Il calcolo corretto delle deduzioni ammesse è pertanto il seguente:
1993
1994
salario lordo
22’100.––
22’555.––
contributi AVS/AI/IPG/AD
1’337.05
1’364.35
salario netto
20’762.95
21’190.65
deduzione contributi 3° Pilastro A
4’153.––
4’238.––
La deduzione dei contributi per la previdenza individuale vincolata relativa alla moglie ammonta conseguentemente a fr. 4’196.– in media annua.
4.2.
I ricorrenti lamentano l’iniquità della situazione in cui si trova la moglie che, per il fatto di non essere affiliata ad alcuna istituzione di previdenza professionale, non ha diritto neppure a quella deduzione di cui beneficiano persino i lavoratori che già hanno un 2° Pilastro.
4.3.
La disciplina prevista dall’art. 7 OPP 3 ha l’obiettivo di evitare il rischio di una sovrassicurazione, che si verificherebbe qualora si ammettesse la deduzione integrale dei premi sia nell’ambito del 2° Pilastro sia nell’ambito del 3° Pilastro A. Per questa ragione, chi è assicurato nel quadro del 2° Pilastro, ha diritto solo ad una ridotta detrazione per contributi alla previdenza individuale vincolata. Alla luce di tale circostanza, con riferimento a quest’ultimo caso, si parla anche di “piccolo” 3° Pilastro A (Maute/Steiner, op. cit., p. 129).
Questa soluzione schematica è di solito adeguata alla situazione concreta. Proprio perché si fonda su una semplificazione, può però dare luogo ad incongruenze.
4.3.1.
Il caso più manifesto è rappresentato da quei contribuenti che beneficiano solo di una copertura assicurativa modesta nell’ambito del 2° Pilastro, per il fatto che il reddito derivante dall’attività lucrativa dipendente è basso. A tale proposito, il Tribunale federale ha già avuto occasione di affermare che ha diritto al solo “piccolo” 3° Pilastro A un contribuente che ha versato alla fondazione di previdenza 200 franchi in media annua, in relazione ad un’attività dipendente accessoria, mentre ricava redditi considerevoli da un’attività indipendente, per la quale non è affiliato ad una fondazione di previdenza. Secondo l’Alta Corte, la discriminazione patita dal contribuente non può essere censurata, essendo dettata da ragioni di praticabilità (ASA 60 p. 321 ss. = StE 1991 B 27.1 n. 12; il Tribunale federale rileva peraltro che il ricorrente avrebbe potuto evitare lo svantaggio, rinunciando ad affiliarsi ad un istituto di previdenza, come espressamente consentito dall’art. 1 cpv. 1 lett. c OPP 2).
4.3.2.
Altro caso in cui la semplificazione voluta dal legislatore crea delle situazioni discutibili è quello denunciato dai ricorrenti: se un lavoratore indipendente od un dipendente non soggetto alla previdenza professionale obbligatoria ricava dalla sua attività un reddito netto intorno ai 20’000 franchi, avrà diritto ad una detrazione per un “grande” 3° Pilastro A paradossalmente inferiore a quella cui avrebbe diritto se, essendo affiliato ad una istituzione di previdenza, potesse contribuire solo al “piccolo” 3° Pilastro A (cfr. anche Maute/Steiner, op. cit., p. 129).
4.4.
Ai ricorrenti non si può che ripetere ciò che ha affermato il Tribunale federale nel caso poc’anzi citato, in merito alle ineguaglianze involontarie che scaturiscono dalle semplificazioni rese necessarie dall’esigenza di rendere applicabile la legge. Il problema della contribuente è, d’altronde, provocato anche dalla misura del salario annuo di cui beneficia, che si situa immediatamente al di sotto del limite previsto dalla LPP per l’assicurazione obbligatoria dei salariati.
Viste le particolarità della fattispecie, la tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 14 ottobre 1996 è riformata nel senso che la deduzione per contributi al 3° Pilastro A è ridotta da fr. 4’466.– a fr. 4’196.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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