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Numero d'incarto:
80.1996.212
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00212
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 novembre 1996
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ AG, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________,
attualmente domiciliato in __________, è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare;
-
che, in data 10 dicembre
1993, il contribuente acquistava, in comproprietà con la ex moglie, la part.
__________ RFD di __________;
-
che, con atto pubblico
iscritto a Registro fondiario il 13 dicembre 1993, il contribuente donava alle
figlie i suoi immobili di __________;
-
che, con decisione del 24
giugno 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ gli notificava una
tassazione intermedia per «modificazione dei rapporti con altri cantoni o con
l’estero», per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 12’000.– in media annua (imposta annua
fr. 1’347.85) e la sostanza in fr. 161’185.– (imposta annua fr. 530.15);
-
che il contribuente
contestava la tassazione in questione con reclamo del 26 giugno 1996, nel quale
faceva valere debiti ed interessi passivi;
-
che l’autorità di
tassazione accoglieva il gravame, con decisione del 16 settembre 1996, nella
quale riduceva il reddito imponibile a fr. 7’040.– e la sostanza a fr.
136’020.–;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la suddetta
decisione su reclamo, argomentando di non essere più imponibile quale
proprietario di un immobile a __________, in seguito alla donazione del 13 dicembre
1993, ragione per cui la tassazione 1993/94 dovrebbe essere limitata al periodo
di assoggettamento dal 1° gennaio al 12 dicembre 1993;
-
che, secondo l'art. 99
lett. d LT 1976, il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione
intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione
nelle relazioni intercantonali o internazionali;
-
che, in virtù del principio
dell'imposizione degli immobili nel loro luogo di situazione, tipico caso di
applicazione della lett. d dell'art. 99 LT è:
• nel
caso di contribuenti illimitatamente imponibili, vale a dire di
contribuenti con domicilio o dimora fiscali in Ticino, la compera o la vendita
di immobili o di stabilimenti d'impresa all'estero (cfr. Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 114);
• nal
caso di soggetti fiscali limitatamente imponibili in ragione della loro
appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. b LT), l'aumento o la
diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito in Ticino;
- che, in applicazione di
tale disposizione, nel mese di dicembre del 1993, avrebbero dovuto essere
intraprese due tassazioni intermedie nei confronti del ricorrente, limitatamente
imponibile:
• la
prima, con effetto a partire dal 10 dicembre 1993, per acquisto di sostanza
a __________: in tale occasione, la tassazione ordinaria 1993/94, nella quale
erano imposti la sola sostanza immobiliare di __________ ed il relativo
reddito, avrebbe dovuto essere modificata, aggiungendovi la sostanza acquistata
a __________ ed il relativo reddito;
• la
seconda, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993, per vendita di sostanza
a __________: la tassazione intermedia precedente avrebbe allora dovuto essere
modificata, stralciando il patrimonio immobiliare di __________ ed il reddito
che ad esso si riferisce;
-
che, tuttavia, per
comprensibili esigenze di semplificazione, l’Ufficio di tassazione ha emesso
una sola tassazione intermedia, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993,
nella quale ha da un lato stralciato la sostanza ed il reddito del Comune di
__________ e dall’altro aggiunto gli elementi relativi al Comune di __________;
-
che, pertanto, come si
evince chiaramente dal “calcolo dettagliato” allegato alla decisione impugnata,
la tassazione ordinaria per il periodo fiscale 1993/94 (notificata il 13 giugno
- rimane in vigore per il solo periodo di assoggettamento dal 1° gennaio
1993 al 12 dicembre 1993, mentre viene sostituita dalla tassazione intermedia
per il periodo di assoggettamento dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994;
-
che, come risulta poi dal
riparto intercomunale, tutta la sostanza e tutto il reddito assoggettati alla tassazione
intermedia in questione sono attribuiti, ai fini dell’imposta comunale, al solo
Comune di __________, non essendovi più alcun elemento imponibile nel Comune di
__________;
-
che, di conseguenza, le
considerazioni del ricorrente, in merito all’assoggettamento della sostanza di
__________ e del relativo reddito, ancora dopo la cessione alle figlie avvenuta
il 13 dicembre 1993, non trovano riscontro nei fatti;
-
che il ricorrente è
verosimilmente stato tratto in inganno però dalla contraddizione delle
indicazioni che figurano sulla decisione impugnata, ove da un lato (in alto a destra,
sulla decisione) è indicato quale Comune in cui il contribuente è assoggettato
__________, mentre dall’altro il riparto attribuisce tutti i fattori imponibili
al Comune di __________;
-
che per questa ragione,
nonostante la reiezione del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a
carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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