AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1996.213
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00213
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Dal 1° marzo 1994 __________ è stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96, presentata dopo il suo decesso, gli eredi hanno chiesto le deduzione dai redditi dichiarati delle spese di malattia sopportate negli anni di computo 1993-94, che venivano quantificate in circa fr. 87’000.-- di media annua sia per l’ IC che per l’ IFD.
Nella notifica di tassazione dell’ 11 marzo 1996, valida limitatamente al periodo dal 1° gennaio all’ 11 luglio 1995, l’ Ufficio di tassazione di __________ negava la chiesta deduzione. Rettificava inoltre la valutazione delle azioni __________ SA.
Sempre l’ 11 marzo 1996 l’ Ufficio di tassazione emetteva pure la tassazione intermedia intestata agli eredi di __________ e notificata alla signora __________ di __________. Venivano ripresi i medesimi elementi della tassazione personale della defunta ad eccezione della rendita AVS e della deduzione per oneri assicurativi.
L’ UT, con decisione su reclamo del 14 ottobre 1996, ammetteva parzialmente il reclamo, concedendo una deduzione per spese di malattia di fr. 11’828.-- di media annua per l’ IC e di fr. 11’787.-- per l’ IFD. Confermava per contro la valutazione delle azioni __________ dopo aver chiesto conferma della valutazione alla competente sezione dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’ Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’IFD, con osservazioni del 17 marzo 1997 chiede la reiezione del ricorso per quanto concerne la valutazione delle azioni __________ e il suo parziale accoglimento per quanto concerne la deduzione per spese di malattia, che viene ammessa per un importo complessivo, da suddividere in media annua, di fr. 91’778,25 negli anni di computo 1993-94.
La Divisione delle contribuzioni chiede per contro la reiezione integrale del ricorso nella misura in cui concerne l’ imposta cantonale.
Dei diversi motivi addotti nel ricorso, come pure nelle osservazioni dell’ AFC e della Divisione delle contribuzioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La memoria del 12 maggio 1997 e i relativi allegati sono stati sottoposti alle parti e alla competente Sezione della Amministrazione federale delle contribuzioni.
Con scritto del 28 maggio 1997 la Sezione per la valutazione dei titoli dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni ha dichiarato di aderire alla domanda della __________, sulla scorta della nuova documentazione prodotta in sede di ricorso, proponendo quindi di attribuire un valore di fr. 2’275.-- a ogni azione di nominali fr. 220.-- e un valore di fr. 682.-- a ogni azione di nominali fr. 60.--.
5.1.
Secondo l’art. 45 cpv. 2 LT 1994 le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco.
5.2.
Sia l’ Amministrazione federale delle contribuzioni sia la Divisione delle contribuzioni, nelle loro rispettive osservazioni al ricorso, si sono rimesse alla valutazione effettuata dalla competente Sezione dell’ Amministrazione federale.
Quest’ultima tuttavia, sulla scorta delle nuove argomentazioni avanzate in sede di ricorso e della relativa documentazione, ha acconsentito a ridurre il valore delle azioni della __________ SA a fr. 2’275.-- per ogni azione di nominali fr. 220.-- e a fr. 682.-- per ogni azione di nominali fr. 60.--.
Questa Camera, dal canto suo, non ha motivo di scostarsi da questa nuova valutazione, che poggia su dati che in occasione della precedente valutazione erano sfuggiti o non erano stati portati a conoscenza del competente Servizio amministrativo federale.
Ne viene quindi che alle 164 azioni di nominali fr. 200.-- va attribuito un valore di fr. 373’100.-- (invece di fr. 533’000.--) e alle 134 azioni di nominali fr. 60.-- un valore di fr. 91’388.-- (invece di fr. 130’650.--).
Su questo punto gli atti vanno pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d’imposta sulla sostanza.
6.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
6.2.
La legge tributaria non definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
6.3.
Dai verbali della Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza» (Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione restrittiva trova riscontro, in linea di principio, nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
6.4.
La disposizione legale in questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche, per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38; inoltre, CDT n. 80.96.00043 del 10 maggio 1996, in RDAT II-1996 n. 6t p. 359 ss.).
6.5.
La cura medica prevista dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia) ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile, nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I capoversi da 2 a 6 dell’ art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996) disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 178).
6.6.
Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1996 la Divisione delle contribuzioni si richiama alla propria Circolare n. 25 del 20 aprile 1995, che si conforma ai principi restrittivi adottati dal legislatore ticinese, come è stato stabilito da recenti sentenze della Camera di diritto tributario. Rileva in particolare che, secondo l’ art. 12 LAMI, sono considerate deducibili unicamente le spese di degenza in ospedali, cliniche o case di cura qualora siano prescritte dal medico e riconosciute come prestazioni minime obbligatorie dalle Casse malati o dagli istituti assicurativi in conformità della legislazione federale. Osserva inoltre che le rette pagate dalla signora __________ per la degenza nella Casa di cura __________ non sono riconosciute come prestazioni obbligatorie dalla Casse malati e che del resto questo istituto non è convenzionato con la Federazione ticinese delle Casse malati. Deve quindi essere negata la deduzione delle spese, perché non ci si trova in presenza di prestazioni minime obbligatorie delle Casse malati secondo la relativa legislazione federale. La Divisione delle contribuzioni avverte inoltre che le spese di cura a domicilio sono deducibili solo se ordinate dal medico e di natura infermieristica, escluse essendo le prestazioni di aiuto nella conduzione dell'economia domestica.
In conclusione, secondo l’autorità fiscale, può unicamente essere ammessa la deduzione delle spese di degenza presso l’ Ospedale __________ di __________, ma non la retta della Casa di cura __________ di __________. Essa ammonta, già dedotta la franchigia del 5%, a fr. 11’828.--.
6.7.
In effetti, vigente la LAMI, le case di cura non erano assimilate agli ospedali, anche se offrivano un minimo di cure mediche (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1993, p. 284). Un degente che fosse stato ricoverato in un ospedale acuto per malattia non aveva più diritto alle prestazioni della Cassa malati nel momento in cui non necessitava più di trattamenti medici ma abbisognava tuttavia di un ricovero in casa di riposo (DTF 115 V 48 ss.).
Con l'entrata in vigore della LAMal, le case di cura sono invece state inserite fra i luoghi in cui possono essere offerte le prestazioni sanitarie assicurate: si tratta di istituti che si occupano della cura, dell’assistenza medica e della riabilitazione di pazienti lungodegenti (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, p. 70).
Il che non significa peraltro che tutte le spese derivanti dal ricovero in una casa di cura debbano essere assunte dalla Cassa malati; al contrario, lo saranno solo le cure vere e proprie, quali l’aiuto nel vestirsi e nel mangiare, e l’assistenza medica secondo l’art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal. Per quanto attiene invece ai costi di carattere alberghiero, cioè per vitto e alloggio, gli stessi saranno a carico del paziente (Maurer, loc. cit.).
In tal modo, il legislatore federale ha esteso il campo di applicazione della legge sull’assicurazione malattia a prestazioni diverse dalla vera e propria assistenza medica, per venire incontro a quelle persone – quali i grandi invalidi riconosciuti tali dalla LAI o dalla LAVS – che, non essendo più affette da malattia acuta, dipendono comunque dall’aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o per una sorveglianza personale (Maurer, Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen, in SZS 32/1988, p. 2 ss.). È evidente il parallelismo di tali disposizioni con quelle che si riferiscono all’assegno per grandi invalidi, che sono contenute nelle legislazioni sull’invalidità (art. 42 LAI), sulla vecchiaia (art. 43bis LAVS) e sugli infortuni (art. 36 LAINF).
6.8.
In una recentissima sentenza (CDT ..__________ del 4 giugno 1997 in re A. e M. Sch.) la Camera di diritto tributario si è posta il problema di sapere se, vigente ancora la LAMI, le spese legate al ricovero di un grande invalido dell' AVS (che, in virtù del rimando dell'art. 43bis LAVS, adempie dunque i requisiti del grado elevato della grande invalidità secondo l'art. 42 LAI) in una casa di cura non debbano essere considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito.
Il quesito era tuttavia lasciato aperto.
Questa Camera si era in effetti fondata sulla nuova Circolare n. 9, del 13 maggio 1997, valida per il periodo fiscale 1997-98, la quale dispone testualmente (cfr. lett. i):
Spese di cura per gli ospiti di case per anziani
Gli ospiti delle case per anziani il cui stato di salute richiede un trattamento ed una cura di tipo ospedaliero (equivale al grado 3 secondo le tabelle di valutazione del grado di dipendenza per le cure infermieristiche emanate dal DOS) possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani per la parte che supera le spese di vitto e alloggio (valutate in fr. 100.‑ al giorno) e fino ad un importo massimo di fr. 140.‑ al giorno (Esempi: retta giornaliera di fr. 100.‑ o inferiore, nessuna deduzione fiscale; retta giornaliera di fr. 150.‑, fr. 50.‑ di deduzione fiscale al giorno; retta giornaliera di fr. 250.‑, fr. 140.‑ di deduzione fiscale al giorno).
La deduzione della quota di retta è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3 (questi ospiti beneficiano normalmente anche di una prestazione per grandi invalidi dell'AI o AVS). Per il calcolo della retta deducibile si fa astrazione dall'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI.
Giustificativo
Retta della casa per anziani (si nota che la fattura dell'lstituto comprende normalmente anche il ricupero dell'assegno per grandi invalidi che è da ignorare ai fini della deduzione fiscale). Certificazione del grado di dipendenza 3 rilasciata dalla casa per anziani. Eventuale attestazione riguardante l'assegno per grandi invalidi Al/AVS.
Tutti gli ospiti delle case per anziani (indipendentemente dal loro grado di dipendenza) hanno inoltre la facoltà di dedurre, nei limiti e secondo i criteri previsti dalle lettere precedenti, le prestazioni per spese di malattia, infortunio o invalidità che sono fatturate separatamente (es. prestazioni per cure mediche o, nelle case per anziani non sussidiate dal Cantone, per medicinali).
Aveva però potuto lasciare aperta la questione di principio circa la deducibilità dei costi delle case per anziani, nel periodo fiscale 1995/96, poiché, anche se avesse applicato le disposizioni della nuova Circolare n. 9 della Divisione cantonale delle contribuzioni, non si sarebbe giunti, in quel caso, a una soluzione diversa. In effetti la retta giornaliera pagata era di soli fr. 70.-- al giorno ed era quindi addirittura inferiore alla parte alberghiera minima stabilita dalla Circolare dell'amministrazione sulla scorta di un esame comparato delle rette di tutti gli istituti del cantone.
6.9.
Nel presente caso, invece, il problema non può più essere lasciato aperto, poiché la retta pagata alla Casa di cura supera manifestamente l'importo della parte alberghiera, che la nuova Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni esclude dalla deduzione.
Con riferimento a quanto esposto nel consid. 6.3. del presente giudizio, va ribadito che la nuova LT non ha inteso creare nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità al di fuori di quelle stabilite dalle rispettive leggi federali. In linea di principio va quindi confermato quanto affermato dalla Commissione tributaria in relazione alle spese di malattia, e cioè che possono essere dedotti in ambito fiscale solo i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero e non ad es. anche gli interventi sui denti, poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza» (Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Ciò non significa tuttavia che il legislatore abbia inteso limitare la deduzione alle sole spese di malattia secondo la LAMI e, attualmente, secondo la LAMal. Anzi, proprio dal verbale commissionale si evince che debbono essere prese in considerazione anche le spese causate da infortunio e da invalidità, ritenuto che la nozione d’infortunio e quella di invalidità sono quelle mutuate dalle rispettive leggi federali, la LAInf e la LAI, e non altre più estese.
Tale volontà trova preciso riscontro nella lettera della norma. Infatti, per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili non solo le spese per malattia, ma anche quelle per infortunio o invalidità. Escludere, in simili condizioni, la deduzione delle spese per invalidità costituirebbe un manifesto atto d'arbitrio, contrario non solo alla lettera della legge, ma anche alla coincidente volontà del Legislatore (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
Ne viene, quindi, che anche le spese per l'invalidità e, a maggior ragione, per la grande invalidità debbono essere prese in considerazione.
6.10.
E' appena il caso di ricordare che è considerato grande invalido l'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI). Per la giurisprudenza (DTF 117 V 31 consid. 4b, 148 consid. 2 e sentenza ivi citata), sono reputati determinanti i seguenti sei atti ordinari della vita: vestirsi e svestirsi; alzarsi, sedersi, coricarsi; cibarsi; farsi la pulizia personale quotidiana; andare al gabinetto; spostarsi (in casa e fuori di casa), stabilire il contatto con l'ambiente abituale.
L'aiuto di cui abbisogna l'assicurato non deve necessariamente essere prestato sotto forma di un aiuto diretto di terzi; esso può anche semplicemente consistere nella sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita presi in considerazione: per esempio quando la persona che sorveglia l'interessato lo esorta a compiere un atto, che, a causa del suo stato psichico rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento (aiuto indiretto di terzi; DTF 107 V 139 consid. 1b e 149 consid. 1c, 106 V 157 segg., 105 V 56 consid. 4a; RCC 1983 pag. 72 consid. 1b).
Il diritto all’assegno nasce, di regola, se la grande invalidità persiste durante un anno senza interruzione notevole ed è probabile che duri ancora per almeno un anno in grado tale da giustificare la concessione dell’assegno (cfr. art. 29 LAI; inoltre DIG valide dal 1° gennaio 1990, n. 8036; RCC 1980 p. 69).
6.11.
La grande invalidità è raramente la conseguenza di un'unica malattia, ma molto più frequentemente la conseguenza di stato polipatologico diffuso e cronicizzato (non a caso, secondo un adagio latino, "senectus ipsa morbus"), che rende la persona, che ne è affetta, totalmente dipendente da terzi per lo svolgimento non tanto dell'attività professionale o delle sue abituali mansioni quotidiani, ma addirittura nel compimento degli atti ordinari della vita.
Sicché, quand'anche per assurdo si volesse escludere dal novero della prestazioni deducibili la grande invalidità secondo gli art. 42 LAI e 43bis LAVS, risulterebbe comunque difficile non considerare la dipendenza da terzi nel compimento degli atti ordinari della vita quotidiana come la conseguenza di una polipatologia cronica.
6.12.
La Circolare n. 9, del 13 maggio 1997, valida per il periodo fiscale 1997-98, ha stabilito, con particolare attenzione alle case per anziani sussidiate, che la quota alberghiera non deducibile in fr. 100.--.
Questa Camera ritiene, in via del tutto equitativa, che si possa applicare la medesima soluzione, in assenza di altri parametri, anche alle case per anziani non sussidiate ed estenderla al precedente periodo fiscale.
6.13.
Nel caso in esame __________ era al beneficio dal 1° marzo 1994 di un assegno per grandi invalidi dell' AVS; la sua grande invalidità attingeva dunque il grado elevato secondo l'art. 42 LAI. A cagione del suo stato di grave malattia, che la rendeva totalmente dipendente da terzi nel compimento degli atti ordinari della vita, è stata degente presso la Clinica e Casa di cura __________ di __________ e per un periodo limitato di tempo presso l’Ospedale __________ di __________.
Non vi sono quindi ragioni sostanziali che impediscano di riconoscerle la deduzione per spese di invalidità, a partire dal momento in cui è cominciata la grande invalidità (marzo 1993), che ha dato luogo al riconoscimento dell’assegno dal 1° marzo 1994. La deduzione va ammessa nei limiti previsti dalla Circolare n. 9, del 13 maggio 1997 della Divisione cantonale delle contribuzioni, computando inoltre l'assegno per grandi invalidi di grado elevato, nella misura in cui non fosse stato considerato reddito imponibile.
A dette spese vanno poi aggiunte quelle, pacificamente ammesse, relative alla degenza all' Ospedale __________ di __________ (cfr. consid. 6.6.).
Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all'autorità fiscale perché emetta nuovi conteggi.
7.1.
Con una disposizione analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
7.2.
Diversamente da quanto si è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale diretta il legislatore ha voluto creare delle nozioni di malattia, infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che il concetto di «malattia», in particolare, è più esteso di quello contenuto nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
7.3.
In realtà, anche le direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per «soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia domestica» (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
7.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale può essere esteso, in linea di principio, all'IFD. Anche per quest'ultima imposta, infatti, vale il criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è riconosciuta la loro necessità dal punto di vista medico, necessità che viene perlopiù verificata alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
7.5.
Nondimeno la Circolare dell’AFC, come già accennato, ammette la deduzione nel caso della degenza in una casa di cura, a condizione che la persona ricoverata sia stata riconosciuta “grande invalida” ai sensi dell’art. 42 LAI, che essa debba cioè, a causa dell’età, dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare cit., par. 2.6). La deduzione è tuttavia limitata alla misura in cui le spese di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare cit., par. 2.6). A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93 della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).
7.7.
Essendo, come si è visto, __________ titolare di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, nelle osservazioni del 13 dicembre 1996 l’ Amministrazione federale delle contribuzioni, rifacendosi alle proprie direttive, propone quindi di accogliere il ricorso in materia di imposta federale diretta, e di ammettere una deduzione per le spese di degenza nella Clinica e Casa di cura __________ di fr. 75'554,50, cui vanno aggiunte le spese fatturate dal medico curante di fr. 8'538,20, quelle di fisioterapia di fr. 518,40, di analisi di laboratorio di fr. 702,50, di trasporto con la Croce verde di fr. 180.--, di degenza all' Ospedale della __________ di fr. 8'284,20, per un totale di fr. 91'778,25.
Anche per l'IFD gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all'autorità fiscale perché emetta nuovi conteggi, computando, come per l'IC, l'assegno per grandi invalidi ricevuto dalla defunta signora __________, come pure le spese di mantenimento in casa propria secondo il minimo vitale LEF, che in quel periodo ammontava a fr. 1'025 mensili per persona sola.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 14 ottobre 1996 in materia di imposta cantonale è riformata a' sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione di nuovi conteggi conformemente a quanto indicato ai consid. 5.2 (valutazione delle azioni __________) e 6.13 (spese d'invalidità).
§ La decisione su reclamo del 14 ottobre 1996 in materia di imposta federale diretta è riformata a' sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione di nuovi conteggi conformemente a quanto indicato al consid. 7.7.
Al patrocinatore della ricorrente sono assegnati fr. 1'000.-- di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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