AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.215
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00215
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 13 novembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96, __________ chiedeva la deduzione di un importo di fr.
5’000.– per liberalità a enti di pubblica utilità, segnatamente alla Parrocchia
di __________. Nella tassazione IC/IFD 1995/96, notificatagli con decisione del
15 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ non ammetteva tuttavia la
detrazione in questione.
Il contribuente
interponeva reclamo, il 12 agosto 1996, argomentando che i versamenti da lui
fatti a favore della Parrocchia erano serviti a finanziare persone e famiglie
in difficoltà. Il gravame veniva respinto con decisione su reclamo del 14
ottobre 1996.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente ripropone, in questa sede, la richiesta di
dedurre l'importo devoluto alla parrocchia.
-
3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotte dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti
a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in
virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino
complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione,
per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo
è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32
cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non
rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle
detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono
dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una
deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare
di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la
deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal
fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché
tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti
dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato
preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore
elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di
pubblica utilità.
In secondo luogo, si
richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle
liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone
giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico
o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni
legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in
questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste
norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che
perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente,
che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche
non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti
esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così,
non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui
la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto
pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994
(sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente
risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione
del 22 settembre 1996 dell’on. __________).
- Alla luce dei
principi enunciati, la decisione impugnata appare ineccepibile. Come si è già
rilevato, infatti, le parrocchie rientrano sì fra gli enti che beneficiano
dell’esenzione dalle imposte federale e cantonale, ma non già in virtù del loro
scopo pubblico o di pubblica utilità bensì in quanto costituiscono collettività
territoriali cantonali, assimilabili ai Comuni. Come è noto, infatti, in
Svizzera alle Chiese è perlopiù attribuito dalle Costituzioni cantonali lo
statuto di diritto pubblico; ciò vale per il Canton Ticino e ed anche per
quello dei Grigioni (art. 11 cpv. 2 Cost. cantonale), ove sorge la Parrocchia
di __________, cui il ricorrente ha devoluto l’importo chiesto in deduzione.
Ciò basta ad escludere la possibilità, per una parrocchia, di chiedere
l’esenzione quale persona giuridica del diritto privato.
Neppure l’argomento,
addotto dal ricorrente, secondo cui la liberalità servirebbe a scopi puramente
caritativi, porta ad una diversa soluzione. Non basta infatti l’uso che degli
importi devoluti viene effettuato a determinarne la deducibilità dal reddito
del donante. A ben vedere, la situazione concreta non differisce molto da
quella che si verificherebbe qualora il ricorrente, invece di devolvere la sua
offerta alla Parrocchia, la quale l’ha a sua volta messa a disposizione delle
persone bisognose della Valle, avesse direttamente versato i contributi in
questione a queste ultime.
Nulla impedisce peraltro
al ricorrente ed al Parroco di __________ di promuovere la costituzione di una
fondazione avente lo scopo di aiutare le persone bisognose della Valle. In tal
caso, sarebbe ammessa la deduzione delle devoluzioni a favore della persona
giuridica.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente .
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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