AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.215
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00215
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente interponeva reclamo, il 12 agosto 1996, argomentando che i versamenti da lui fatti a favore della Parrocchia erano serviti a finanziare persone e famiglie in difficoltà. Il gravame veniva respinto con decisione su reclamo del 14 ottobre 1996.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ripropone, in questa sede, la richiesta di dedurre l'importo devoluto alla parrocchia.
3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
In secondo luogo, si richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto. La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così, non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994 (sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione del 22 settembre 1996 dell’on. __________).
Neppure l’argomento, addotto dal ricorrente, secondo cui la liberalità servirebbe a scopi puramente caritativi, porta ad una diversa soluzione. Non basta infatti l’uso che degli importi devoluti viene effettuato a determinarne la deducibilità dal reddito del donante. A ben vedere, la situazione concreta non differisce molto da quella che si verificherebbe qualora il ricorrente, invece di devolvere la sua offerta alla Parrocchia, la quale l’ha a sua volta messa a disposizione delle persone bisognose della Valle, avesse direttamente versato i contributi in questione a queste ultime.
Nulla impedisce peraltro al ricorrente ed al Parroco di __________ di promuovere la costituzione di una fondazione avente lo scopo di aiutare le persone bisognose della Valle. In tal caso, sarebbe ammessa la deduzione delle devoluzioni a favore della persona giuridica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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